Novità
Alert Normativo
Contributo di solidarietà
17 gennaio 2005
Circolare INPS del 21 dicembre 2004, n. 167
Oggetto: Assoggettamento a contribuzione di solidarietà di somme versate alla previdenza complementare. Chiarimenti.Contributo di solidarietà di cui all'art. 1, co. 5, lett b) del D.Lgs. n. 579/1995.Contribuzione di solidarietà gravante sulle erogazioni disciplinate dall'art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito in legge 23.5.1997, n. 135.
Sommario: A decorrere dall'1.1.2001 non trova più applicazione il contributo di solidarietà previsto a carico dei lavoratori ai sensi dell'art. 1, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 579/95.Sulle quote delle erogazioni previste dai contratti collettivi di 2° livello, esonerate dal versamento del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, co. 3, del D.L. n. 67/97, è comunque dovuto il contributo di solidarietà di cui all'art. 6, co. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/97, qualora le stesse vengano dstinate alla previdenza complementare.
Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di apposito parere richiesto da questo Istituto, ha di recente espresso la propria posizione in merito ad alcune questioni concernenti il trattamento fiscale e previdenziale di somme versate alla previdenza complementare. Con la presente circolare vengono di seguito illustrati i citati orientamenti ministeriali.
1) Contributo di solidarietà a carico del lavoratore ex art. 1, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 579/95.
Come noto, il D.Lgs. n. 579/1995, nel disciplinare il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ove destinata al finanziamento dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124/93, all'art. 1, co. 5, lett. b), poneva a carico del lavoratore un contributo di solidarietà del 2%, determinato sulla parte oggetto di ulteriore deduzione fiscale, da devolvere alla gestione pensionistica obbligatoria cui il medesimo lavoratore era iscritto.
Occorre peraltro osservare che sulla materia, si sono succedute nel tempo una serie di modifiche normative che hanno reso problematica l'individuazione della base imponibile per il versamento del predetto contributo del 2%.
Sulla scorta dell'evoluzione normativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che l'art. 1, co. 5, lett. b), del D.Lgs. n. 579/1995, ancorché non espressamente abrogato, non possa più trovare concreta applicazione, sia per l'impossibilità di rinvenire la base imponibile su cui calcolare l'importo del contributo di solidarietà in argomento, nei termini di riferimento percentuali già fissati dal legislatore, sia per il venir meno della precedente disciplina fiscale derogatoria che ne costituiva il fondamento.
A far tempo dal 1° gennaio 2001 (1), quindi, il contributo di solidarietà in argomento non è più dovuto e, conseguentemente, vengono meno le relative disposizioni di prassi (circolare 7 settembre 1996, n. 177, punti 2, lett. B) e 2.1)
2) Contribuzione di solidarietà sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello di cui all'art. 2 del D.L. n. 67/97, convertito in legge 23.5.1997, n. 135.
L'art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 e riprodotto nel testo dell'art. 6, co. 4, lett e) del D.Lgs. n. 314/1997, prevede che siano escluse dalla base imponibile ai fini contributivi le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati, nell'ambito di un tetto massimo pari al tre per cento della retribuzione imponibile percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
Il comma 3 di detta norma prevede, inoltre, che le predette erogazioni siano assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Il contributo in argomento, peraltro, non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua (2).
Ciò premesso, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se la normativa in argomento esaurisca o meno la disciplina relativa al versamento della contribuzione di solidarietà gravante sulle erogazioni di cui al citato art. 2 del D.L. n. 67/1997, o se debba, invece, tenersi comunque conto delle previsioni dell'art. 6, co. 4, lett. f) del D.Lgs. n. 314/1997.
Al riguardo, il predetto Dicastero ha fatto presente che le erogazioni in argomento, qualora vengano destinate a finanziare trattamenti pensionistici complementari, debbano in ogni caso essere assoggettate allo specifico contributo di solidarietà del 10 per cento, sempre a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 6, co. 4, lett. f) del citato D.Lgs. n. 314/1997.
