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L’assenza di copertura previdenziale è il confine della Gestione separata anche per il professionista iscritto all’albo
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 torna, dopo qualche mese da una precedente pronuncia, sulla questione riguardante l’obbligo di versare la contribuzione alla Gestione separata da parte dei professionisti iscritti all’albo ma non obbligati a versare contribuzione utile ai fini pensionistici nei confronti della cassa di appartenenza.
Si è trattato di un caso riguardante gli ingegneri e gli architetti e la decisione è, nella sostanza, identica alla già citata sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 che aveva riguardato l’avvocato “sotto soglia” iscritto all’albo ma non tenuto all’iscrizione alla cassa prima dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento forense - l. 247/2012 - che ha, invece, escluso questa possibilità.
Al centro della pronuncia l’art. 2, comma 26, della l. 335/1995 oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011 (convertito in l. 111/2011), in base all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione il professionista iscritto all’albo che svolga attività professionale ma non sia iscritto alla cassa di categoria alla quale versa solo il contributo integrativo, non utile ai fini previdenziali, è tenuto a corrispondere in relazione al reddito professionale prodotto la contribuzione alla Gestione separata.
Gli ingegneri e gli architetti sono esclusi dall’iscrizione alla cassa nel caso in cui siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata; tutti gli iscritti all’albo devono comunque applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva da versare alla cassa.
Proprio per chiarire se in relazione a tali redditi i professionisti iscritti all’albo ma non alla cassa di categoria dovessero o meno versare la contribuzione alla Gestione separata è intervenuta la già menzionata norma di interpretazione autentica chiarendo, tra l’altro, che l’iscrizione alla medesima riguarda anche l’iscritto all’albo che svolga attività non soggetta al versamento contributivo all’ente di previdenza professionale.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'unico versamento contributivo che esclude l’iscrizione alla Gestione separata è quello correlato all'obbligo di iscriversi alla propria cassa di categoria con la costituzione in capo al lavoratore autonomo di una posizione previdenziale. Così per gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che non possono iscriversi all'Inarcassa, alla quale versano in relazione all’attività professionale svolta in regime di lavoro autonomo esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, a tale versamento non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio; pertanto, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'Inps.
Secondo la Corte Costituzionale l’orientamento che si è formato sulla base della saldatura tra norma interpretata e norma di interpretazione autentica non presenta profili di contrarietà alla Costituzione. La Gestione separata dell’Inps ha una vocazione universalistica coerente con l’impianto costituzionale in base al quale ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, debba essere necessariamente collegata un'effettiva tutela previdenziale.
La misura della contribuzione che deve essere versata alla Gestione separata da parte del professionista non presenta un carattere di eccessiva onerosità, e quindi di irragionevole disuguaglianza rispetto a quella che versano i professionisti iscritti alla cassa di appartenenza, in quanto il contributo alla Gestione è correlato percentualmente al reddito prodotto e non ha una misura obbligatoria minima dovuta a prescindere dal livello del reddito stesso, come accade invece per gli artigiani e i commercianti iscritti all’Inps.
Secondo la Corte, inoltre, non viene violato l’ambito di autonomia degli enti di previdenza dei professionisti poiché il rapporto tra le casse professionali e la Gestione separata si pone in termini non di alternatività ma di complementarità, in quanto l'istituto residuale della Gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria in relazione alle scelte ordinamentali di quest’ultima.
Il legislatore, con l'introduzione dell'istituto, non ha fissato un rigido riparto di competenze tra la Gestione separata e le casse professionali ma, piuttosto, ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione della Gestione separata, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale. Le parole della Corte Costituzionale, che si è pronunciata due volte sulla medesima fattispecie, chiudono in modo definitivo e chiaro, sotto il profilo della legittimità costituzionale, una questione su cui da tempo la giurisprudenza di legittimità aveva assunto un orientamento consolidato.
Paolo Giuliani
Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.