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Casellario Attivi

09 giugno 2005
Con DM Lavoro 4 febbraio 2005, pubblicato in GU n. 72 del 29 marzo 2005, è stato istituito il Casellario degli attivi. Nonostante la L. 243/04, 23, lett. e) affermi che il casellario degli attivi riguardi anche i "regimi facoltativi gestiti da enti previdenziali", il DM non pone alcun obbligo in capo ai fondi pensione, che pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto. La questione sarà affrontata in una Faq nell'Osservatorio Giuridico n. 7.

DECRETO 4 febbraio 2005
Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
(GU n. 72 del 29-3-2005)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che
prevede l'istituzione del Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive;
Visto l'art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243 del 2004, che
prevede la definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, delle informazioni da trasmettere al Casellario e delle
modalita', della periodicita' e dei protocolli di trasferimento delle
stesse;
Visto l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di
riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che
prevede l'invio agli assicurati di un estratto conto contributivo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente la
trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente
la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione;
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, concernente l'obbligo di comunicazione all'INAIL del codice
fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2003, n. 276,
che ha costituito la Borsa continua nazionale del lavoro;
Sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza;
Decreta:
Art. 1.
Funzioni del Casellario degli attivi
1. Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di
seguito definito «Casellario», istituito presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (lNPS), cura la raccolta, la conservazione e
la gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle
posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui
all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), e svolge altresi' le
funzioni attribuite dai commi 26, 27 e 28, della legge 23 agosto
2004, n. 243, avvalendosi delle strutture logistiche, dei beni
strumentali e delle risorse professionali messe a disposizione
dall'lNPS.
2. Il Casellario amministra l'Anagrafe generale delle posizioni
assicurative attive, alla cui alimentazione provvedono gli enti
gestori dei regimi previdenziali di cui all'art. 1, comma 23, lettere
da a) ad e), della citata legge n. 243 del 2004.
3. L'unita' di rilevazione dell'Anagrafe e' costituita dal
soggetto, identificato dal proprio codice fiscale, che risulta
iscritto in almeno uno degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie. Per iscritto si intende ogni soggetto che ha
trascorso un periodo assicurativo di qualsiasi durata presso un Ente
e risulta, quindi, titolare di una posizione assicurativa aperta a
suo nome.

