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Alert Normativo

Circolare Covip in materia di RITA

23 marzo 2017
Ecco la recente circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 con la quale Covip fornisce indicazioni operative in materia di RITA (rendita integrativa temporanea anticipata).
 
La Commissione di Vigilanza ha evidenziato che detto istituto riguarda i soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita e ha individuato i destinatari della misura nei lavoratori che sono iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto lgs. n. 252/2005 e nei dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate, ai quali ancora si applicano le disposizioni del Decreto lgs.124/1993.
Ciò a condizione che abbiano cessato l'attività lavorativa e che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 232/2016 per l'accesso all'Ape. La sussistenza di quest'ultimi requisiti sarà appositamente attestata dall’INPS.
 
I soggetti interessati a fruire della RITA dovranno pertanto produrre alle forme pensionistiche complementari la certificazione a tal fine rilasciata dall'Istituto, che sarà acquisita agli atti della forma. Covip chiarisce che l’acquisizione di detta certificazione è, quindi, condizione indispensabile per l’erogazione della relativa prestazione.
 
Secondo quanto indicato dalla Commissione, le forme pensionistiche complementari sono tenute ad accertare altresì la sussistenza del requisito della cessazione del rapporto di lavoro prima di procedere all'erogazione della RITA.
 
Al fine della stessa erogazione non sono previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare. Non è neppure richiesto che il soggetto abbia fruito dell’APE.
 
La RITA, come noto, consiste nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto. Covip ha chiarito che spetterà all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di RITA, potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione. Le forme pensionistiche dovranno quindi consentire all'iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.
 
Considerate le caratteristiche di tale prestazione, Covip ha ritenuto che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione con discrezionalità sulla scelta della periodicità del frazionamento (è possibile prevedere più opzioni possibili da sottoporre all'iscritto).
 
Sotto il profilo della documentazione informativa, Covip ha chiarito che è sufficiente che le forme pensionistiche complementari predispongano:
i) un documento ad hoc volto a spiegare le caratteristiche della RITA che dovrà anche esplicitare chiaramente gli importi che saranno addebitati per l’erogazione di ogni rata, ovvero “una tantum”. Tali importi dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute;
ii) un Modulo per la richiesta della prestazione;
 
L’informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate è fornita su base annuale, mediante la comunicazione periodica.
 
La Commissione reputa, poi, opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.  
 
In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.
 
Da ultimo, per quanto riguarda gli iscritti che sono assoggettati alle previsioni del Decreto lgs. 252/2005, la Commissione esprime l’avviso che alle rate della RITA si applichino i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche.