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Direttiva Iorp2 al rush finale. Il punto sulle ultime novità

Antonello Motroni
05 novembre 2018
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La trasposizione della direttiva Iorp2 nella normativa primaria è avviata, il 24 luglio il Mef ha posto in consultazione una bozza di decreto legislativo (è disponibile la risposta Mefop condivisa in seno al Gruppo di lavoro sui temi comunitari con i Fp soci) e lo scorso 13 settembre una nuova versione di decreto legislativo è stata inviata alle competenti Commissioni parlamentari per l’approvazione.

Esaurito il passaggio parlamentare il Governo potrà emanare il decreto legislativo e le previsioni della direttiva 2016/2341 saranno così parte integrante dell’ordinamento nazionale. Si aprirà poi la fase di adeguamento della regolamentazione secondaria da parte di Covip e dei Ministeri competenti.   

Come cambia il D.Lgs. 252/05? Quali sono le novità introdotte?

Novità importanti si prospettano per il governo dei Fp (da art. 4 a art. 5-nonies).

Per le forme di natura occupazionale si prevede la scomparsa del Responsabile e si istituzionalizza la figura del Direttore Generale cui spetterà l’attuazione delle decisioni del CdA mediante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili oltre che dei processi lavorativi. Negli schemi di minore dimensione l’incarico di DG potrà essere attribuito anche a un membro del CdA in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art.5 co.1-bis).  

Il Responsabile viene invece mantenuto per i Fpa e i Pip (art. 5 co. 2) e riporterà direttamente all’organo amministrativo della società istitutrice. Novità in vista anche per l’Organismo di sorveglianza dei Fpa che viene limitato al caso in cui ci siano adesioni collettive riconducibili ad una sola azienda/gruppo pari almeno a 500, acquisendo la denominazione di Organismo di rappresentanza.

Iorp 2 Il responsabile delle forme individuali

I contenuti della Direttiva 2016/2341 sono già stati oggetto di analisi e approfondimenti in precedenti articoli e ad essi si rimanda per la loro trattazione. In questa sede ci si soffermerà soltanto sulle novità emerse nel processo di recepimento. 


Il nuovo articolo 5-bis istituzionalizza le figure fondamentali del Fp: gestione del rischio, revisione interna e attuariale (se necessaria). Gli incaricati di tali funzioni dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e potranno essere sottoposti a regime sanzionatorio.

Il testo trasmesso alle Camere prevede importanti novità relativamente alla rendicontazione delle attività svolte dalle funzioni chiave. Ad eccezione della revisione interna, che continuerà a riportare direttamente al CdA, le altre funzioni fondamentali comunicheranno le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità o all’organo di amministrazione o al DG, secondo quanto disposto dall’ordinamento interno del Fp (art. 5-bis co. 4).  

Nel testo posto in consultazione dal Mef le funzioni di controllo del rischio e attuariale avrebbero dovuto riportare direttamente al DG della forma pensionistica.


Permane il vincolo per le funzioni chiave di comunicare direttamente a Covip eventuali violazioni (legali, legislative, regolamentari e amministrative) per le quali l’organo di governo, a seguito di segnalazione da parte dei nuovi soggetti, non abbia attivato le necessarie misure correttive (art. 5-bis co. 5).

L’art. 5-ter dettaglia gli obiettivi e le attribuzioni della funzione di controllo del rischio. La novità intercorsa nel passaggio tra la prima e la seconda bozza di decreto legislativo è relativa alla scomparsa dell’esplicita previsione che tale funzione debba riportare l’esito delle proprie attività direttamente al DG. Tuttavia, nell’articolo continua a permanere il riferimento al DG come terminale del sistema di gestione dei rischi

Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente al Direttore Generale…” art. 5-ter co.2

Sarebbe quindi necessario verificare la coerenza tra quanto previsto all’art. art. 5-bis co. 4 e all’art. 5-ter co. 2, entrambi nella versione di decreto legislativo inviata al Parlamento.

Sempre nel testo che è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari si prevede che i soli Fp a doversi dotare delle funzioni di revisione interna e attuariale sono: quelli costituiti come soggetti giuridici di natura associativa, ex art. 36 c.c. distinti dai soggetti promotori e quelli costituiti come soggetti dotati di personalità giuridica riconosciuta da uno specifico provvedimento della Covip (art. 4 co. 1). Analogamente, per i soli fondi dotati autonoma di soggettività giuridica, sono previste disposizioni in materia di esternalizzazioni (art. 5-septies), politica di remunerazione (art. 5-octies) e valutazione interna del rischio (art. 5-nonies). 