Conseguentemente:
- sulle erogazioni direttamente corrisposte ai lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di solidarietà del 10 per cento ex art. 2, co. 3, del D.L. n. 67/1997, riprodotto nell'art. 6, co. 4, lett. e) del D.Lgs. n. 314/1997;
- qualora tali erogazioni vengano destinate al finanziamento di trattamenti pensionistici complementari, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare sull'intero accantonamento, il diverso contributo di solidarietà del 10 per cento, ex art. 9-bis della legge n. 166/91, dovuto a suo carico in virtù del richiamo espresso operato dall'art. 6, co. 4, lett. f) del citato D.Lgs. n. 314/1997.
In caso di destinazione parziale delle erogazioni in argomento al finanziamento di trattamenti pensionistici complementari, l'obbligo di versamento della contribuzione di solidarietà a carico del datore di lavoro si fonda sulla contestuale applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, co. 4, lett. e) e f) del D.Lgs. n. 314/1997, rispettivamente sulla quota di erogazione corrisposta ai lavoratori e su quella accantonata alla previdenza complementare.
Infine, si precisa che il regime della contribuzione di solidarietà concernente le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello trova applicazione nei limiti dell'ordinaria prescrizione, stante la natura interpretativa delle disposizioni ministeriali sopra illustrate.
3. Modalità operative.
3.1 Contributo di solidarietà a carico del lavoratore ex art. 1, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 579/1995.
Con effetto dal 1° gennaio 2001 sono soppressi i codici "M921" e "M942", già utilizzati per il versamento del contributo di solidarietà del 2 % ex art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 579/1995, a carico rispettivamente del lavoratore e del dirigente iscritto all'INPDAI alla data del 31.12.2002.
Per il recupero del predetto contributo, i datori di lavoro opereranno come segue:
- determineranno l'ammontare del contributo versato;
- esporranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10/2 utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione:
Codici
Lavoratori interessati
L921
generalità dei lavoratori
L922
dirigenti scritti INPDAI alla data del 31.12.2002
aventi entrambi il significato di "rec. contr. ex art. 1, c. 2 D.lgs. 579/1995".
Per il versamento del contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro sull'intero accantonamento destinato alla previdenza complementare, saranno utilizzato i previsti codici
Codici
Lavoratori interessati
M900
generalità dei lavoratori
M940
dirigenti scritti INPDAI alla data del 31.12.2002
essendo venuta meno la precedente distinzione del contributo stesso tra il codici "M900" e "M920"e/o "M941" (3).
3.2. Contribuzione di solidarietà sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di
secondo livello di cui all'art. 2 del D.L. n. 67/97, convertito in legge 23.5.1997, n. 135.
Ai fini del versamento del contributo di solidarietà del 10% sulle quote delle erogazioni previste dai
contratti collettivi di secondo livello destinate alla previdenza complementare, posto a carico del datore di lavoro ex art. 6 lett. f) del D.Igs. n. 314/1997 relativamente a periodi pregressi, i datori di lavoro opereranno come segue:
- determineranno l'ammontare complessivo del contributo dovuto;
- esporranno il relativo importo nei quadri "B-C" del DM10/2 con i seguenti codici:
Codici
Lavoratori interessati
M917
generalità dei lavoratori
M918
dirigenti scritti INPDAI alla data del 31.12.2002
aventi entrambi il significato di "ctr. arretrati art. 9-bis L. 166/91".
Dovranno essere inoltre riportati il numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", le somme costituenti la base imponibile. Nessun dato sarà indicato nella casella "numero giornate".
Per il versamento del medesimo contributo relativamente ai periodi correnti, i datori di lavoro utilizzeranno i codici "M900" per la generalità dei lavoratori e "M940" per i dirigenti iscritti all'INPDAI alla data del 31.12.2002, già previsti per il versamento del contributo di solidarietà sugli accantonamenti alla previdenza complementare (4).
Le operazioni di sistemazione sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.
(1) data di entrata in vigore del D.lgs. n. 47/2000 concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare
(2) cfr. circolare INPS n. 95 del 17.4.1997.
(3) cfr. circolari INPS n. 177 del 7.9.1996 e n. 83 del 24.4.2003.
