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Alert Normativo
Circolare Agenzia delle Entrate 26/E del 16 giugno 2004
05 luglio 2004
Circolare 26/E del 16 giugno 2004
Oggetto:
Circolari IRES/2. Il nuovo regime di tassazione dei dividendi. Decreto
Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
INDICE
1 Premessa
2 La nuova definizione di utili e di proventi equiparati nell'ambito dei
redditi di capitale
2.1 Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in senso proprio
2.2 Gli strumenti finanziari partecipativi
2.3 L'assimilazione fiscale degli strumenti finanziari alle azioni
2.4 Le partecipazioni e gli strumenti finanziari partecipativi esteri
2.5 I titoli similari alle obbligazioni
2.6 La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del
tuir
3 Il regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi
equiparati
3.1 Utili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da persone
fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa
3.2 Utili di fonte estera e proventi equiparati percepiti da persone
fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa
3.3 Utili e proventi equiparati percepiti da persone fisiche
nell'esercizio di impresa e da societa' di persone commerciali
3.4 Utili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da soggetti
IRES
3.5 Utili di fonte estera e proventi equiparati percepiti da soggetti
IRES
3.6 I costi connessi alla gestione delle partecipazione
3.7 Utili e proventi equiparati percepiti da enti non commerciali
4 Raccordo con il regime delle ritenute e imposte sostitutive sui redditi
di capitale
4.1 Le ritenute sugli utili da partecipazione di fonte italiana e sui
proventi equiparati
4.2 Le ritenute sulle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 del tuir
4.3 Le ritenute sugli utili da partecipazione di fonte estera e sui
proventi equiparati
4.4 Le ritenute sugli utili da partecipazione e sui proventi equiparati
percepiti da soggetti esenti da IRES
4.5 Le ritenute sugli utili e sui proventi equiparati erogati a non
residenti
4.6 Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non
residenti (Direttiva madre-figlia)
4.7 Imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni in deposito
accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.
5 Decorrenza del nuovo regime fiscale dei dividendi
6 Regime fiscale transitorio per gli utili derivanti da contratti di
associazione in partecipazione e cointeressenza
1 Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 190 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16
dicembre 2003 e' stato pubblicato il decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, che ha varato la nuova imposta sul reddito delle societa' (IRES) in
attuazione all'articolo 4 della legge delega 7 aprile 2003, n. 80.
Come noto, la suddetta legge n. 80 del 2003, contenente la delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale statale, con l'obiettivo di
ridurre gradualmente la pressione fiscale e di porre in essere interventi di
razionalizzazione e semplificazione, in armonia con modelli recepiti in
altri Paesi dell'Unione europea, ha individuato i seguenti principi e
criteri direttivi indicati nelle lettere da a) ad o) del comma 1
dell'articolo 4 ai fini dell'istituzione della nuova imposta sulle societa':
. applicazione di una aliquota unica ridotta al 33 per cento (art. 4,
comma 2), con eliminazione sia del sistema di imposizione duale (Dual
income tax) di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1996, n. 466, sia
dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di ristrutturazione
societaria di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (art. 4, comma 1,
lett. m;
. introduzione del principio di esenzione dei proventi e irrilevanza
degli oneri connessi al possesso di partecipazioni, cosiddetta
"participation exemption", con conseguente revisione sostanziale della
disciplina dei dividendi e delle plusvalenze (art. 4, comma 1, lett. c;
. determinazione in capo alla societa' o ente controllante di un'unica
base imponibile per il gruppo, dietro opzione facoltativa delle
singole societa' che vi partecipano su base nazionale, cosiddetto
"consolidato nazionale", e su base mondiale, cosiddetto "consolidato
mondiale (art. 4, comma 1, lett. a) e b;
. introduzione di norme finalizzate al contrasto della
sottocapitalizzazione delle imprese, cosiddetta "thin capitalization"
(art. 4, comma 1, lett. g;
. riformulazione della normativa in tema di deducibilita' degli interessi
passivi e degli oneri finanziari in generale, in modo da tenere conto
delle modifiche in tema di plusvalenze e dividendi (art. 4, comma 1,
lett. f;
. applicazione opzionale per le societa' di capitali del regime di
trasparenza fiscale delle societa' di persone, cosiddetto "consortium
relief" (art. 4, comma 1, lett. h;
. introduzione di disposizioni dirette al cosiddetto "disinquinamento del
bilancio" al fine di consentire la deducibilita' delle componenti
negative di reddito individuate in via forfettaria dalle norme
tributarie, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a
fondi, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico
(art. 4, comma 1, lett. i.
