Novità
Alert Normativo
Professionalità dei Sindaci delle S.p.A.
19 gennaio 2005
Ecco il DM Giustizia n. 320 del 29 dicembre 2004 che individua i nuovi requisiti di professionalità dei sindaci di SpA qualora il controllo contabile sia affidato a un revisore esterno. La disciplina non si applica ai FP in quanto la definizione dei requisiti di professionalità dei sindaci di FP è di competenza del Ministero del Lavoro.
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D.M. n. 320 del 29 dicembre 2004 n. 320
Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2005, n. 13)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, come introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione degli albi professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui àmbito possono essere scelti i membri del collegio sindacale ai sensi del secondo comma del citato articolo2397 del codice civile;
decreta:
1. 1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
a) Avvocati;
b) Dottori commercialisti;
c) Ragionieri e periti commerciali;
d) Consulenti del lavoro.
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D.M. n. 320 del 29 dicembre 2004 n. 320
Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2005, n. 13)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, come introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione degli albi professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui àmbito possono essere scelti i membri del collegio sindacale ai sensi del secondo comma del citato articolo2397 del codice civile;
decreta:
1. 1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
a) Avvocati;
b) Dottori commercialisti;
c) Ragionieri e periti commerciali;
d) Consulenti del lavoro.