Blog Mefop
Il fondo pensione come luogo di tutela integrata dell'iscritto: il caso del Fondo BRE Banca
- Previdenza complementare
- Non autosufficienza
- Fondi pensione
Il decreto 252/2005 oltre alle tradizionali prestazioni (anticipazioni, prestazioni in forma di capitale e di rendita) al raggiungimento dei previsti requisiti, consente eventuali per invalidità e premorienza, per le quali vanno “in ogni caso stipulate apposite convenzioni con compagnie assicurative” (art. 6, c. 5).
La maggiore consapevolezza che le numerose misure di contenimento della spesa pubblica si estenderanno via via anche alla spesa sociale in relazione al mutato quadro economico e strutturale degli ultimi anni, dovrebbe portare a riconsiderare il ruolo del secondo pilastro in funzione di un modello di welfare per il Paese, sia in relazione all’allontanarsi degli orizzonti temporali al pensionamento rispetto al passato, sia alla possibilità che i bisogni dei cittadini inevitabilmente possano rimanere senza copertura.
La previdenza complementare dovrebbe essere destinata a veder riaffermare il proprio ruolo futuro nella costruzione di un welfare integrato volto alla tutela dei bisogni legati, oltreché alle prestazioni previdenziali complementari, anche alla:
- copertura caso morte e/o invalidità;
- non autosufficienza dell’associato attivo o pensionato;
- assistenza sanitaria;
- inoccupazione.
- Il Fondo Pensione per i dipendenti della Banca Regionale Europea SpA, sin dalla sua trasformazione da vecchio fondo integrativo in fondo pensione complementare, ha previsto con decorrenza 1.1.2000 la copertura dei rischi morte/invalidità attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa il cui obiettivo è coprire, in caso di sinistro, il gap tra il montante che l’associato avrebbe al pensionamento e quanto invece ha maturato sulla posizione individuale al momento del sinistro. La copertura prevista dagli accordi sindacali sottoscritti nel 1998 è inserita tra le prestazioni accessorie definite nello Statuto del Fondo e dall’apposito Regolamento delle stesse.
- Nel corso del 2007 il Fondo aveva valutato positivamente la sottoscrizione di una polizza collettiva Long Term Care per gli Associati che prevede una rendita di 1.000 Euro mensili in caso di non autosufficienza, a fronte di un premio decisamente contenuto. Legati al rischio di non autosufficienza sono state successivamente sottoscritte due ulteriori polizze, per le quali l’adesione è volontaria: la prima prevedeva la copertura del rischio di non autosufficienza del familiare (rendita pari a 1.000 Euro mensili) e la seconda costituita da un’integrazione alla rendita base per il solo Associato con la quale la stessa passa a 1.500 ovvero a 2.000 Euro mensili in relazione della scelta individualmente effettuata.
A fine 2018 dopo un iter procedurale che se da una parte ha impegnato il Consiglio in attente valutazioni e dibattiti sul punto, dall’altra ha fatto emergere l’apprezzamento da parte sia dell’Assemblea dei Delegati, sia degli Associati che hanno risposto favorevolmente al sondaggio promosso sul punto, ha portato alla trasformazione della polizza LTC dell’Associato a polizza LTC per l’intero nucleo familiare mantenendo le stesse condizioni già in essere per l’Associato stesso (copertura fino a 100 anni a fronte di un premio di 54 euro commisurato ai componenti del nucleo inseriti in copertura).
