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La riforma del sistema nazionale della riscossione: innovazioni e problemi aperti

Paolo Giuliani
07 ottobre 2024
DESTINATARI
  • Casse di previdenza

Pianificazione dell’attività dell’Agenzia

L'AdER svolgerà le procedure di riscossione secondo una pianificazione annuale e dovrà improntare la propria azione ad alcuni criteri:

a) la salvaguardia del credito con tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento che deve avvenire non oltre il nono mese successivo all’affidamento del carico;

b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;

c) la gestione delle attività di recupero coattivo;

d) l’aggiornamento dell’ente creditore con la trasmissione, entro la fine di ogni mese, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Discarico delle quote non riscosse

Uno degli aspetti di maggiore importanza per gli enti creditori, inclusi gli enti di previdenza privati è quello relativo alla previsione in base alla quale le quote affidate all'AdER, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, saranno automaticamente discaricate.

Il decreto prevede che in alcune ipotesi il discarico automatico sia temporaneamente escluso (sospensione o dilazione della riscossione, procedura esecutiva o concorsuale pendente, presenza di accordi di ristrutturazione o di continuità aziendale).

L'AdER può procedere al discarico anticipato:

a) nel caso di chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;

b) quando sia emersa l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;

c) per la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. È prevista la possibilità per gli enti creditori di chiedere all'agente la riconsegna anticipata dei carichi affidati e non ancora riscossi.

Conseguenze del discarico

Intervenuto il discarico, l’ente creditore ha diverse opzioni fino alla prescrizione del credito che decorre dall'ultimo atto notificato prima del discarico automatico.

La riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

a) gestita direttamente dall'ente creditore, gli enti di previdenza privati dovrebbero, quindi, ricorrere alle ordinarie procedure di recupero consentite dal Codice di procedura civile;

b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti, iscritti nell’albo del MEF, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge, il riferimento è agli enti locali che possono affidare in concessione la riscossione delle proprie entrate tributarie. Il decreto non esclude, senza fornire ulteriori precisazioni, che anche gli altri enti possano affidare la riscossione a soggetti privati appositamente selezionati mediante procedura di evidenza pubblica;

c) riaffidare per due anni i carichi all'AdER alle condizioni di servizio che verranno stabilite dell'Agenzia; questa opzione è subordinata alla condizione o dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore o alla circostanza che l’ente creditore individui nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore attraverso la segnalazione della richiesta di compensazione volontaria proveniente del contribuente che vanti un credito fiscale o dal blocco dei pagamenti della PA nei confronti del contribuente moroso; è fondamentale che l’ente creditore, possa avere accesso a questo tipo di informazioni.

Controllo sull’operato dell’Agente della riscossione

L'ente creditore in caso di discarico dei ruoli affidati, effettua il controllo di conformità sull’azione di recupero dei crediti per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 riscontrando notifica della cartella non oltre il nono mese successivo all’affidamento del carico; la tempestiva notificazione degli atti interruttivi della prescrizione, la trasmissione telematica dei flussi informativi entro la fine di ogni mese. Per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024 il controllo riguarderà solo la notificazione degli atti interruttivi e la trasmissione dei flussi informativi. Per i crediti degli enti previdenziali il controllo potrà riguardare non più del cinque per cento delle quote oggetto di discarico nell’anno di riferimento.

In caso di contestazione dell’ente creditore nei confronti dell’Agente la controversia può essere definita con il pagamento di 1/8 dell’importo del carico affidato, in caso di mancata definizione del contenzioso l’Agenzia deve proporre ricorso alla Corte dei conti. Se non si perviene alla composizione né viene proposto il ricorso la somma dovuta dall’Agente è pari a 1/3 del carico affidato con aggiunta degli interessi legali.

Magazzino dei crediti in carico all’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, in sede di audizione al Senato, ha dichiarato che, al 31 dicembre 2023, il valore del carico residuo dei crediti affidati, dal 1° gennaio 2000, ammonta a oltre milleduecento miliardi di euro e che circa il quaranta per cento dell’importo risulta di difficile recuperabilità.

Il decreto, all’art. 7, prevede una procedura per la gestione del magazzino in carico all’AdER, la disposizione prevede l’istituzione di una Commissione che con il supporto dell’Agenzia delle entrate proceda all’analisi del magazzino dei crediti e dopo avere sentito gli enti di previdenza proponga al Ministro dell’economia e delle finanze possibili soluzioni da attuare con provvedimenti di legge per realizzare il discarico in tutto o in parte del magazzino entro le scadenze indicate dal decreto stesso: per i carichi affidati dal 2000 al 2010 entro il 31 dicembre 2025, dal 2011 al 2017 entro il 31 dicembre 2027, dal 2018 al 2024 entro il 31 dicembre 2031.

Impugnazione del ruolo

Il decreto estende le ipotesi di tutela anticipata del contribuente che può impugnare il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata, invece che impugnare direttamente l’atto esecutivo successivo. In particolare, al comma 4 bis dell’art. 12 del D.p.r. 602/1973 si aggiungono i casi in cui il debitore, che agisce in giudizio, dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nelle procedure previste dal Codice della crisi di impresa, nelle operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e, infine, nella cessione d’azienda per la responsabilità solidale del cedente, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate.

Rateizzazione

Anche la disciplina della dilazione ha subito modifiche per agevolare il contribuente, fissando, nel contempo, alcuni requisiti di accesso. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia concede la ripartizione del pagamento delle somme di importo inferiore o pari a 120.000 euro fino a un massimo di: 84 rate, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per somme inferiori a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che però documenti la sua situazione di difficoltà si prevede una ripartizione più favorevole: da 85 a 120 rate in caso di richieste presentate negli anni 2025 e 2026; da 97 a 120 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; da 109 a 120 rate per le richieste dal 2029. In caso di somme superiori a 120.000 euro su richiesta del contribuente, che documenta la situazione di difficoltà economica, la rateizzazione è pari ad un massimo di 120 rate mensili.

La situazione di difficoltà economica per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali in regime fiscale semplificato verrà valutata tenendo conto dell’indicatore ISEE del nucleo familiare, dell’entità del debito da rateizzare e dell’eventuale debito residuo già in rateazione. Per tutti gli altri soggetti si terrà conto dell’indice di liquidità aziendale e del rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Con Decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri indicati.

 

 

Paolo Giuliani

Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.