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Nuova formulazione delle norme fiscali riguardanti i contributi versati ai fondi sanitari, quale impatto?

Chiara Costantino / Flavio De Benedictis
13 gennaio 2025
TEMI MEFOP
  • Sanità integrativa
DESTINATARI
  • Fondi sanitari

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dello scorso 16 dicembre, è stato pubblicato il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 recante "Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)"

Di particolare rilievo per la sanità integrativa è l'art. 3 di tale decreto che modifica l'art. 10, comma 1, lett. e-ter) e l'art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir, introducendo per i fondi sanitaria livello di normativa primaria, il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, già evidenziato nei documenti di prassi amministrativa dell'Agenzia delle Entrate.

Come noto, l’articolo 10 del Tuir, alla summenzionata lettera e-ter) del comma 1, prevede la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati – entro il plafond di 3.615,20 euro, a fondi sanitari ex art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (i cd. fondi strettamente integrativi del Servizio sanitario nazionale, finalizzati all’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei LEA o ricomprese nei LEA ma per la sola quota a carico dell’assistito).

Contestualmente, la lettera a) del secondo comma dell’articolo 51 prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per i contributi versati – entro lo stesso limite complessivo e in conformità di disposizioni di contratto collettivo o regolamento aziendale – a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (enti che, diversamente dai primi, possono erogare anche di prestazioni sostitutive di quelle erogate dal SSN).

In entrambi i casi, la normativa – prima della novella in commento – collegava esplicitamente il beneficio fiscale al rispetto degli ambiti di intervento definiti nei decreti del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 (rispettivamente Decreto Turco e Decreto Sacconi).

Iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari e Principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti

La nuova formula degli articoli, applicabile ai componenti reddituali percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025, collega il beneficio fiscale all’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari e alla circostanza che i fondi stessi operino secondo i principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Con riferimento al primo requisito, stando al quadro normativo e regolamentare attuale, nulla cambia: per poter procedere all’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari è infatti necessario che vengano rispettati gli ambiti di intervento previsti, per entrambe le categorie di enti, dai decreti Turco e Sacconi.

In prospettiva, qualora l’iscrizione all’Anagrafe venisse collegata ad altri requisiti ulteriori rispetto all’operare entro i suddetti ambiti di intervento (ad esempio l’implementazione del cd. Cruscotto delle prestazioni), ai fini del riconoscimento beneficio fiscale, rileverebbero anche questi.

Il secondo requisito, che potrebbe sembrare innovativo e impattante nella normativa in analisi, è di fatto un riconoscimento a livello normativo di quanto già espresso dall’Agenzia dell’Entrate in plurime pronunce di prassi.

L’Agenzia delle entrate è sempre stata costante nell’affermare che i benefici fiscali riconosciuti nel Tuir agli enti di assistenza sanitaria integrativa fossero collegati al rispetto, da parte degli stessi enti, dei principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita la Consulenza giuridica n. 956-3/2021, in cui (a pag. 9) viene rammentato che la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini dell’articolo 51, comma 3, lettera a) del Tuir è subordinata – tra le altre – alla condizione che sussista nel fondo il principio di mutualità e solidarietà tra i lavoratori iscritti.

Sul tema, la Circolare 5/E del 20 marzo 2018 (par. 4.10) aveva fornito qualche chiarimento in merito alla portata del principio summenzionato.

L’Agenzia aveva in questa sede specificato che perplessità in merito al rispetto del principio di mutualità sorgono in tutte quelle ipotesi in cui esista, per ciascun iscritto, una stretta correlazione fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione sanitaria - sotto forma di prestazione diretta ovvero di rimborso della spesa - ove erogata, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro.

Quando esiste tale correlazione tra quanto versato e quanto ricevuto a titolo di prestazione, è ritenuto che l’iscritto non possa beneficiare del vantaggio fiscale rappresentato dalla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della detrazione prevista per spese sanitarie rimaste a carico.

L’Agenzia delle entrate ha confermato l’occorrenza di rispettare il principio mutualistico per beneficiare del regime di esenzione fiscale dei contributi anche con la Risposta ad interpello n. 443 del 6 ottobre 2020.

L’aderenza al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, quindi, è sempre stata una condizione necessaria per l’accesso ai benefici fiscali previsti dal Tuir per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa già prima della recente novella normativa, la quale si limita ad elevare a rango di normativa primaria un’interpretazione fornita dall’Entrate e acquisita nella prassi operativa dell’intero sistema.

Tali principi si intendono rispettati tanto nei fondi che adottino un modello assicurato quanto nei fondi che adottino un modello convenzionato o misto, a patto che gli stessi non prevedano una stretta corrispondenza tra le prestazioni offerte ed erogate agli iscritti e i contributi richiesti e incassati dagli stessi. 

 

Chiara Costantino
Mefop

In Mefop dal 2013. Laureata con lode in Giurisprudenza. Si occupa di consulenza legale e formazione, collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche. Segue il coordinamento editoriale della rivista Prospettive. Cura inoltre gli aspetti normativi dei fondi sanitari, del welfare aziendale e dei premi di risultato.

Flavio De Benedictis
Mefop

Consulente esterno di Mefop. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia fiscale.