Art. 2.
Informazioni da trasmettere al Casellario centrale degli attivi
1. Al fine di consentire la realizzazione dell'Anagrafe generale
delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni
pubbliche, le predette amministrazioni e gli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie trasmettono al Casellario, entro
tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, i dati anagrafici relativi alle posizioni
correnti. Entro la stessa data il Casellario provvede a raccogliere e
organizzare in appositi archivi i dati e le informazioni di cui
all'art. 1, comma 27, lettere a), b), e c), della citata legge n. 243
del 2004.
2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto
gli Enti di cui al comma 1 trasmettono al Casellario i dati
anagrafici ed i periodi di iscrizione e contribuzione, con
evidenziazione delle date di inizio e fine, riferiti a tutte le
posizioni assicurative aperte risultanti nei propri archivi e, ove
disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi
nonche' a tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative.
3. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto il Casellario provvede ad incrociare per codice fiscale le
informazioni trasferite dagli Enti. L'Anagrafe generale evidenzia
cosi' per ciascun attivo la sequenza temporale delle posizioni
assicurative che lo riguardano, consentendo di allestire quadri
informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni silenti e ad
altre informazioni utili per l'attivita' di analisi e previsione.
4. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, e successivamente con cadenza annuale, il Casellario
presenta alla Commissione di cui all'art. 5, un rapporto sullo stato
di attuazione di quanto disposto dal presente decreto. Alla scadenza
della Commissione il rapporto e' presentato direttamente al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il rapporto contiene, altresi',
un'analisi della situazione del mercato del lavoro riguardante i
livelli di occupazione, il numero delle posizioni degli attivi, dei
silenti, degli inoccupati, della mobilita' intersettoriale nonche'
dei movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a
tutte le tipologie di lavoratori e ai diversi settori di attivita'.
Nel rapporto sono identificate, inoltre, le posizioni contributive e
le altre informazioni utili per il monitoraggio sia del mercato del
lavoro che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base
regionale.
5. Entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto
gli Enti previdenziali inviano ai propri iscritti l'estratto conto
dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi,
i periodi assicurativi maturati presso le gestioni da essi
amministrate. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli iscritti
gli Enti provvedono, entro i dodici mesi successivi, a variare,
qualora necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi
e a comunicarle al Casellario secondo le modalita' previste dall'art.
3. Gli Enti sono responsabili della correttezza e della manutenzione
dei dati trasmessi al Casellario.
6. Completata l'Anagrafe generale, l'Ente cui da ultimo risulta
iscritto l'assicurato, sulla base dei dati contenuti nel Casellario,
direttamente o per il tramite del Casellario stesso, provvede, entro
quarantotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad
inviare agli assicurati l'estratto conto integrato, contenente tutti
i periodi assicurativi. Successivamente, il predetto estratto conto
e' inviato con la periodicita' prevista dall'art. 1, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, gli Enti previdenziali presentano alla Commissione di cui
all'art. 5 un programma per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi precedenti. Successivamente i medesimi Enti sono tenuti a
presentare, con cadenza bimestrale, un rapporto sullo stato di
realizzazione del predetto programma, con la proposta di eventuali
variazioni da apportare allo stesso in relazione all'effettivo
conseguimento degli obiettivi prefissati.
8. Gli Enti per i quali, dall'esame dei rapporti di cui al comma 7,
risulti il mancato rispetto delle scadenze previste nella
trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi da 1 a 6,
debbono motivare l'inadempienza e sottoporre alla Commissione di cui
all'art. 5 un piano di adeguamento che espliciti i nuovi impegni e
che individui gli eventuali strumenti da fornire ai medesimi Enti per
consentire la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Art. 3.
Modalita' di trasmissione dei flussi informativi per il Casellario
1. La modalita' standard di trasmissione dei dati al Casellario, a
cura degli Enti e sotto la propria responsabilita', e' per via
telematica in tempo reale, mediante adozione di procedure batch
giornaliere, secondo il formato ed il protocollo di trasmissione di
cui all'allegato 1 del presente decreto, previa verifica da parte
degli Enti della correttezza dei dati conferiti.
2. Al fine di aggiornare tempestivamente le posizioni del
Casellario sulla base delle variazioni intervenute nel corso
dell'anno (cessazione o sospensione di versamenti, nuovi
contribuenti, modifiche dell'anagrafica ed altre informazioni
rilevanti) gli Enti alimentano i flussi informativi secondo le
procedure di cui al comma 1. I dati verificati vanno comunque
trasferiti al Casellario entro e non oltre tre mesi dalla data in cui
sono pervenuti agli Enti.

Art. 4.
Utenti del Casellario
1. Possono accedere al Casellario:
a) gli Enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati
e del loro aggiornamento e, per la consultazione delle informazioni
sui propri assicurati, al fine di costruire, l'estratto conto
cumulativo e reperire gli elementi informativi utili per il calcolo
della pensione;
b) gli iscritti che vogliano conoscere, previa procedura
identificativa, la rappresentazione della propria storia contributiva
risultante nel Casellario.
2. Il Casellario fornisce dati in forma aggregata agli enti
conferenti ed agli organismi pubblici di cui al comma 28 dell'art. 1
della legge n. 243 del 2004.