- Il Fondo Pensione Brebanca negli ultimi anni si è adoperato per garantire ai propri Associati prestazioni accessorie ed integrative rispetto all’esclusiva finalità previdenziale, convinto del ruolo che la previdenza complementare ha assunto e dovrà assumere in ambito socio-assistenziale. Nel corso del 2013 il Fondo ha infatti definito un contratto con una Cassa di Assistenza per le coperture sanitarie in favore dei pensionati iscritti al Fondo, la cui cessazione dal servizio aveva comportato il venir meno della copertura in essere quale “attivo”. Il Fondo ha sottoscritto con la Cassa di assistenza due diverse polizze sanitarie: uno per i cessati dal servizio fino al 2011, il cui premio è di Euro 900,00 con buone prestazioni (dai rimborsi spese sanitarie per esami clinici e visite specialistiche, nonché diarie per degenze in strutture pubbliche che comportano interventi chirurgici e la copertura dei grandi interventi chirurgici), e l’altra per i cessati dal 2012 con premio di Euro 780,00 e prestazioni in linea con quelle offerte per i dipendenti in servizio. L’iniziativa ha avuto ampio riscontro considerato il numero dei potenziali aderenti.
- Sempre nel corso del 2013, fatto un sondaggio tra gli Associati ed avuto un riscontro favorevole, sono state attivate due coperture assicurative caso morte, con onere a carico degli Associati (una collettiva ed obbligatoria, l’altra volontaria), aggiuntive rispetto alla copertura già in essere per il caso morte/invalidità, per la quale l’onere è a carico delle aziende cui fanno capo i singoli Associati. Le due proposte sono state perfezionate con due contratti con la compagnia assicurativa e garantiscono, nel caso della polizza obbligatoria, l’indennizzo di 50.000 Euro per il decesso per qualsiasi causa a fronte di un premio annuo procapite di 85 Euro e, per gli oltre 200 Associati che al momento hanno aderito all’integrazione volontaria, ulteriori 50.000 Euro a fronte di un premio variabile in funzione dell’età.
A fine 2018, attraverso lo stesso iter procedurale seguito per l’aggiornamento della polizza LTC il Fondo ha ampliato la copertura già in essere per il solo caso morte, inserendo in copertura anche l’invalidità permanente con conseguente adeguamento del premio annuale, passato da 85 a 155 euro.
Le polizze attivate dal Fondo Pensione per la copertura del rischio morte/invalidità permanente e long term care consentono di avere oltre al vantaggio fiscale visto che i relativi premi, se versati per prestazioni accessorie del fondo rientrano tra i contributi previdenziali versati con beneficio della deducibilità fiscale entro il 5.164,57 Euro annui, anche una copertura fino a 75 anni nel primo caso e a 100 anni nel secondo, coperture che vanno quindi oltre la data del pensionamento. Analogamente i contributi di assistenza sanitaria integrativa hanno il vantaggio sia di essere deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo di euro 3.615,20, sia di dare una copertura estesa a tutta la vita.
L’obiettivo cui il Fondo è pervenuto rappresenta un importante passaggio in linea con la nuova configurazione dello stato sociale che vede gli individui coinvolti con le proprie risorse ed il proprio risparmio nella costruzione della “sicurezza di cui hanno bisogno, soprattutto in età avanzata, attraverso modalità caratterizzate dal ricorso a strumenti di mercato”. Per cui come già evidenziato dalla Commissione di Vigilanza “in questa configurazione l’intervento privato riveste un ruolo centrale, ma, per la finalità sociale che assume, non può operare senza un adeguato sistema di regolazione”… “Non è più lo Stato a farsi carico direttamente dell’obiettivo di erogare un trattamento pensionistico adeguato, ma sono i fondi pensione a dover rispettare l’impegno assunto attraverso una gestione ottimale delle risorse”.
Da un' indagine AON/Hewitt veniva tuttavia evidenziato che molto deve essere ancora fatto se, su un campione di 33 fondi pensione, solo 15 prevedono l’erogazione di prestazioni accessorie oltre a quella pensionistica, di cui 6 riguardano la premorienza, 5 l’invalidità, solo 3 coprono entrambi i rischi e 4 tutelano la non autosufficienza.
Fondo Pensione per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
Costituito a fine 1998 come associazione riconosciuta e rientra tra i fondi pensione preesistenti iscritti alla prima sezione speciale dell'Albo dei fondi pensione istituito presso la Covip con il n.1626