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Le novità del DDL Bilancio in tema di Welfare aziendale e fondi sanitari
- Sanità integrativa
- Welfare contrattuale e aziendale
- Non autosufficienza
- Diritti e prestazioni
- Fondi sanitari
Con il DDL Bilancio per il 2017, approvato alla Camera il 28 novembre e attualmente in discussione al Senato, il Legislatore interviene nuovamente sulle materie della detassazione dei premi e del welfare aziendale. Tale normativa potrà dare grande impulso alla crescita già consistente del settore della sanità integrativa. Illustriamo di seguito le principali novità contenute in materia nel DDl Bilancio, ricordando che andranno ad innestarsi su una disciplina che presenta purtroppo numerose lacune e incoerenze, sia dal punto di vista civilistico che fiscale (per un approfondimento sulla normativa dell’assistenza sanitaria integrativa si allega un estratto di un articolo che sarà pubblicato nel prossimo numero di Prospettive).
Le previsioni contenute nel DDL Bilancio
- La copertura Ltc nei piani di welfare aziendale
Con riguardo a questo tema, è da sottolineare quanto previsto al comma 161 dell’unico articolo del DDL. Tale disposizione introduce nello schema dell’articolo 51 Tuir una nuova opzione per il welfare aziendale, prevedendo – in particolare – che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (copertura LTC) o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
- L’ampliamento del plafond di deducibilità nel caso di conversione del premio
Di particolare rilievo è inoltre la previsione contenuta alla lett. c) del comma 160 dell’articolo 1 del DDL che va a specificare la disciplina introdotta con la Legge di Stabilità dello scorso anno, in relazione alla possibilità di convertire il premio di produttività – tra le varie opzioni, tra cui la predetta LTC – anche in contribuzione di assistenza sanitaria ex articolo 51, comma 2, lett. a).
Come noto, i contributi versati agli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’articolo 51, comma 2, lett. a), sono deducibili dal reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
La disposizione in commento va ad incidere su quest’ultimo aspetto e in particolare prevede che non solo il premio di produttività (come definito dalla disciplina dello scorso anno sopra richiamata) può essere convertito – in tutto o in parte – in contribuzione assistenziale ma soprattutto che lo stesso non concorre a formare reddito da lavoro dipendente anche nel caso in cui superi il plafond di deducibilità suddetto.
Chiara Costantino
Mefop
In Mefop dal 2013. Laureata con lode in Giurisprudenza. Si occupa di consulenza legale e formazione, collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche. È responsabile del servizio Alert.