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Regolamento EMIR: COVIP definisce nuovi presìdi di controllo

Antonello Motroni
03 aprile 2018
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Con la Circolare 1413 del 21 febbraio 2018 la Covip ha stabilito nuovi obblighi di comunicazione al regolatore in materia di Regolamento EMIR (N. 648/2012).

Per le categorie di derivati OTC non compensati presso Controparte Centrale, l’art. 11 del regolamento EMIR stabilisce che le controparti finanziarie (ivi compresi i FP) e non finanziarie pongano in essere le opportune procedure per misurare, monitorare e attenuare i rischi operativi, di credito e di controparte. Tra le altre, tali metodologie prevedono la conferma tempestiva delle clausole e la rapida individuazione delle controversie tra le parti e la loro risoluzione.

Il Regolamento delegato 149/2013 ha definito le modalità operative per l’applicazione di tali previsioni. Per quanto attiene la conferma tempestiva, l’art. 12 comma 4 stabilisce che le controparti finanziarie segnalino mensilmente alla propria autorità di vigilanza il numero di: Credit default swap, Swap su tassi di interesse, azioni, tassi di cambio e materie prime, derivati diversi dai Credit default swap e Swap su tassi di interesse, che non sono stati confermati e in essere per più di cinque giorni lavorativi. L’art. 15 comma 2 prevede che le controparti finanziarie segnalino alla competente autorità le controversie relative ai derivati OTC, alla loro valutazione, o allo scambio di garanzie reali che vertono su un valore superiore a 15 milioni di EUR. e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.

Obblighi Comunicazione Covip Regolamento EMIR

La Circolare COVIP interviene a dettare gli adempimenti operativi per dare pratica attuazione a tali previsioni. Per quanto riguarda la mancata conferma tempestiva per oltre 5 giorni lavorativi la COVIP stabilisce che tali contratti vadano segnalati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento all’indirizzo di posta elettronica servizio.analisi.fa@covip.it. L’informativa deve riportare i seguenti elementi:

  • nell’oggetto l’albo COVIP del FP e l’indicazione “segnalazione di operazioni non confermate, in essere per almeno 5 giorni lavorativi”;
  • gli estremi delle controparti, inclusi i Legal Entity Identifier (LEI);
  • la data di esecuzione del contratto e l’eventuale data di conferma nel caso in cui questa sia intervenuta successivamente ai 5 giorni lavorativi previsti dal Reg. delegato 149/2013.

Con riguardo alle controversie su contratti superiori a 15 milioni di EUR. pendenti per almeno 15 giorni lavorativi, la segnalazione a COVIP dovrà essere effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Anche in questo caso la comunicazione va inviata tramite posta elettronica alla mail servizio.analisi.fa@covip.it e dovrà contenere i seguenti elementi:

  • nell’oggetto l’albo COVIP del FP e l’indicazione “segnalazione di controversie su contratti derivati OTC pendenti per oltre 15 giorni lavorativi e su importi o valori superiori a 15 milioni di euro”;
  • gli estremi delle controparti, inclusi i Legal Entity Identifier (LEI);
  • la data in cui la controversia è sorta e l’eventuale data di risoluzione se risolta successivamente ai termini indicati nel Reg. delegato 149/2013.

La COVIP ha previsto un ulteriore adempimento che impatta sulla struttura di controllo della gestione finanziaria del FP. Entro 20 giorni dall’emanazione della Circolare (13 marzo 2018) i soggetti vigilati hanno infatti dovuto comunicare all’Autorità di vigilanza il nominativo, il telefono e la mail del Responsabile delle segnalazioni previste dalla Circolare per le eventuali richieste legate alla vigilanza.

Antonello Motroni
Mefop

In Mefop dal 2006. Laureato in Economia e Commercio, si occupa di analisi economica e finanziaria ed è co-responsabile della gestione di Previ|DATA. Si occupa dei profili comunitari della previdenza integrativa.