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Alert Normativo
COVIP: requisiti di professionalità
09 agosto 2002
Documento approvato dalla Commissione il 24 luglio 2002
Comunicazione relativa al requisito di professionalità di cui all'art.4,
comma 2 lett. d) del D.M. Lavoro 211/97
Nel quadro generale dei requisiti soggettivi dei componenti degli organi di
amministrazione dei fondi pensione, disciplinati dall'art.4 del Decreto del
Ministro del Lavoro n.211 del 14 gennaio 1997 per i fondi di nuova
istituzione e applicabili anche ai fondi preesistenti, in forza del
richiamo operato dall'art.14 dello stesso Decreto, si ha presente che, ai
fini della professionalità, è richiesto agli esponenti dei predetti organi
di aver maturato alcune esperienze specifiche ed adeguate all'incarico da
ricoprire.
In particolare, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, sono ritenute
esperienze qualificanti quelle che derivano dall'aver svolto per uno o più
periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:
a) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o
enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario, in società
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in società di
intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento
ovvero funzioni di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 2 gennaio
1991, n.1;
b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi
pensione;
c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione
ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;
d) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione
ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere
nazionale, di rappresentanza di categoria.
Rispetto ai requisiti indicati nelle prime tre lettere, la previsione di
cui alla lettera d) si distingue dalle precedenti per la sua transitorietà.
L'ambito di attività ivi contemplato assume, cioè, rilievo esclusivamente
per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto (11
agosto 1997). Come indicato nella parte introduttiva del decreto n.211 del
1997, è stato infatti ritenuto necessario, nella fase iniziale di avvio
della previdenza complementare, "di ampliare, sia pure in via transitoria e
per una sola parte dei responsabili dei fondi (ossia per i soli componenti
del consiglio di amministrazione) l'area da cui attingere soggetti comunque
in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione".
Rilevato quanto sopra, si precisa peraltro che il decorso del periodo
transitorio quinquennale di efficacia della previsione di cui all'art.4,
comma 2, lett. d) del succitato Decreto (11 agosto 2002) non incide sulla
posizione di coloro che, a tale data, risultano essere stati già nominati o
eletti componenti degli organi di amministrazione dei fondi pensione in
ragione del possesso del predetto requisito. La scadenza del termine
previsto non ha, cioè, un effetto caducatorio degli incarichi
legittimamente affidati in virtù della vigenza della relativa previsione
normativa, che restano, quindi, in essere.
Comunicazione relativa al requisito di professionalità di cui all'art.4,
comma 2 lett. d) del D.M. Lavoro 211/97
Nel quadro generale dei requisiti soggettivi dei componenti degli organi di
amministrazione dei fondi pensione, disciplinati dall'art.4 del Decreto del
Ministro del Lavoro n.211 del 14 gennaio 1997 per i fondi di nuova
istituzione e applicabili anche ai fondi preesistenti, in forza del
richiamo operato dall'art.14 dello stesso Decreto, si ha presente che, ai
fini della professionalità, è richiesto agli esponenti dei predetti organi
di aver maturato alcune esperienze specifiche ed adeguate all'incarico da
ricoprire.
In particolare, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, sono ritenute
esperienze qualificanti quelle che derivano dall'aver svolto per uno o più
periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:
a) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o
enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario, in società
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in società di
intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento
ovvero funzioni di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 2 gennaio
1991, n.1;
b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi
pensione;
c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione
ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;
d) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione
ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere
nazionale, di rappresentanza di categoria.
Rispetto ai requisiti indicati nelle prime tre lettere, la previsione di
cui alla lettera d) si distingue dalle precedenti per la sua transitorietà.
L'ambito di attività ivi contemplato assume, cioè, rilievo esclusivamente
per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto (11
agosto 1997). Come indicato nella parte introduttiva del decreto n.211 del
1997, è stato infatti ritenuto necessario, nella fase iniziale di avvio
della previdenza complementare, "di ampliare, sia pure in via transitoria e
per una sola parte dei responsabili dei fondi (ossia per i soli componenti
del consiglio di amministrazione) l'area da cui attingere soggetti comunque
in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione".
Rilevato quanto sopra, si precisa peraltro che il decorso del periodo
transitorio quinquennale di efficacia della previsione di cui all'art.4,
comma 2, lett. d) del succitato Decreto (11 agosto 2002) non incide sulla
posizione di coloro che, a tale data, risultano essere stati già nominati o
eletti componenti degli organi di amministrazione dei fondi pensione in
ragione del possesso del predetto requisito. La scadenza del termine
previsto non ha, cioè, un effetto caducatorio degli incarichi
legittimamente affidati in virtù della vigenza della relativa previsione
normativa, che restano, quindi, in essere.