Art. 5.
Commissione di verifica e monitoraggio per il Casellario
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituita una Commissione incaricata di seguire la realizzazione del
Casellario degli attivi composta dal presidente e da sette esperti
nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Tra gli esperti, quattro sono designati dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di vicario
del presidente e coordinatore, due sono designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e uno e' designato dall'ISTAT.
Partecipa alle riunioni della Commissione il dirigente dell'lNPS
responsabile del Casellario degli attivi. La Commissione si riunisce
su convocazione del Presidente e comunque con cadenza almeno
bimestrale.
2. La Commissione:
a) vigila sull'attuazione delle disposizioni legislative
concernenti il Casellario degli attivi e sul rispetto degli obiettivi
e dei tempi previsti all'art. 2 del presente decreto, sollecitando,
se necessario, gli Enti conferenti ad adottare le misure, anche
tecniche, necessarie per il rispetto degli impegni presi;
b) propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la
concessione di eventuali deroghe dei tempi per la trasmissione dei
dati in caso di motivati ritardi;
c) vigila sugli aspetti tecnici del Casellario, convocandone i
responsabili e prevedendo altresi' periodiche consultazioni con i
responsabili degli Enti previdenziali che conferiscono i dati al
Casellario;
d) definisce le modalita' di raccordo tra il Casellario degli
attivi e quello dei pensionati, previa consultazione con gli enti di
cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 243 del 2004, anche
proponendo innovazioni gestionali relative a quest'ultimo, al fine di
completarne la funzionalita' cosi' come previsto dall'art. 73 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 31, comma 19, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 46 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326;
e) definisce le modalita' di raccordo tra il Casellario degli
attivi e la Borsa continua del lavoro di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
f) cura l'armonizzazione e l'utilizzabilita' ai fini statistici
ufficiali dei dati contenuti nel Casellario, in sintonia con gli
standard vigenti a livello nazionale e comunitario;
g) elabora, sentita l'Unione delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, una proposta concernente
l'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende,
dei lavoratori autonomi e parasubordinati, nonche' i tempi e le
modalita' di trasmissione dei dati di inizio e fine attivita', da
inviare agli Enti previdenziali e quindi al Casellario, ai fini della
predisposizione del decreto di cui al comma 30, art. 1 della legge n.
243 del 2004;
h) definisce le modalita' di raccordo con le anagrafi comunali al
fine di consentire il tempestivo e contestuale aggiornamento delle
informazioni contenute negli archivi degli enti previdenziali e
quindi del Casellario;
i) relaziona periodicamente il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali suil'attuazione del Casellario e adotta,
trasmettendolo al Ministro stesso, il rapporto annuale predisposto
dal Casellario. Nel predetto rapporto vengono altresi' evidenziati i
risparmi per gli Enti e per il sistema nel suo complesso derivanti da
un piu' efficace sistema di vigilanza, di lotta al sommerso e di
economie di scala realizzate dal Casellario.
3. In considerazione del ruolo di coordinamento delle fasi di avvio
del Casellario e di implementazione del rapporto, la Commissione ha
una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 6.
Monitoraggio dell'occupazione e altre informazioni per il Casellario
1. Al fine di attuare il monitoraggio continuo dell'occupazione, di
verificare l'andamento delle retribuzioni di fatto e di valutare gli
effetti delle politiche del lavoro, le informazioni contenute nelle
dichiarazioni mensili dei sostituti d'imposta sono trasmesse al
Casellario secondo le modalita' di cui all'art. 3. Con la medesima
finalita' e' prevista l'acquisizione, da parte del Casellario, con
cadenze da concordare con gli enti ed organismi preposti, delle
informazioni relative alle denunce nominative che pervengono
all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed ai permessi di soggiorno
degli extracomunitari risultanti negli archivi del Ministero degli
interni. Il Casellario acquisisce altresi' le informazioni
riguardanti le minorazioni e le malattie invalidanti, in possesso
delle istituzioni pubbliche o private, cosi' come previsto dall'art.
1, comma 27, lettera c), della citata legge n. 243 del 2004.

Art. 7.
Altre disposizioni
1. Presso tutte le amministrazioni pubbliche e' individuata la
figura del referente unico per la trasmissione all'INPDAP dei dati
giuridici ed economici relativi al personale. Le amministrazioni
hanno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale per comunicare il nominativo
all'INPDAP, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e finanze.
2. Al fine di velocizzare le operazioni propedeutiche alla
realizzazione del Casellario, l'INPDAP puo' stipulare apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche.
3. Le Poste Italiane S.p.a., le Societa' collegate ed altri
soggetti tenuti a versare la contribuzione all'Istituto
Postelegrafonici individueranno la figura del referente unico per la
trasmissione telematica al suddetto ente previdenziale dei dati
giuridici ed economici relativi al personale iscritto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 206