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Gestione separata: la giurisprudenza ribadisce l’operatività della ricongiunzione dei contributi versati dal professionista alla propria Cassa

Paolo Giuliani
08 luglio 2024

Corte di Cassazione, ordinanza 7 febbraio 2023 n. 3635

Non sussiste alcun divieto previsto dalla legge nei confronti del professionista iscritto ad un ente di previdenza che intenda ricorrere alla ricongiunzione dei contributi versati alla propria cassa con i contributi versati alla Gestione Separata dell’Inps.

 

I fatti

La controversia ha riguardato il caso di un avvocato al quale l’Inps aveva respinto una domanda di ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata dell’Inps con quelli presenti presso la Cassa Forense.

Dopo l’esito favorevole al professionista di entrambi i gradi di giudizio, l’Inps ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo unicamente che la facoltà di ricongiunzione, in base alla legge n. 45/1990, non sarebbe riconosciuta laddove, come appunto per la Gestione Separata, il trattamento pensionistico debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, introdotto dalla l. 335/1995.

In questi casi quindi, secondo l’Istituto, sarebbe obbligatorio il ricorso alla totalizzazione o al cumulo ovvero, in alternativa, alla pensione supplementare che viene riconosciuta dalla Gestione Separata, sulla base della contribuzione ivi presente, quando il professionista abbia già raggiunto la pensione presso l’ente previdenziale di appartenenza (art. 1, c. 2, d.m. 282/1996).  La Corte ha respinto la tesi dell’Inps e confermato la pronuncia della Corte d’Appello che si era conformata all’orientamento già espresso nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019 secondo la quale nella legge non vi è alcun limite alla possibilità di attivare la ricongiunzione dei contributi versati alla Cassa professionale con quelli versati alla Gestione Separata.

Il precedente della Corte di Cassazione

La prima pronuncia a cui si riferisce l’ordinanza citata in epigrafe è la sentenza della Cassazione n. 26039/2019; il contenzioso, in questo caso, era nato da un ricorso di un professionista iscritto alla Cassa dei Dottori Commercialisti.

Le ragioni sostenute dall’Inps per respingere l’istanza dell’interessato erano state le medesime connesse al sistema di liquidazione della pensione, tuttavia, la Corte aveva, innanzitutto, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 61/1999 la quale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della l. 45/1990 nella parte in cui non riconoscevano al libero professionista uno strumento alternativo alla ricongiunzione onerosa per conseguire il diritto ad una pensione.

Alla pronuncia della Corte Costituzionale era seguito un primo intervento del legislatore che aveva riconosciuto l’istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi. Dalla sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha fatto scaturire il diritto del professionista ad avvalersi, senza alcun limite, anche in presenza di periodi presso la Gestione Separata, di istituti diversi e totalmente alternativi tra loro. Irrilevante è stato ritenuto il richiamo alla disomogeneità dei metodi di calcolo della pensione, considerato che la legge si riferisce alla ricongiunzione dei periodi contributivi e non attribuisce alcun rilievo alle eventuali differenze nel metodo di calcolo del trattamento previdenziale applicato dagli enti coinvolti nella procedura.

La giurisprudenza di merito

L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione con le due pronunce citate è stato condiviso più volte dalla giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Milano n. 1623/2021; Tribunale di Padova n.538/2022; Tribunale di Milano n. 3344/2023; Corte d’Appello di Milano n. 97/2022 e Corte d’Appello di Milano n. 399/2023).

I giudici hanno, tra l’altro, evidenziato che la Corte di Cassazione ha fatto discendere dalla alternatività tra gli strumenti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione un principio generale di portabilità delle posizioni contributive senza limitazioni e tale da valere anche con riferimento alla contribuzione versata alla Gestione Separata ancorché vi possa essere eterogeneità tra i sistemi di calcolo della pensione tra gli enti di previdenza. Priva di pregio anche l’eccezione secondo la quale la legge n. 45/1990 non menziona la contribuzione alla Gestione Separata per la circostanza che questa è stata istituita successivamente.

Conclusioni

L’orientamento dell’Inps, al di là degli aspetti legali, può essere valutato anche alla luce dell’esigenza di tutelare la posizione finanziaria della Gestione Separata che si caratterizza per la giovane età dei suoi iscritti che al 2022, tra collaboratori e professionisti, risultano pari a oltre un milione e mezzo - il segmento più elevato di essi ha tra i 30 e i 59 anni - mentre eroga un numero contenuto di prestazioni, determinate con il metodo contributivo integrale, dunque, di importo medio molto basso.

La Gestione riceve un flusso contributivo considerevole tenuto conto del livello delle aliquote di prelievo che nel tempo si è progressivamente elevato fino a raggiungere per le ipotesi della collaborazione il 33% per IVS. 

 

Paolo Giuliani

Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.