Iorp 2 I nuovi compiti dell'attuario

Sempre in materia di politica di remunerazione il testo trasmesso alle Commissioni parlamentari chiarisce che i soggetti cui dovrà essere applicata tale previsione sono tutte le persone che amministrano effettivamente il Fp.

La formulazione utilizzata sembra quindi orientare verso i soggetti che hanno funzioni di amministrazione e governo il concetto di “persone che gestiscono effettivamente” utilizzato nella direttiva e nel primo draft di decreto legislativo. Si può quindi presumere che siano da ritenersi esclusi da tale obbligo tutti quei soggetti che ricoprono mansioni legate alla gestione ordinaria del Fp. 

L’art. 19 co. 2 lettera a-ter assegna a Covip il compito di dettagliare, anche attraverso gli schemi di statuto/regolamento i nuovi requisiti di governance, incluse le nuove funzioni fondamentali nonché il documento sulla politica di remunerazione (da notare che nel testo della direttiva 2016/2341 non si fa riferimento alla predisposizione di uno specifico documento sulla politica di remunerazione del Fp, si tratta di una novità introdotta nell’ambito del processo di recepimento) e quello sulla valutazione interna del rischio.

Iorp 2 definizione della politica di remunerazione

Per quanto riguarda i Fp costituiti come patrimoni separati è inoltre conferito all’autorità di vigilanza sentite Banca d’Italia, Consob e Ivass, il compito di emanare specifica disciplina in materia di sistema di governo, funzioni fondamentali, esternalizzazioni, politica di remunerazione e valutazione interna del rischio, coerentemente con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Il testo trasmesso al Parlamento presenta qualche novità marginale anche nella parte relativa alla trasparenza nei confronti degli aderenti/beneficiari.

Permangono le due criticità evidenziate durante la fase di consultazione alla prima bozza di decreto legislativo.

  1. La prima riguarda la previsione dell’art. 13-quinquies sulle informazioni all’aderente in fase di prepensionamento: permane infatti il riferimento ai 3 anni prima del pensionamento come termine minimo per informare l’aderente sulle opzioni disponibili al pensionamento.
    (Si tratta di un termine temporale non presente nella direttiva e introdotto in fase di trasposizione del testo comunitario. Nella versione trasmessa alle Commissioni parlamentari si fa riferimento a “3 anni prima della possibile data di pensionamento”. L’inserimento del termine possibile non cambia nella sostanza la portata dell’articolo.)
  2.  La seconda criticità fa riferimento alla previsione che le informazioni da fornire agli aderenti/beneficiari devono essere redatte in lingua italiana (art. 13-septies co. 1 lettera e). Si potrebbero porre profili di incostituzionalità con riferimento ai diritti delle minoranze linguistiche.

Novità si prospettano anche per quanto riguarda i poteri a Covip di prevedere deroghe normative/regolamentari per i Fp con meno di 100 iscritti. Nella versione di decreto legislativo pubblicata a fine luglio non si specificano cambiamenti rispetto all’attuale formulazione del D.Lgs. 252/05, che non prevede alcune deroga ai poteri dell’autorità di esentare gli schemi con al più 100 iscritti da specifici aspetti normativi/regolamentari. 

Iorp 2  governance che si applica ai fondi pensione con meno di 100 iscritti

Nel testo trasmesso al Parlamento si prevedono invece dei temi su cui non ci potrà essere alcuna deroga legata alla soglia dimensionale e che quindi troveranno applicazione a tutte le forme pensionistiche complementari. Tali eccezioni riguardano alcuni requisiti generali in materia di governo (art. 4-bis co.1-2), i limiti agli investimenti (art. 6 co. 5-bis) e le previsioni sulla banca depositaria (art. 7). La soglia dei 100 aderenti dovrà inoltre essere resa coerente con la soglia attualmente prevista dalle regole Covip in materia di trasparenza.

Il primo draft di decreto legislativo istituiva una nuova tipologia di Fp aperto, da costituirsi nell’ambito di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la realizzazione di Fpa di cui all’art. 12 del D.LGS. 252/2005. La nuova forma pensionistica avrebbe dovuto essere l’unica tipologia di Fpa a poter svolgere operatività transfrontaliera ex art.15-bis. Tale norma, su cui durante la fase di consultazione sono emersi molteplici dubbi, è stata stralciata dal testo di decreto legislativo trasmesso al Parlamento.

 

 

Antonello Motroni
Mefop

In Mefop dal 2006. Laureato in Economia e Commercio, si occupa di analisi economica e finanziaria ed è co-responsabile della gestione di Previ|DATA. Si occupa dei profili comunitari della previdenza integrativa.