Inoltre, per esigenze di coordinamento, e' stata attuata anche la
previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 della citata legge delega,
secondo cui ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, sia in forma di
societa' personali sia in forma individuale, soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), si applicano, in quanto compatibili,
le nuove norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle
societa', compresa l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili
percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie
qualificate e non, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica.
L'approccio sistematico alla nuova disciplina fiscale della tassazione
dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie
ha reso altresi' necessario disciplinare la disposizione di cui al citato
articolo 3, comma 1, lettera c), n. 5), della legge delega laddove e'
prevista l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle
plusvalenze realizzate al di fuori dall'esercizio di impresa, su
partecipazioni societarie qualificate.
Sono state, inoltre, apportate le necessarie e consequenziali
modifiche e integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con specifico
riferimento alle disposizioni che disciplinano le modalita' di applicazione
delle ritenute fiscali sugli utili distribuiti da societa', anche per tenere
conto di talune fattispecie innovative derivanti, tra l'altro, dalla riforma
del diritto societario come ad esempio, l'introduzione di nuovi strumenti
finanziari.
Modifiche di coordinamento hanno, altresi', interessato le
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in
materia di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti
dal possesso di partecipazioni qualificate e non, con particolare
riferimento al regime della dichiarazione e al regime del risparmio
amministrato.
Infine, con l'articolo 4 del D.Lgs. n. 344 del 2003 e l'articolo 40
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono state dettate apposite disposizioni transitorie
al fine di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale.
Cio' premesso, con riferimento alla riforma della tassazione dei
dividendi, di cui si occupa la presente circolare, i principi guida sono
contenuti:
. nell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 5), della legge delega n.
80 del 2003, per le persone fisiche non esercenti attivita' di impresa
commerciale;
. nell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 6), della stessa legge,
per le persone fisiche imprenditori;
. nell'articolo 4, comma 1, lettera d), della stessa legge, per le
societa'.
In attuazione di tali principi direttivi, e' stato radicalmente
modificato l'attuale sistema di tassazione degli utili societari fondato sul
meccanismo del credito d'imposta. La scelta attuata e' stata quella di
abolire tale meccanismo per sostituirlo con un sistema di esenzione.
E' noto come nel sistema previgente gli utili scontavano una prima
tassazione in capo alla societa' che li produceva, che funzionava da
"filtro" o luogo di tassazione provvisoria. La tassazione definitiva,
infatti, era destinata a completarsi soltanto nel momento di percezione del
dividendo in capo al socio. Quest'ultimo, sulla base del principio di
imputazione del dividendo (cosiddetto "imputation system"), che prevedeva
l'inclusione dell'utile (e del relativo credito d'imposta) nel reddito
complessivo e la successiva detrazione del credito d'imposta dall'imposta
dovuta, scontava l'imposizione sugli utili societari con la propria aliquota
personale, una volta sterilizzata la tassazione subita dalla societa'.
La riforma prevede l'abolizione del sistema di imputazione, con
l'eliminazione dell'istituto del credito d'imposta e l'affermazione del
principio secondo cui la tassazione dell'utile deve avvenire esclusivamente
presso il soggetto che lo ha realmente prodotto (societa' partecipata),
essendo irrilevante il successivo trasferimento dell'utile stesso ai soci.
3.7 Utili e proventi equiparati percepiti da enti non commerciali
Come gia' precisato, gli enti non commerciali sono stati
provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'IRES, sia pure
con criteri di determinazione della base imponibile differenti.
Per gli enti non commerciali, infatti, continuano a concorrere alla
formazione della base imponibile i redditi fondiari, di capitale, di impresa
e diversi, secondo le regole di determinazione contenute nel Titolo I del
TUIR (v. artt. 143 e seguenti del TUIR).
Cio' nonostante, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo n. 344 del 2003, recante disposizioni di carattere
transitorio, fino a quando non verra' attuato il principio della legge
delega che prevede la loro inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta
sul reddito (IRE), gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite
del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del
reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti
nell'esercizio di impresa.
La stessa norma stabilisce, inoltre, che sul 5 per cento
dell'ammontare degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo
d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, si applica una
ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50 per cento.
Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia
da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate,
nonche', visto il generico riferimento agli "utili percepiti" dagli enti non
commerciali contenuto nel citato articolo 4 del decreto legislativo n. 344
del 2003, sui proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli
utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza con apporto di capitale o misto, indipendentemente
dall'entita' dell'apporto.
