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Completato l’adeguamento al DM 166
- Previdenza complementare
- Gestione delle risorse
- Fondi pensione
Come noto, il Dm 166/2014 riforma la disciplina dei limiti agli investimenti e dei conflitti di interesse. Il Decreto è stato oggetto di incontri di approfondimento nel corso del 2015 e del 2016 al fine di consentire agli operatori di affrontare l’adeguamento del proprio assetto in modo corretto e lineare.
Principali aspetti:
- Entrata in vigore: 28.11.2014
- Ambito di applicazione:
- Limiti agli investimenti (artt. 4, 5): tutti i fondi, esclusi i Pip, i fondi a gestione assicurativa, i fondi interni non configurati ai sensi dell’art. 2117 cod. civ.
- Conflitti di interesse: tutti i fondi, esclusi i fondi interni non configurati ai sensi dell’art. 2117 cod. civ.
- Periodo transitorio: adeguamento entro il 28.5.2016
Quanto ai limiti agli investimenti, il fondo pensione è tenuto a verificare che la propria politica di investimento sia in linea con le nuove disposizioni.
Le novità normative sono state oggetto di una prima lettura condivisa in occasione di alcuni incontri con gli operatori del settore promossi da Mefop, Assofondipensione e Assoprevidenza.
Quali documenti devono essere modificati?
Statuto/Regolamento
Di norma lo statuto del fondo pensione negoziale/preesistente e il regolamento del fondo aperto/Pip non menzionano il Dm 703/96. È comunque opportuno verificare e, nel caso, sostituire gli eventuali rinvii al vecchio decreto con il Dm 166/2014.
Documento sulla politica degli investimenti
È opportuno valutare gli investimenti consentiti dalle nuove norme.
Occorre sostituire il richiamo al Dm 703/96 con il Dm 166/2014, verificandone l’impatto.
Convenzioni con gestori e banche depositarie
È necessario effettuare un’analisi delle convenzioni in essere per valutarne la conformità ai nuovi limiti:
• minori restrizioni (meno limiti %)
• maggiori restrizioni (es. esposizione valutaria)
Occorre adeguare le convenzioni entro il 28.5.2016 e sostituire il richiamo al Dm 703/96 con il Dm 166/2014, verificandone l’impatto.
Le convenzioni modificate vanno trasmesse alla Covip.
Nota informativa
Occorre sostituire il richiamo al Dm 703/96 con il Dm 166/2014, verificandone l’impatto. La Nota informativa aggiornata va depositata presso la Covip.
Va precisato che restano ferme le deroghe di cui al DM 62/07 per i fondi preesistenti. Inoltre è possibile chiedere specifiche deroghe alla Covip per comprovate esigenze del fondo (art. 5, comma 7).
PER APPROFONDIRE
- Documento Mefop-Assofondipensione-Assoprevidenza sui limiti agli investimenti
Stefania Luzi
Mefop
In Mefop dal 2001. Laureata in Scienze Statistiche ed Economiche, si occupa di coordinare l'attività dell'Area Economia e Finanza.