(4) cfr circolari INPS n. 161 del 20.6.1991 e n. 83 del 24.4.2003.
Oggetto: Assoggettamento a contribuzione di solidarietà di somme versate alla previdenza complementare. Chiarimenti.Contributo di solidarietà di cui all'art. 1, co. 5, lett b) del D.Lgs. n. 579/1995.Contribuzione di solidarietà gravante sulle erogazioni disciplinate dall'art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito in legge 23.5.1997, n. 135.
Sommario: A decorrere dall'1.1.2001 non trova più applicazione il contributo di solidarietà previsto a carico dei lavoratori ai sensi dell'art. 1, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 579/95.Sulle quote delle erogazioni previste dai contratti collettivi di 2° livello, esonerate dal versamento del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, co. 3, del D.L. n. 67/97, è comunque dovuto il contributo di solidarietà di cui all'art. 6, co. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/97, qualora le stesse vengano dstinate alla previdenza complementare.
Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di apposito parere richiesto da questo Istituto, ha di recente espresso la propria posizione in merito ad alcune questioni concernenti il trattamento fiscale e previdenziale di somme versate alla previdenza complementare. Con la presente circolare vengono di seguito illustrati i citati orientamenti ministeriali.
1) Contributo di solidarietà a carico del lavoratore ex art. 1, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 579/95.
Come noto, il D.Lgs. n. 579/1995, nel disciplinare il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ove destinata al finanziamento dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124/93, all'art. 1, co. 5, lett. b), poneva a carico del lavoratore un contributo di solidarietà del 2%, determinato sulla parte oggetto di ulteriore deduzione fiscale, da devolvere alla gestione pensionistica obbligatoria cui il medesimo lavoratore era iscritto.
Occorre peraltro osservare che sulla materia, si sono succedute nel tempo una serie di modifiche normative che hanno reso problematica l'individuazione della base imponibile per il versamento del predetto contributo del 2%.
Sulla scorta dell'evoluzione normativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che l'art. 1, co. 5, lett. b), del D.Lgs. n. 579/1995, ancorché non espressamente abrogato, non possa più trovare concreta applicazione, sia per l'impossibilità di rinvenire la base imponibile su cui calcolare l'importo del contributo di solidarietà in argomento, nei termini di riferimento percentuali già fissati dal legislatore, sia per il venir meno della precedente disciplina fiscale derogatoria che ne costituiva il fondamento.
A far tempo dal 1° gennaio 2001 (1), quindi, il contributo di solidarietà in argomento non è più dovuto e, conseguentemente, vengono meno le relative disposizioni di prassi (circolare 7 settembre 1996, n. 177, punti 2, lett. B) e 2.1)
2) Contribuzione di solidarietà sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello di cui all'art. 2 del D.L. n. 67/97, convertito in legge 23.5.1997, n. 135.
L'art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 e riprodotto nel testo dell'art. 6, co. 4, lett e) del D.Lgs. n. 314/1997, prevede che siano escluse dalla base imponibile ai fini contributivi le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati, nell'ambito di un tetto massimo pari al tre per cento della retribuzione imponibile percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
Il comma 3 di detta norma prevede, inoltre, che le predette erogazioni siano assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Il contributo in argomento, peraltro, non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua (2).
Ciò premesso, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se la normativa in argomento esaurisca o meno la disciplina relativa al versamento della contribuzione di solidarietà gravante sulle erogazioni di cui al citato art. 2 del D.L. n. 67/1997, o se debba, invece, tenersi comunque conto delle previsioni dell'art. 6, co. 4, lett. f) del D.Lgs. n. 314/1997.
Al riguardo, il predetto Dicastero ha fatto presente che le erogazioni in argomento, qualora vengano destinate a finanziare trattamenti pensionistici complementari, debbano in ogni caso essere assoggettate allo specifico contributo di solidarietà del 10 per cento, sempre a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 6, co. 4, lett. f) del citato D.Lgs. n. 314/1997.
