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Spese sanitarie rimborsate da enti bilaterali e comunicazione all'Agenzia delle Entrate

01 ottobre 2026

Con la risposta a interpello n. 178 del 30 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate, previsto dall'art. 78, comma 25-bis, della l. n. 413/1991, con riferimento a un ente bilaterale di categoria.

L'Agenzia ricorda che la comunicazione ha lo scopo di evitare che il contribuente detragga o deduca una spesa non rimasta a suo carico. Richiamando la circolare n. 14/E del 2023, precisa che si considerano rimaste a carico anche le spese rimborsate quando i contributi versati non hanno prodotto alcun beneficio fiscale. In questi casi l'obbligo di comunicazione non sussiste.

Secondo la risposta n. 24/2018 e la risoluzione n. 54/E/2020, inoltre, i contributi versati agli enti bilaterali in base ad accordi contrattuali, non essendo obbligatori per legge, concorrono al reddito di lavoro dipendente. Nel caso esaminato, anche la quota a carico del lavoratore non è dedotta.

Su queste basi, l'Agenzia conclude che le spese rimborsate dall'ente restano a carico dei lavoratori e che l'ente non è tenuto alla comunicazione.

Quanto alla qualificazione dell'ente come soggetto avente esclusivamente fine assistenziale, la risposta precisa che la stessa rientra nella competenza del Ministero della Salute.