Novità
Alert Normativo
Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici
05 gennaio 2005
INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Roma, 16 Dicembre 2004 Circolare n. 160
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
AilConsiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: ||Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici istituito dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.|||
L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 3 per cento sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo
38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448.
Il decreto 1° aprile 2004, emanato, in applicazione del comma 103 del predetto articolo 3, dal Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004 (allegato 1), ha stabilito le modalità di attuazione del
comma 102. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 7/61618 del 6 dicembre 2004, ha
fornito le ulteriori precisazioni per l'applicazione della normativa.
1. Validità temporale della normativa
Il contributo opera dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, pertanto sino a tutto il 31 dicembre
2006.
2. Pensionati soggetti al contributo
Sono soggetti al contributo di solidarietà i pensionati che beneficiano di un trattamento pensionistico
lordo annuo superiore ad un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita dal comma 5, lettera
d), dello stesso articolo 38.
Pertanto, per l'anno 2004, sono soggetti al contributo coloro che beneficiano di un trattamento
pensionistico lordo complessivo superiore a 13.398,75 euro mensili (cioè superiore a 25 volte l'importo
di 535,95 euro mensili). Per l'anno 2005 sono soggetti al contributo coloro che beneficiano di un
trattamento pensionistico lordo complessivo superiore a 13594,75 euro mensili (cioè superiore a 25 volte
l'importo di 543,79 euro mensili).
3. Prestazioni soggette al contributo
Ai fini dell'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera il contributo devono essere presi in
considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti integrativi e complementari.
I trattamenti integrativi e complementari devono essere presi in considerazione solo nella parte a
prestazione definita, come precisato dall'articolo 1 del decreto 1° aprile 2004 citato.
4. Importo del contributo
L'importo del contributo è pari al tre per cento dell'ammontare annuo del trattamenti pensionistico
complessivo del soggetto, e si applica all'intero importo. L'importo complessivo dei trattamenti
pensionatici del soggetto, diminuito dell'importo del contributo, non può risultare inferiore a venticinque
volte l'importo di cui all'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001.
Si tratta di una clausola di salvaguardia intesa ad evitare che l'importo del trattamento pensionistico, per
effetto dell'applicazione del contributo, si riduca al di sotto del limite oltre il quale opera il contributo.
5. Trattamento fiscale del contributo
La legge non chiarisce il trattamento fiscale del contributo di solidarietà. Tuttavia, in analogia a quanto
operato per l'applicazione dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e tenendo conto che
l'articolo 3, comma 102, della legge n. 350 del 2003 ha destinato al Fondo nazionale per le politiche
sociali gli importi trattenuti, "al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota
marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche", l'importo del
contributo non viene preso in considerazione ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare
ad IRPEF.
6. Modalità di effettuazione della trattenuta
L'individuazione dei trattamenti soggetti al contributo e la determinazione del relativo importo vengono
effettuati dal Casellario dei pensionati e comunicati agli Enti che erogano i rispettivi trattamenti. Ogni
Ente provvede all'effettuazione della trattenuta in misura proporzionale all'importo del trattamento
soggetto a contributo che eroga.
La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione e rideterminata a consuntivo. Il
contributo relativo all'anno 2004, atteso che, a seguito dell'emanazione del decreto si è reso necessario
interessare gli Enti erogatori di trattamenti integrativi e complementari perché forniscano, distintamente,
la quota di trattamento a prestazione definita, è stato determinato in occasione del rinnovo delle pensioni
per l'anno 2005 e viene trattenuto a partire dai ratei di pensione dell'anno 2005. Come previsto dal
decreto, il contributo relativo all'anno 2005 sarà trattenuto, in via preventiva, a decorrere dalla prima rata
di pensione del 2005, salvo conguaglio a fine anno.
Nel corso di questo mese il Casellario fornirà le informazioni necessarie all'applicazione del contributo
per gli anni 2004 e 2005 agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici.
7. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle somme trattenute sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di
solidarietà, di che trattasi, tenuto conto che lo stesso deve essere riversato allo Stato ai sensi dell'art. 3,
comma 102, della legge n. 350 del 2003, è stato istituito, nell'ambito delle "Entrate per partite di giro", il
conto GPA 25/123 ( v. allegato 2).
L'imputazione al suddetto conto viene effettuata dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti
delle pensioni.
Naturalmente, al conto GPA 25/123 devono essere imputati anche eventuali conguagli a credito o a
debito del pensionato.
Si precisa, infine, che i rapporti finanziari con lo Stato saranno curati direttamente dalla Direzione
Generale.