Conseguentemente:
- sulle erogazioni direttamente corrisposte ai lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di solidarietà del 10 per cento ex art. 2, co. 3, del D.L. n. 67/1997, riprodotto nell'art. 6, co. 4, lett. e) del D.Lgs. n. 314/1997;
- qualora tali erogazioni vengano destinate al finanziamento di trattamenti pensionistici complementari, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare sull'intero accantonamento, il diverso contributo di solidarietà del 10 per cento, ex art. 9-bis della legge n. 166/91, dovuto a suo carico in virtù del richiamo espresso operato dall'art. 6, co. 4, lett. f) del citato D.Lgs. n. 314/1997.
In caso di destinazione parziale delle erogazioni in argomento al finanziamento di trattamenti pensionistici complementari, l'obbligo di versamento della contribuzione di solidarietà a carico del datore di lavoro si fonda sulla contestuale applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, co. 4, lett. e) e f) del D.Lgs. n. 314/1997, rispettivamente sulla quota di erogazione corrisposta ai lavoratori e su quella accantonata alla previdenza complementare.
Infine, si precisa che il regime della contribuzione di solidarietà concernente le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello trova applicazione nei limiti dell'ordinaria prescrizione, stante la natura interpretativa delle disposizioni ministeriali sopra illustrate.
3. Modalità operative.
3.1 Contributo di solidarietà a carico del lavoratore ex art. 1, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 579/1995.
Con effetto dal 1° gennaio 2001 sono soppressi i codici "M921" e "M942", già utilizzati per il versamento del contributo di solidarietà del 2 % ex art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 579/1995, a carico rispettivamente del lavoratore e del dirigente iscritto all'INPDAI alla data del 31.12.2002.
Per il recupero del predetto contributo, i datori di lavoro opereranno come segue:
- determineranno l'ammontare del contributo versato;
- esporranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10/2 utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione:
Codici
Lavoratori interessati
L921
generalità dei lavoratori
L922
dirigenti scritti INPDAI alla data del 31.12.2002
aventi entrambi il significato di "rec. contr. ex art. 1, c. 2 D.lgs. 579/1995".
Per il versamento del contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro sull'intero accantonamento destinato alla previdenza complementare, saranno utilizzato i previsti codici
Codici
Lavoratori interessati
M900
generalità dei lavoratori
M940
dirigenti scritti INPDAI alla data del 31.12.2002
essendo venuta meno la precedente distinzione del contributo stesso tra il codici "M900" e "M920"e/o "M941" (3).
3.2. Contribuzione di solidarietà sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di
secondo livello di cui all'art. 2 del D.L. n. 67/97, convertito in legge 23.5.1997, n. 135.
Ai fini del versamento del contributo di solidarietà del 10% sulle quote delle erogazioni previste dai
contratti collettivi di secondo livello destinate alla previdenza complementare, posto a carico del datore di lavoro ex art. 6 lett. f) del D.Igs. n. 314/1997 relativamente a periodi pregressi, i datori di lavoro opereranno come segue:
- determineranno l'ammontare complessivo del contributo dovuto;
- esporranno il relativo importo nei quadri "B-C" del DM10/2 con i seguenti codici:
Codici
Lavoratori interessati
M917
generalità dei lavoratori
M918
dirigenti scritti INPDAI alla data del 31.12.2002
aventi entrambi il significato di "ctr. arretrati art. 9-bis L. 166/91".
Dovranno essere inoltre riportati il numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", le somme costituenti la base imponibile. Nessun dato sarà indicato nella casella "numero giornate".
Per il versamento del medesimo contributo relativamente ai periodi correnti, i datori di lavoro utilizzeranno i codici "M900" per la generalità dei lavoratori e "M940" per i dirigenti iscritti all'INPDAI alla data del 31.12.2002, già previsti per il versamento del contributo di solidarietà sugli accantonamenti alla previdenza complementare (4).
Le operazioni di sistemazione sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.
(1) data di entrata in vigore del D.lgs. n. 47/2000 concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare
(2) cfr. circolare INPS n. 95 del 17.4.1997.
(3) cfr. circolari INPS n. 177 del 7.9.1996 e n. 83 del 24.4.2003.
(4) cfr circolari INPS n. 161 del 20.6.1991 e n. 83 del 24.4.2003.