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Gli enti previdenziali privati verso la classificazione come controparte qualificata. Novità del d.d.l. Capitali alla luce della Direttiva Quick Fix
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In particolare, il disegno di legge presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giorgetti, e comunicato alla Presidenza il 21 aprile 2023, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (cd. d.d.l.Capitali) prevede che «gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» siano inclusi nella lista delle «controparti qualificate» indicata nell’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Va da sé che l’approvazione di tale modifica porta a superare la prassi operativa che, in modalità variegate, conduceva alla classificazione degli enti in parola come clienti professionali su richiesta. Pertanto, nella consapevolezza di tale prassi, si deve ritenere che la modifica operativa potrebbe comportare conseguenze prettamente formali sull’organizzazione e sull’operatività degli enti previdenziali, in quanto essi usciranno dall’ambito di maggior tutela previsto per i clienti al dettaglio senza dover fare richiesta alcuna, per approdare al nuovo regime che da tempo qualifica, tra gli altri, anche i fondi pensione. Tuttavia, va da subito considerato che un ente potrà comunque chiedere di esser trattato come un cliente al dettaglio (ai sensi dell’art. 61, comma 5, Regolamento Consob 15 febbraio 2018 adottato con delibera n. 20307 (Regolamento Intermediari)).
Da qui, una duplice prospettiva che suggerisce agli enti in parola di avviare un processo di autovalutazione al fine di prestare attenzione all’esperienza maturata in ambito finanziario, nonché di valutare l’adeguatezza delle risorse interne dedicate alle attività di investimento. In esito a tale autovalutazione, infatti, potrà seguire la richiesta di tornare al regime dei clienti al dettaglio (per il mantenimento delle pregresse tutele) ovvero la scelta di confermare la nuova classificazione, se del caso individuando le opzioni organizzative atte a supportare le dinamiche operative conseguenti alla operatività come controparte qualificata.
Non v’è dubbio che gli intermediari debbano agire in modo onesto, equo e professionale anche nei confronti delle controparti qualificate, fermo l’obbligo di utilizzare comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del cliente e della sua attività. In proposito, va considerato che la Commissione europea non ha rilevato un bisogno informativo di tipo standardizzato (in materia di costi) in capo alle controparti qualificate, in quanto queste ultime - nella prassi di mercato - già ricevono le informazioni necessarie quando negoziano con l’intermediario stesso. Da qui, una novità per gli enti previdenziali che riceveranno l’informativa secondo procedure e tempi legati alle negoziazioni.
In definitiva, la modifica appare in linea con il generale obiettivo del d.d.l. Capitali, il quale si propone di realizzare una riforma volta a incentivare l’investimento in strumenti finanziari e, quindi, a facilitare la fruizione dei servizi di investimento, anche al fine di aumentare le risorse cui possono accedere le imprese emittenti che puntano a crescere mediante il ricorso ai mercati finanziari.
Tra le molteplici novità rivenienti dalla classificazione come controparte qualificata, va altresì considerato che - dopo il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 31 di recepimento della direttiva (UE) 2021/338 (c.d. Direttiva Quick Fix) - l’informativa prevista dalla normativa MiFID per le controparti qualificate deve essere resa necessariamente in formato elettronico (c.d. regime paperless). Inoltre, va considerato che le informazioni fornite alle controparti qualificate sono personalizzate in base alle esigenze e spesso si presentano per un maggior livello di dettaglio. Significativa, al riguardo, è la dinamica dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione del portafoglio, in quanto l’organizzazione interna degli enti previdenziali dovrà necessariamente disporre di competenze e conoscenze sufficienti per consentire che tali servizi siano resi senza pericoli per l’ente stesso.
Peraltro, è alla luce di quanto precede che si comprende perché il regolatore europeo della Direttiva Quick Fix ha rivisto le regole di product governance applicabili agli strumenti finanziari, prevedendo un’apposita esenzione per quelli commercializzati o distribuiti esclusivamente alle controparti qualificate. Del resto, anche questa scelta sembra in linea con gli esiti delle consultazioni condotte in ambito europeo, le quali avevano altresì indicato che le relazioni periodiche non rispondevano a bisogni informativi specifici e, quindi, non destavano l’interesse delle controparti qualificate.
In conclusione, se l’obiettivo del d.d.l. Capitali è quello di migliorare le dinamiche relazionali tra enti ed intermediari, allora può dirsi che la nuova classificazione potrà sostenere l’affermazione di stili di gestione avanzati, senza che ciò precluda la facoltà di esser trattati come cliente al dettaglio, qualora si ritenesse preferibile un modello di tutela più strutturato.
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Valerio Lemma
Professore ordinario di diritto dell’economia, presso l’Università G. Marconi di Roma ed avvocato presso Dentons Europe Studio Legale Tributario.
Autore di quattro monografie (“fintech regulation” Cham, 2020, “the shadow banking system”, London, 2016, “I fondi immobiliari tra investimento e gestione. Parte Generale”, Bari, 2006; “La riforma della finanza di progetto”, Torino, 2011) e oltre 140 saggi scientifici, ha partecipato a collegi di dottorato, comitati di redazione ed editoriali e gruppi di ricerca.
Tra gli incarichi espletati, è stato membro dell’ ESMA’s Post Trading Standing Committee (PTSC) Consultative Working Group (CWG) presso la European Securities and Markets Authority, Parigi