8. Memorizzazione dei dati sul data base delle pensioni
L'importo annuo del contributo di solidarietà viene memorizzato nel campo GP3ECTRSOL della zona
GP3CUD dell'anno cui si riferisce.
L'importo mensile del contributo viene memorizzato nel campo GP5HG02E e nel campo GP8MD42E,
con codice "524", in corrispondenza del mese cui si riferisce.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 aprile 2004
Attuazione dell'art. 3, comma 102, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 - Definizione delle modalità di applicazione del
contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2003, n. 350;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 103, della predetta legge, che demanda ad apposito decreto
interministeriale la definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo
2004/2006;
Visto, altresì, il medesimo art. 3, comma 102, nella parte in cui stabilisce che gli importi del contributo di
solidarietà affluiscano al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 101 del citato art. 3;
Ritenuto di dover dare attuazione alle citate disposizioni legislative dettando le modalità di applicazione
del contributo di solidarietà di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
1. Il trattamento pensionistico complessivo che supera un importo pari a venticinque volte quello stabilito
dall'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita
dall'art. 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001, erogato da enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria, cui concorrono i trattamenti pensionistici integrativi nonchè complementari, per
la parte a prestazione definita, come individuato dall'art. 3, comma 102 della legge 27 dicembre 2003, n.
350, è assoggettato alla trattenuta di un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento per il
triennio 2004-2006.
Tale trattenuta e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento,
all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
2. Il trattamento pensionistico complessivo da riconoscersi al titolare, al netto del contributo di
solidarietà, non potrà comunque risultare inferiore ad un importo pari a quello indicato al primo periodo
del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 1, è preso a riferimento il trattamento
pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.
4. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a
tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta di cui al comma 1, secondo
modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
5. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato
il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo XXVII, capitolo
3670, per essere riassegnate - al netto di una somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota
marginale prevista, per i redditi superiori all'importo di cui al comma 1, dalla normativa vigente per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, U.P.B. 3.1.5.1., capitolo 1711.
Roma 1° aprile 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA 25/123
Denominazione completa Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici-Art.3,
comma 102, della legge n. 350/2003
Denominazione abbreviata CONTR.SOLID.SU PENSIONI ART.3 C.102 L.350/2003
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Roma, 16 Dicembre 2004 Circolare n. 160
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
AilConsiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: ||Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici istituito dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.|||
L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 3 per cento sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo
38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448.
Il decreto 1° aprile 2004, emanato, in applicazione del comma 103 del predetto articolo 3, dal Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004 (allegato 1), ha stabilito le modalità di attuazione del
comma 102. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 7/61618 del 6 dicembre 2004, ha
fornito le ulteriori precisazioni per l'applicazione della normativa.
1. Validità temporale della normativa
Il contributo opera dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, pertanto sino a tutto il 31 dicembre
2006.
2. Pensionati soggetti al contributo
Sono soggetti al contributo di solidarietà i pensionati che beneficiano di un trattamento pensionistico
lordo annuo superiore ad un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita dal comma 5, lettera
d), dello stesso articolo 38.
Pertanto, per l'anno 2004, sono soggetti al contributo coloro che beneficiano di un trattamento
pensionistico lordo complessivo superiore a 13.398,75 euro mensili (cioè superiore a 25 volte l'importo
di 535,95 euro mensili). Per l'anno 2005 sono soggetti al contributo coloro che beneficiano di un
trattamento pensionistico lordo complessivo superiore a 13594,75 euro mensili (cioè superiore a 25 volte
l'importo di 543,79 euro mensili).
3. Prestazioni soggette al contributo
Ai fini dell'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera il contributo devono essere presi in
considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti integrativi e complementari.
I trattamenti integrativi e complementari devono essere presi in considerazione solo nella parte a
prestazione definita, come precisato dall'articolo 1 del decreto 1° aprile 2004 citato.
4. Importo del contributo
L'importo del contributo è pari al tre per cento dell'ammontare annuo del trattamenti pensionistico
complessivo del soggetto, e si applica all'intero importo. L'importo complessivo dei trattamenti
pensionatici del soggetto, diminuito dell'importo del contributo, non può risultare inferiore a venticinque
volte l'importo di cui all'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001.
Si tratta di una clausola di salvaguardia intesa ad evitare che l'importo del trattamento pensionistico, per
effetto dell'applicazione del contributo, si riduca al di sotto del limite oltre il quale opera il contributo.