Dalla formulazione generica della norma si ritiene che la ritenuta a
titolo d'acconto del 12,50 per cento sugli utili e proventi assimilati
ridotti del 95 per cento, sia applicabile anche nei casi di utili di fonte
estera.
In tale ipotesi la ritenuta sulla parte imponibile degli utili si
applica, secondo i principi contenuti nell'articolo 27, comma 4, del D.P.R.
n. 600 del 1973, al netto delle eventuali imposte applicate dallo Stato
estero.
Si fa presente, inoltre, coerentemente con i principi generali
enunciati nell'articolo 47 del testo unico, che, nel caso in cui i dividendi
provengano da una societa' o ente residente in un Paese a fiscalita'
privilegiata, la ritenuta a titolo d'acconto si applica sull'intero
imponibile senza alcuna riduzione, salva la possibilita' di dimostrare, in
seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in
dette societa' non si consegua l'effetto di localizzare i relativi redditi
nel predetto Paese di residenza (cfr. paragrafo 3.2).
Con riferimento agli utili derivanti dalle azioni e titoli similari
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
di cui all'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, considerato che la
norma in commento non fa alcun riferimento all'imposta sostitutiva ivi
prevista, si ritiene che sia cura dell'intermediario piu' vicino all'ente
non commerciale applicare, in luogo della predetta imposta sostitutiva, la
ritenuta a titolo di acconto del 12,50 per cento all'atto della
corresponsione di detti utili.
Agli utili corrisposti agli enti non commerciali si applicano in ogni
caso le ordinarie disposizioni operative previste per le ritenute sui
dividendi.
Atteso che la disposizione in esame prevede che il descritto regime si
rende applicabile agli utili corrisposti agli enti non commerciali nel primo
periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, si ritiene che
il sostituto d'imposta - gia' dalla predetta data - debba applicare la
prevista ritenuta alla fonte a titolo di acconto fatta salva l'ipotesi in
cui l'ente non commerciale, all'atto della riscossione degli utili, attesti
che il proprio periodo d'imposta non sia iniziato a decorrere dal 1 gennaio
2004.
Infine, tale regime fiscale non si ritiene applicabile a quegli enti
non commerciali che determinano le imposte sulla base di discipline
speciali, quali ad esempio i fondi pensione che sono soggetti ad un'imposta
sostitutiva dell'11 per cento sul risultato maturato della gestione ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e per i quali gli utili
concorrono a formare detto risultato senza subire alcuna ritenuta alla fonte.
Oggetto:
Circolari IRES/2. Il nuovo regime di tassazione dei dividendi. Decreto
Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
INDICE
1 Premessa
2 La nuova definizione di utili e di proventi equiparati nell'ambito dei
redditi di capitale
2.1 Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in senso proprio
2.2 Gli strumenti finanziari partecipativi
2.3 L'assimilazione fiscale degli strumenti finanziari alle azioni
2.4 Le partecipazioni e gli strumenti finanziari partecipativi esteri
2.5 I titoli similari alle obbligazioni
2.6 La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del
tuir
3 Il regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi
equiparati
3.1 Utili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da persone
fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa
3.2 Utili di fonte estera e proventi equiparati percepiti da persone
fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa
3.3 Utili e proventi equiparati percepiti da persone fisiche
nell'esercizio di impresa e da societa' di persone commerciali
3.4 Utili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da soggetti
IRES
3.5 Utili di fonte estera e proventi equiparati percepiti da soggetti
IRES
3.6 I costi connessi alla gestione delle partecipazione
3.7 Utili e proventi equiparati percepiti da enti non commerciali
4 Raccordo con il regime delle ritenute e imposte sostitutive sui redditi
di capitale
4.1 Le ritenute sugli utili da partecipazione di fonte italiana e sui
proventi equiparati
4.2 Le ritenute sulle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 del tuir
4.3 Le ritenute sugli utili da partecipazione di fonte estera e sui
proventi equiparati
4.4 Le ritenute sugli utili da partecipazione e sui proventi equiparati
percepiti da soggetti esenti da IRES
4.5 Le ritenute sugli utili e sui proventi equiparati erogati a non
residenti
4.6 Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non
residenti (Direttiva madre-figlia)
4.7 Imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni in deposito
accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.
5 Decorrenza del nuovo regime fiscale dei dividendi
6 Regime fiscale transitorio per gli utili derivanti da contratti di
associazione in partecipazione e cointeressenza
1 Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 190 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16
dicembre 2003 e' stato pubblicato il decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, che ha varato la nuova imposta sul reddito delle societa' (IRES) in
attuazione all'articolo 4 della legge delega 7 aprile 2003, n. 80.
