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Chiarimenti in tema di depositari
Ecco la risposta a quesito di Covip del dicembre 2015 contenente chiarimenti in tema di depositari dei fondi pensione.
Con tale risposta la Commissione risponde alla richiesta di una serie di chiarimenti in merito al regime applicabile ai depositari dei fondi pensione, tenuto conto delle novità normative recate alla disciplina dei depositari degli OICR e dei fondi pensione dal d.lgs. n. 44 del 4 marzo 2014, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2011/61/UE sui gestori dei fondi di investimento alternativi.
1) Con un primo quesito è stato chiesto di chiarire se, a seguito della nuova disciplina dei FIA, si confermano le indicazioni in materia di deposito della liquidità dei fondi pensione già fornite dalla Covip o se la materia possa costituire oggetto di revisioni in termini di maggiore flessibilità. Covip sul punto ha ricordato che l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n.252 del 2005, in tema di depositario dei fondi pensione, espressamente stabilisce che presso un unico depositario siano depositate tutte le risorse del fondo pensione affidate in gestione. Sulla scorta di tale previsione normativa, la Commissione ritiene che non possano trovare applicazione ai fondi pensione le nuove e diverse disposizioni che regolano il deposito delle disponibilità liquide dei FIA, restando conseguentemente ferme le linee interpretative già diffuse, alla stregua delle quali la liquidità può essere detenuta presso un soggetto diverso dal depositario esclusivamente nei casi già previsti per gli OICVM (liquidità funzionale all’investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro) e nel caso in cui sia destinata alla gestione amministrativa del fondo.
2) Il secondo quesito riguarda gli obblighi di custodia delle disponibilità dei fondi pensione. Al riguardo viene chiesto se siano da considerarsi sottratti a questi obblighi gli strumenti finanziari oggetto di investimento diretto da parte dei fondi pensione. La Commissione sul punto richiama le indicazioni già fornite nella Circolare del 2 marzo 2012, prot. n. 868.
Con la stessa aveva infatti precisato che l’istituto della banca depositaria (ora “depositario”) si presenta come un necessario corollario dell’adozione, da parte dei fondi pensione, dei modelli di gestione – convenzionata – previsti dalla normativa di settore (ora art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005).
Per i fondi che, invece, gestiscono direttamente le proprie risorse è stato precisato che l’obbligo non sussiste, ferma restando l’esigenza di disporre di processi operativi adeguati a consentire lo svolgimento di una costante attività di verifica della gestione finanziaria. I casi in cui per la gestione delle risorse di un comparto o di una sezione venga utilizzato un modello misto (vale a dire che soltanto una parte del portafoglio del fondo è affidata a un gestore esterno) vanno assimilati ai casi di gestione in convenzione, con la conseguenza che l’intero patrimonio mobiliare dovrà essere affidato al medesimo depositario, al fine di consentire allo stesso di esercitare correttamente le funzioni assegnate.
3) Il terzo quesito attiene al sub-deposito e alle modalità da seguire in ordine alla separatezza delle attività dei fondi pensione da quelle del sub-depositario e del depositario. Nello specifico è chiesto se debba essere oggi seguita la disciplina prevista per i FIA dal Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio. E' stato altresì chiesto di valutare se anche per i fondi pensione debba ora essere adottata una forma di rubricazione analoga a quella dei FIA oppure se resti applicabile il regime degli OICVM, con la conseguenza che risulterebbe corretto continuare a tenere i titoli di pertinenza dei fondi pensione nel conto omnibus relativo a tutti i clienti del depositario diversi dai FIA. Covip sul punto richiama l' art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005 che precisa che per i fondi pensione “si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari di OICR diversi dagli OICVM, di cui agli art. 47, 48 e 49 del TUF e relativa normativa di attuazione”. Tale rinvio ricomprende pertanto anche la particolare disciplina del sub-deposito, quale definita da Banca d’Italia nel citato Regolamento in attuazione delle relative norme del TUF e della normativa europea. Alla luce di quanto detto la Commissione esprime l’avviso che anche per i fondi pensione, in caso di sub-deposito, debba essere aperto un conto omnibus dedicato.
4) Con il quarto e ultimo quesito sono infine chieste delucidazioni circa la disciplina delle segnalazioni sulle irregolarità riscontrate dai depositari di fondi pensione.
In particolare, viene chiesto di specificare se anche i depositari dei fondi pensione possono seguire la nuova disciplina delle segnalazioni relative alla violazione di limiti e divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni prevista nel Regolamento della Banca d’Italia di cui al Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, par. 12 e successivamente meglio chiarita nel Documento “Esiti della consultazione”. Covip sul punto ha ritenuto che anche relativamente alle segnalazioni delle violazioni della normativa riguardante i fondi pensione non vi siano elementi per ritenere “non compatibile” la trasmissione cumulativa periodica delle stesse alla COVIP, in linea con quanto previsto dalla normativa sopra citata.
Con riferimento alle segnalazioni delle violazioni dei limiti e divieti che i fondi pensione autonomamente hanno previsto nei propri statuti o regolamenti, o nelle convenzioni di gestione, in aggiunta a quelli imposti dalla normativa, la Commissione ritiene che possa trovare applicazione il regime di “escalation” (procedura di attivazione di livelli successivi di intervento).