5. Trattamento fiscale del contributo
La legge non chiarisce il trattamento fiscale del contributo di solidarietà. Tuttavia, in analogia a quanto
operato per l'applicazione dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e tenendo conto che
l'articolo 3, comma 102, della legge n. 350 del 2003 ha destinato al Fondo nazionale per le politiche
sociali gli importi trattenuti, "al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota
marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche", l'importo del
contributo non viene preso in considerazione ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare
ad IRPEF.
6. Modalità di effettuazione della trattenuta
L'individuazione dei trattamenti soggetti al contributo e la determinazione del relativo importo vengono
effettuati dal Casellario dei pensionati e comunicati agli Enti che erogano i rispettivi trattamenti. Ogni
Ente provvede all'effettuazione della trattenuta in misura proporzionale all'importo del trattamento
soggetto a contributo che eroga.
La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione e rideterminata a consuntivo. Il
contributo relativo all'anno 2004, atteso che, a seguito dell'emanazione del decreto si è reso necessario
interessare gli Enti erogatori di trattamenti integrativi e complementari perché forniscano, distintamente,
la quota di trattamento a prestazione definita, è stato determinato in occasione del rinnovo delle pensioni
per l'anno 2005 e viene trattenuto a partire dai ratei di pensione dell'anno 2005. Come previsto dal
decreto, il contributo relativo all'anno 2005 sarà trattenuto, in via preventiva, a decorrere dalla prima rata
di pensione del 2005, salvo conguaglio a fine anno.
Nel corso di questo mese il Casellario fornirà le informazioni necessarie all'applicazione del contributo
per gli anni 2004 e 2005 agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici.
7. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle somme trattenute sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di
solidarietà, di che trattasi, tenuto conto che lo stesso deve essere riversato allo Stato ai sensi dell'art. 3,
comma 102, della legge n. 350 del 2003, è stato istituito, nell'ambito delle "Entrate per partite di giro", il
conto GPA 25/123 ( v. allegato 2).
L'imputazione al suddetto conto viene effettuata dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti
delle pensioni.
Naturalmente, al conto GPA 25/123 devono essere imputati anche eventuali conguagli a credito o a
debito del pensionato.
Si precisa, infine, che i rapporti finanziari con lo Stato saranno curati direttamente dalla Direzione
Generale.
8. Memorizzazione dei dati sul data base delle pensioni
L'importo annuo del contributo di solidarietà viene memorizzato nel campo GP3ECTRSOL della zona
GP3CUD dell'anno cui si riferisce.
L'importo mensile del contributo viene memorizzato nel campo GP5HG02E e nel campo GP8MD42E,
con codice "524", in corrispondenza del mese cui si riferisce.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 aprile 2004
Attuazione dell'art. 3, comma 102, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 - Definizione delle modalità di applicazione del
contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2003, n. 350;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 103, della predetta legge, che demanda ad apposito decreto
interministeriale la definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo
2004/2006;
Visto, altresì, il medesimo art. 3, comma 102, nella parte in cui stabilisce che gli importi del contributo di
solidarietà affluiscano al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 101 del citato art. 3;
Ritenuto di dover dare attuazione alle citate disposizioni legislative dettando le modalità di applicazione
del contributo di solidarietà di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
1. Il trattamento pensionistico complessivo che supera un importo pari a venticinque volte quello stabilito
dall'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita
dall'art. 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001, erogato da enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria, cui concorrono i trattamenti pensionistici integrativi nonchè complementari, per
la parte a prestazione definita, come individuato dall'art. 3, comma 102 della legge 27 dicembre 2003, n.
350, è assoggettato alla trattenuta di un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento per il
triennio 2004-2006.
Tale trattenuta e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento,
all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
2. Il trattamento pensionistico complessivo da riconoscersi al titolare, al netto del contributo di
solidarietà, non potrà comunque risultare inferiore ad un importo pari a quello indicato al primo periodo
del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 1, è preso a riferimento il trattamento
pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.
4. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a
tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta di cui al comma 1, secondo
modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
5. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato
il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo XXVII, capitolo
3670, per essere riassegnate - al netto di una somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota
marginale prevista, per i redditi superiori all'importo di cui al comma 1, dalla normativa vigente per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, U.P.B. 3.1.5.1., capitolo 1711.
Roma 1° aprile 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA 25/123
Denominazione completa Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici-Art.3,
comma 102, della legge n. 350/2003
Denominazione abbreviata CONTR.SOLID.SU PENSIONI ART.3 C.102 L.350/2003