Novità
Alert Normativo
Accordo sul TFR
20 ottobre 2006
Ecco i punti principali dell'accordo:
1) l'avvio anticipato della previdenza integrativa avverrà secondo le norme della legge n. 243/2004. Esso comprende l'anticipo al 2007 delle compensazioni previste dalla legge, quale condizione per la destinazione di parte del Tfr ai fondi integrativi o all'INPS;
2) per tutte le imprese al di sopra di 50 dipendenti saranno integralmente destinati all'INPS i fondi non affluiti alla previdenza integrativa. Questa disposizione sarà riesaminata nel 2008;
3) il Governo si impegna a rivedere il trattamento fiscale dei fondi integrativi con l'intento che questo sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei;
4) il Governo si impegna a riprendere e concludere la discussione aperta con il sistema bancario, al fine di trovare forme per venire incontro alle imprese che trovassero difficoltà nell'accesso al credito. In questo ambito potrebbe essere studiata la costituzione di un limitato fondo di garanzia.
I dettagli dell'accordo potranno essere esaminati, una volta che sarà formulato il nuovo testo legislativo.
1) l'avvio anticipato della previdenza integrativa avverrà secondo le norme della legge n. 243/2004. Esso comprende l'anticipo al 2007 delle compensazioni previste dalla legge, quale condizione per la destinazione di parte del Tfr ai fondi integrativi o all'INPS;
2) per tutte le imprese al di sopra di 50 dipendenti saranno integralmente destinati all'INPS i fondi non affluiti alla previdenza integrativa. Questa disposizione sarà riesaminata nel 2008;
3) il Governo si impegna a rivedere il trattamento fiscale dei fondi integrativi con l'intento che questo sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei;
4) il Governo si impegna a riprendere e concludere la discussione aperta con il sistema bancario, al fine di trovare forme per venire incontro alle imprese che trovassero difficoltà nell'accesso al credito. In questo ambito potrebbe essere studiata la costituzione di un limitato fondo di garanzia.
I dettagli dell'accordo potranno essere esaminati, una volta che sarà formulato il nuovo testo legislativo.