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Iscrizione dei fondi all’Anagrafe dei Fondi sanitari, stato dell’arte e prospettive. Quanto manca all’avvio del progetto Cruscotto?
- Sanità integrativa
- Fondi sanitari
È prossima la scadenza del 31 luglio per l’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione dei fondi sanitari interessati al registro della relativa Anagrafe.
Come noto, l’Anagrafe dei fondi sanitari è istituita presso il Ministero della salute con il DM del 31 marzo 2008 ed è regolamentata, per le sue funzioni e finalità, dal DM del 27 ottobre 2009.
Alla stessa possono iscriversi, annualmente e volontariamente:
- i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (fondi di tipologia a)
- gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni (fondi di tipologia b).
L’iscrizione all’Anagrafe non è necessaria al fine di svolgere attività di sanità integrativa ma è conditio sine qua non affinché gli iscritti ai fondi possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste sulla contribuzione versata.
I fondi sanitari puramente integrativi del Servizio sanitario nazionale, per poter procedere all’iscrizione, devono rispettare gli ambiti di intervento di cui ai commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 ed erogare esclusivamente le prestazioni elencate nei suddetti commi.
La norma citata è stata integrata di recente per effetto della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2022 (legge 5 agosto 2022, n. 118) che ha ampliato in maniera esplicita gli ambiti di intervento dei fondi di tipologia a, aggiungendo alle prestazioni di cui al comma 5 dell’art. 9, che si caratterizzano per essere aggiuntive rispetto ai LEA e comunque integrate con il SSN, le seguenti:
- c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
- c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
- c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Queste prestazioni oltre ad aggiungersi al novero delle prestazioni tipiche dei fondi strettamente integrativi, ampliano anche le prospettive dei fondi appartenenti all’altra categoria, andando a riferirsi a classi di prestazioni strategiche per il ruolo sussidiario svolto dalla sanità integrativa. Il riferimento alla prevenzione, alla cronicità e alla non autosufficienza, infatti, è la precisa conseguenza di un monito legislativo di segno costante (si pensi al Patto per la salute attualmente in vigore, al PNRR e alle riflessioni emerse dal Reporting System 2021 dell’Anagrafe dei Fondi sanitari) e sostanzia di fatto una prassi in cui i fondi sanitari stanno attribuendo un'importanza notevole a queste aree di rischio.
Peraltro, con la nuova formulazione della lettera c-ter) viene per la prima volta fatto riferimento alla categoria delle prestazioni di “Long term care” in una visione ampia che comprende tutte le prestazioni, sociali, sociali a rilevanza sanitaria e sanitarie a rilevanza sociale di lungo assistenza e non si limita al concetto di prestazioni sociosanitarie, ancora oggi contenuto nell’art. 2, comma 2 lett. d del DM 27 ottobre 2009, relativo alle cd. prestazioni vincolate.
Gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale possono invece erogare qualsiasi tipo di prestazione sanitaria o sociosanitaria ma, per poter perfezionare l’iscrizione all’anagrafe e garantire agli iscritti i benefici fiscali previsti dalla normativa, devono rispettare il vincolo di destinare almeno il 20% delle risorse complessive a prestazioni di assistenza odontoiatrica, socio-sanitaria a soggetti non autosufficienti e finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio (le cd. prestazioni vincolate di cui al DM 27 aprile 2009).
Ad oggi l’iscrizione viene effettuata con un invio telematico, attraverso il Sistema informativo anagrafe dei Fondi sanitari (Siaf), della documentazione necessaria che comprende l’atto costitutivo del fondo, il regolamento, il nomenclatore delle prestazioni, il bilancio preventivo e consuntivo relativi all’anno precedente (o documento equivalente), i moduli di iscrizione predisposti per l’aderente principale e l’eventuale nucleo familiare.
I fondi di tipologia b, che ai fini dell’iscrizione devono rispettare la quota del 20%, inviano all’anagrafe anche una certificazione a firma del legale rappresentante da cui risulti l’ammontare delle risorse impegnate per le prestazioni vincolate, l’ammontare del totale delle prestazioni erogate e la percentuale dell’importo del primo sull’importo del secondo.
Solo a seguito della verifica di tale documentazione, l’Anagrafe rilascia l’attestato di iscrizione.
