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Alert Normativo
Requisiti di professionalità
11 ottobre 2002
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalita' di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, i requisiti formali di costituzione del fondo, gli elementi essenziali sia dello statuto che dell'atto di destinazione del patrimonio, i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo, nonche' i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
Visto l'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere, con proprio decreto, successivamente all'attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 140, concernente regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione, attuativo del predetto art. 7 del decreto legislativo n. 415 del 1996;
Ritenuto di dover aggiornare, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 6, del citato regolamento n. 211 del 1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalita' dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione gestore di forme di previdenza complementare, il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, possono aver svolto unicamente, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria.
Il presente decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 15.10.2002.
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalita' di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, i requisiti formali di costituzione del fondo, gli elementi essenziali sia dello statuto che dell'atto di destinazione del patrimonio, i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo, nonche' i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
Visto l'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere, con proprio decreto, successivamente all'attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 140, concernente regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione, attuativo del predetto art. 7 del decreto legislativo n. 415 del 1996;
Ritenuto di dover aggiornare, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 6, del citato regolamento n. 211 del 1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalita' dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione gestore di forme di previdenza complementare, il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, possono aver svolto unicamente, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria.
Il presente decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 15.10.2002.