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Risoluzione n. 29/2025 - calcolo anzianità ai fini della riduzione dell’aliquota delle prestazioni in caso di iscrizione a più forme pensionistiche complementari
Si segnala la Risoluzione n. 29 dell’11 aprile 2025 sul calcolo dell’anzianità di partecipazione ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione delle prestazioni nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’adesione contestuale a più forme di previdenza complementare comporta che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9 per cento deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.
L’Amministrazione finanziaria prosegue ribadendo che, nell’ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.
Da ultimo si precisa che, ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.