Anche per quest’anno la documentazione da inviare è quella sopra elencata e contenuta all’articolo 3 del DM del 2009.
Tuttavia, a partire dal 2022 e per input della già citata legge annuale per il mercato e la concorrenza pubblicata in quell’anno, è stato avviato il progetto “Cruscotto delle prestazioni dei Fondi sanitari” che è stato disciplinato dal DM del 30 settembre 2022 e si inserisce con finalità di monitoraggio nella piattaforma del Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis), intefacciandosi con il già noto Siaf.
L’implementazione del Cruscotto è stata prevista in forma sperimentale – non obbligatoria – per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto al termine del quale il sistema sarebbe dovuto entrare a regime.
Attualmente questo termine sembra sospeso e l’avvio ufficiale del progetto rimandato.
Una volta concluso tale periodo sperimentale, tuttavia, la compilazione del Cruscotto – entro la consueta scadenza del 31 luglio – sarà necessaria per poter procedere all’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi sanitari.
Da diversi mesi l’Anagrafe dei fondi sta portando avanti dei tavoli di confronto con i fondi sanitari e con l’Osservatorio sui Fondi sanitari istituito presso il Ministero della Salute (anch’esso nato per effetto degli interventi normativi del 2022 e disciplinato dal DM del 15 settembre dello stesso anno) al fine di strutturare delle schede che risultino correttamente compilabili dai fondi e allo stesso tempo contengano tutte le informazioni utili al Ministero della salute per la strutturazione un sistema sanitario pubblico e privato virtuosamente integrato.
Una volta che il progetto entrerà a regime, i dati inseriti nel Cruscotto potranno infatti essere valutati non solo ai fini di controllo e verifica del sistema della sanità integrativa ma anche in vista della futura attività di programmazione sanitaria che terrà conto anche dell’attività di supporto svolta dal secondo pilastro.
L’art. 3 del DM del 30 settembre 2022 indica le principali aree di prestazione che saranno mappate nell’ambito del cruscotto e annuncia la definizione di una serie di indicatori che verranno definiti dall’Anagrafe dei Fondi sanitari al fine di effettuare le analisi sui trend del settore e sulle possibili evoluzioni della sanità integrativa a livello nazionale.
Il lavoro dei tavoli di confronto condotti dall’Anagrafe sembra essere orientato, in questa fase, a ricercare degli indicatori che siano facilmente adottabili dai fondi ma che consentano altresì di perseguire il fine presupposto al progetto.
La preoccupazione manifestata da alcuni fondi, con particolare riferimento alla categoria che si iscrive alla sezione b del registro, è legata al rischio di poter consegnare dati non “sicuri” perché – in assenza di precedenti indicazioni normative – elaborati su prassi che non tenevano in considerazione i criteri di tassonomia del sistema pubblico e che in alcuni casi scontano meccanismi tecnici, come quelli assicurativi, che non sono facilmente riassumibili in una partita doppia di entrate e di uscite.
Una classificazione che invece parta dai criteri adottati dal sistema pubblico (e quindi dall’indicazione degli ambiti Lea ed extra-Lea) potrà essere adottata solo in seguito ad una importante e impegnativa modifica degli assetti organizzativi e informativi che potrebbe determinare difficoltà non trascurabili, generando importanti punti di rottura e modifica delle stesse regole di ingaggio degli iscritti.
La complessità di questo processo sembra comunque ben considerata dall’Anagrafe che, come si evidenziava, sta portando avanti il percorso con gradualità utilizzando la fase di sperimentazione per provare a smussare le criticità operative di volta in volta emerse.
Mefop monitora con interesse l’intero processo e si impegna ad organizzare, nei mesi prossimi, tavoli di confronto tra i fondi soci, al fine di condividere buone prassi utili ad arrivare pronti e preparati al momento in cui il progetto Cruscotto verrà effettivamente avviato.
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Chiara Costantino
Mefop
In Mefop dal 2013. Laureata con lode in Giurisprudenza. Si occupa di consulenza legale e formazione, collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche. È responsabile del servizio Alert.
Paolo Pellegrini
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In Mefop dal 2001. Avvocato. Laureato con lode in Giurisprudenza. È vicedirettore e responsabile dell'Area Normativa ed istituzionale.