Come noto, la suddetta legge n. 80 del 2003, contenente la delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale statale, con l'obiettivo di
ridurre gradualmente la pressione fiscale e di porre in essere interventi di
razionalizzazione e semplificazione, in armonia con modelli recepiti in
altri Paesi dell'Unione europea, ha individuato i seguenti principi e
criteri direttivi indicati nelle lettere da a) ad o) del comma 1
dell'articolo 4 ai fini dell'istituzione della nuova imposta sulle societa':
. applicazione di una aliquota unica ridotta al 33 per cento (art. 4,
comma 2), con eliminazione sia del sistema di imposizione duale (Dual
income tax) di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1996, n. 466, sia
dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di ristrutturazione
societaria di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (art. 4, comma 1,
lett. m;
. introduzione del principio di esenzione dei proventi e irrilevanza
degli oneri connessi al possesso di partecipazioni, cosiddetta
"participation exemption", con conseguente revisione sostanziale della
disciplina dei dividendi e delle plusvalenze (art. 4, comma 1, lett. c;
. determinazione in capo alla societa' o ente controllante di un'unica
base imponibile per il gruppo, dietro opzione facoltativa delle
singole societa' che vi partecipano su base nazionale, cosiddetto
"consolidato nazionale", e su base mondiale, cosiddetto "consolidato
mondiale (art. 4, comma 1, lett. a) e b;
. introduzione di norme finalizzate al contrasto della
sottocapitalizzazione delle imprese, cosiddetta "thin capitalization"
(art. 4, comma 1, lett. g;
. riformulazione della normativa in tema di deducibilita' degli interessi
passivi e degli oneri finanziari in generale, in modo da tenere conto
delle modifiche in tema di plusvalenze e dividendi (art. 4, comma 1,
lett. f;
. applicazione opzionale per le societa' di capitali del regime di
trasparenza fiscale delle societa' di persone, cosiddetto "consortium
relief" (art. 4, comma 1, lett. h;
. introduzione di disposizioni dirette al cosiddetto "disinquinamento del
bilancio" al fine di consentire la deducibilita' delle componenti
negative di reddito individuate in via forfettaria dalle norme
tributarie, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a
fondi, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico
(art. 4, comma 1, lett. i.
Inoltre, per esigenze di coordinamento, e' stata attuata anche la
previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 della citata legge delega,
secondo cui ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, sia in forma di
societa' personali sia in forma individuale, soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), si applicano, in quanto compatibili,
le nuove norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle
societa', compresa l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili
percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie
qualificate e non, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica.
L'approccio sistematico alla nuova disciplina fiscale della tassazione
dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie
ha reso altresi' necessario disciplinare la disposizione di cui al citato
articolo 3, comma 1, lettera c), n. 5), della legge delega laddove e'
prevista l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle
plusvalenze realizzate al di fuori dall'esercizio di impresa, su
partecipazioni societarie qualificate.
Sono state, inoltre, apportate le necessarie e consequenziali
modifiche e integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con specifico
riferimento alle disposizioni che disciplinano le modalita' di applicazione
delle ritenute fiscali sugli utili distribuiti da societa', anche per tenere
conto di talune fattispecie innovative derivanti, tra l'altro, dalla riforma
del diritto societario come ad esempio, l'introduzione di nuovi strumenti
finanziari.
Modifiche di coordinamento hanno, altresi', interessato le
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in
materia di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti
dal possesso di partecipazioni qualificate e non, con particolare
riferimento al regime della dichiarazione e al regime del risparmio
amministrato.
Infine, con l'articolo 4 del D.Lgs. n. 344 del 2003 e l'articolo 40
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono state dettate apposite disposizioni transitorie
al fine di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale.
Cio' premesso, con riferimento alla riforma della tassazione dei
dividendi, di cui si occupa la presente circolare, i principi guida sono
contenuti:
. nell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 5), della legge delega n.
80 del 2003, per le persone fisiche non esercenti attivita' di impresa
commerciale;
. nell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 6), della stessa legge,
per le persone fisiche imprenditori;
. nell'articolo 4, comma 1, lettera d), della stessa legge, per le
societa'.
In attuazione di tali principi direttivi, e' stato radicalmente
modificato l'attuale sistema di tassazione degli utili societari fondato sul
meccanismo del credito d'imposta. La scelta attuata e' stata quella di
abolire tale meccanismo per sostituirlo con un sistema di esenzione.
