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L’Agenzia delle Entrate interviene sugli “investimenti qualificati” delle casse di previdenza
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Con la Risposta ad interpello n. 787 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti sulla ripresa a tassazione (c.d. recapture) dei redditi che hanno inizialmente beneficiato del regime di esenzione per gli "investimenti qualificati" a lungo termine (art. 1, commi 88 e seguenti, legge 232/2016) nel caso in cui una cassa di previdenza decada da tale agevolazione.
Si ricorda che per le casse di previdenza l’esenzione fiscale dei redditi derivanti da "investimenti qualificati" è applicabile a condizione che i redditi finanziari (sia di capitale sia diversi) derivanti da tali investimenti non derivino da “partecipazioni qualificate” come definite dall’articolo 67, comma 1, lett. c), del Tuir ossia partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.
La fattispecie oggetto dell’istanza di interpello riguardava il caso di un investimento in azioni di una società italiana in relazione al quale la cassa di previdenza aveva iniziato a beneficiare del regime di esenzione fiscale sui relativi dividendi. Prima del decorso del periodo temporale minimo di 5 anni previsto dalla legge 232/2016, ulteriori acquisti di azioni di tale società comportavano il superamento di una delle soglie previste dalla predetta normativa sulle “partecipazioni qualificate”.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito di partecipazione non qualificata deve sussistere per tutto il minimum holding period di 5 anni dalla data di effettuazione dell’investimento e, qualora durante tale periodo minimo di investimento la partecipazione da "non qualificata" diventi "qualificata", le casse di previdenza decadono dall'agevolazione in relazione a tale investimento anche per i redditi medio tempore realizzati.
Anche questa particolare ipotesi di decadenza dal regime agevolativo degli “investimenti qualificati” comporta la ripresa a tassazione (c.d. recapture) dei relativi redditi applicando l’imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie.
La cassa di previdenza, pertanto, dovrà versare le relative imposte entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui si è verificata la decadenza. Non trovano applicazione le sanzioni ma, unitamente all’imposta recuperata, sono dovuti gli interessi calcolati dal termine ordinario in cui le imposte si sarebbero dovute versare al giorno dell’effettivo versamento. I suddetti versamenti sono effettuati tramite il modello di pagamento F24, con la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 e ss. d.lgs. 241/1997, e ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere utilizzato il codice tributo “1070” riferito all’analogo regime dei PIR in assenza di un apposito codice tributo.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce infine che nelle ipotesi di decadenza dal regime di esenzione non dovrà essere posto alcun adempimento dichiarativo e quindi non si dovrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa essendo sufficiente il rispetto dell’obbligo di separata evidenza degli “investimenti qualificati” previsto dalla predetta disciplina agevolativa di cui alla legge 232/2016.
Flavio De Benedictis
Mefop
Consulente esterno di Mefop. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia fiscale.