E' noto come nel sistema previgente gli utili scontavano una prima
tassazione in capo alla societa' che li produceva, che funzionava da
"filtro" o luogo di tassazione provvisoria. La tassazione definitiva,
infatti, era destinata a completarsi soltanto nel momento di percezione del
dividendo in capo al socio. Quest'ultimo, sulla base del principio di
imputazione del dividendo (cosiddetto "imputation system"), che prevedeva
l'inclusione dell'utile (e del relativo credito d'imposta) nel reddito
complessivo e la successiva detrazione del credito d'imposta dall'imposta
dovuta, scontava l'imposizione sugli utili societari con la propria aliquota
personale, una volta sterilizzata la tassazione subita dalla societa'.
La riforma prevede l'abolizione del sistema di imputazione, con
l'eliminazione dell'istituto del credito d'imposta e l'affermazione del
principio secondo cui la tassazione dell'utile deve avvenire esclusivamente
presso il soggetto che lo ha realmente prodotto (societa' partecipata),
essendo irrilevante il successivo trasferimento dell'utile stesso ai soci.
3.7 Utili e proventi equiparati percepiti da enti non commerciali
Come gia' precisato, gli enti non commerciali sono stati
provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'IRES, sia pure
con criteri di determinazione della base imponibile differenti.
Per gli enti non commerciali, infatti, continuano a concorrere alla
formazione della base imponibile i redditi fondiari, di capitale, di impresa
e diversi, secondo le regole di determinazione contenute nel Titolo I del
TUIR (v. artt. 143 e seguenti del TUIR).
Cio' nonostante, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo n. 344 del 2003, recante disposizioni di carattere
transitorio, fino a quando non verra' attuato il principio della legge
delega che prevede la loro inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta
sul reddito (IRE), gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite
del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del
reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti
nell'esercizio di impresa.
La stessa norma stabilisce, inoltre, che sul 5 per cento
dell'ammontare degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo
d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, si applica una
ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50 per cento.
Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia
da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate,
nonche', visto il generico riferimento agli "utili percepiti" dagli enti non
commerciali contenuto nel citato articolo 4 del decreto legislativo n. 344
del 2003, sui proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli
utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza con apporto di capitale o misto, indipendentemente
dall'entita' dell'apporto.
Dalla formulazione generica della norma si ritiene che la ritenuta a
titolo d'acconto del 12,50 per cento sugli utili e proventi assimilati
ridotti del 95 per cento, sia applicabile anche nei casi di utili di fonte
estera.
In tale ipotesi la ritenuta sulla parte imponibile degli utili si
applica, secondo i principi contenuti nell'articolo 27, comma 4, del D.P.R.
n. 600 del 1973, al netto delle eventuali imposte applicate dallo Stato
estero.
Si fa presente, inoltre, coerentemente con i principi generali
enunciati nell'articolo 47 del testo unico, che, nel caso in cui i dividendi
provengano da una societa' o ente residente in un Paese a fiscalita'
privilegiata, la ritenuta a titolo d'acconto si applica sull'intero
imponibile senza alcuna riduzione, salva la possibilita' di dimostrare, in
seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in
dette societa' non si consegua l'effetto di localizzare i relativi redditi
nel predetto Paese di residenza (cfr. paragrafo 3.2).
Con riferimento agli utili derivanti dalle azioni e titoli similari
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
di cui all'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, considerato che la
norma in commento non fa alcun riferimento all'imposta sostitutiva ivi
prevista, si ritiene che sia cura dell'intermediario piu' vicino all'ente
non commerciale applicare, in luogo della predetta imposta sostitutiva, la
ritenuta a titolo di acconto del 12,50 per cento all'atto della
corresponsione di detti utili.
Agli utili corrisposti agli enti non commerciali si applicano in ogni
caso le ordinarie disposizioni operative previste per le ritenute sui
dividendi.
Atteso che la disposizione in esame prevede che il descritto regime si
rende applicabile agli utili corrisposti agli enti non commerciali nel primo
periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, si ritiene che
il sostituto d'imposta - gia' dalla predetta data - debba applicare la
prevista ritenuta alla fonte a titolo di acconto fatta salva l'ipotesi in
cui l'ente non commerciale, all'atto della riscossione degli utili, attesti
che il proprio periodo d'imposta non sia iniziato a decorrere dal 1 gennaio
2004.
Infine, tale regime fiscale non si ritiene applicabile a quegli enti
non commerciali che determinano le imposte sulla base di discipline
speciali, quali ad esempio i fondi pensione che sono soggetti ad un'imposta
sostitutiva dell'11 per cento sul risultato maturato della gestione ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e per i quali gli utili
concorrono a formare detto risultato senza subire alcuna ritenuta alla fonte.