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Alert Normativo
Deliberazione Covip 17 maggio 2004
26 maggio 2004
La Commissione di vigilanza si pronuncia in materia di requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai componenti dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e al responsabile del fondo pensione. Sostituibilità di talune certificazioni con dichiarazioni sottoscritte dagli interessati (cc. dd. "autocertificazione")
Documento approvato dalla Commissione il 17 maggio 2004
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Numerosi fondi pensione e società istitutrici di fondi pensione aperti hanno chiesto di conoscere se sia possibile sostituire alcune delle certificazioni amministrative previste dall'art. 7 del D.M. Lavoro n. 211 del 1997 per la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e del responsabile del fondo, con dichiarazioni sottoscritte dagli interessati (cc. dd. "autocertificazioni").
Al fine della predetta verifica, i soggetti chiamati a ricoprire, a vario titolo, una carica nei fondi pensione sono tenuti, infatti, a presentare ai rispettivi consigli di amministrazione una serie di certificazioni amministrative atte a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti. Assumono, nello specifico, rilievo le seguenti certificazioni: certificato generale del casellario giudiziale, nel quale sono riportate le iscrizioni dipendenti da sentenze passate in giudicato; certificato dei carichi pendenti, nel quale sono indicati i procedimenti penali pendenti; certificato di iscrizione al ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
In merito a tale adempimento, è, quindi, emersa l'esigenza di un chiarimento circa la possibile applicazione delle disposizioni recanti una semplificazione della documentazione amministrativa anche ai rapporti, di natura privata, intercorrenti tra i fondi pensione (o le società istitutrici di fondi pensione aperti) e i loro amministratori, sindaci e responsabili, specie per quanto attiene la consentita sostituibilità di talune certificazioni con autodichiarazioni. E', inoltre, necessario effettuare talune precisazioni circa i controlli da compiersi nel caso in cui siano acquisite dette dichiarazioni in luogo delle certificazioni.
Al riguardo, si osserva che la materia della documentazione amministrativa è stata da ultimo organicamente riordinata dal D.P.R. n. 445 del 2000. In particolare, il decreto sopra citato ha previsto che, nei rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione, possano essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46) un esteso novero di stati, qualità personali e fatti, individuati specificamente.
Stante l'ampia elencazione ivi contenuta, si ha, in primo luogo, presente che tra le certificazioni sostituibili mediante dichiarazione dell'interessato rientrano anche le certificazioni, sopra individuate, inerenti la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione. Ciò, in quanto la predetta casistica include, tra l'altro, la possibilità di comprovare con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato: "l'iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni" (art.46 lett.i); "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa" (art.46, lett.aa); "di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali" (art.46, lett.bb).
Sotto il profilo, poi, dei soggetti che possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive, merita di essere segnalata la prevista inclusione anche dei privati; l'art.2 del D.P.R. n.445 del 2000 dispone, infatti, che "Le norme del presente testo unico......disciplinano altresì la produzione di atti e documenti ... ai privati che vi consentono". E, pertanto, consentito anche ai privati di accettare dichiarazioni sostitutive in luogo di certificazioni, nelle stesse ipotesi previste per le pubbliche amministrazioni. A differenza, peraltro, delle pubbliche amministrazioni, le quali sono obbligate ad accettare, nei casi previsti dalla normativa, le autocertificazioni, nei rapporti intercorrenti tra privati l'applicazione di tale normativa non ha carattere obbligatorio, ma solo facoltativo.
Per quanto attiene, dunque, ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione, si ha presente che le certificazioni amministrative da produrre in sede di verifica dei requisiti sono suscettibili di essere sostituite con autodichiarazioni e che è da intendersi rimessa a ciascun consiglio di amministrazione dei fondi pensione (o delle società istitutrici dei fondi aperti) ogni valutazione di opportunità circa l'accettazione o meno delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni amministrative dovute.
Giova, a tale proposito, ricordare che un aspetto significativo della disciplina in materia di semplificazione della documentazione amministrativa riguarda i controlli da effettuare per riscontrare la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Fermo, dunque, restando che anche i fondi pensione, quali soggetti di diritto privato, possono avvalersi delle agevolazioni consentite in tema di semplificazione della documentazione amministrativa, si ritiene che una specifica attenzione debba essere dagli stessi posta alla verifica di quanto dichiarato dai propri consiglieri, sindaci e responsabili.
E', così, necessario che i fondi pensione che intendono avvalersi della facoltà di accettare dichiarazioni sostitutive si pongano nella condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute. Pertanto, i consigli di amministrazione dei fondi pensione, cui spetta l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità, non dovranno accettare le dichiarazioni sostitutive che non fossero verificabili.
Circa le modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei privati (e, quindi, anche da parte dei fondi pensione che vi abbiano consentito), si rileva, innanzitutto, che è, in generale, rimessa al privato ogni valutazione in ordine alla periodicità ed al numero di controlli da effettuare sulle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Tenuto, tuttavia, conto dell'importanza che i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione rivestono per la sana e prudente gestione dei fondi stessi, si evidenzia la necessità che i consigli di amministrazione effettuino congrue verifiche, sia pure a campione, delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto attiene a coloro che sono nominati per la prima volta ovvero per i soggetti riconfermati in ordine ai quali la verifica sia stata effettuata in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di dubbio sul contenuto delle dichiarazioni rese.
Onde poter realizzare detti controlli dovrà essere, così, acquisito, contestualmente alla presentazione dell'autodichiarazione, l'impegno scritto dello stesso dichiarante a produrre, su richiesta del consiglio di amministrazione del fondo pensione, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni effettuate.
In alternativa a quanto sopra indicato, si ricorda che l'art. 71, comma 4, del DPR n. 445 del 2000 prevede la possibilità per i privati di sottoscrivere appositi accordi con le amministrazioni competenti al fine di ottenere conferma scritta in ordine alla veridicità di quanto dichiarato da un terzo soggetto. I fondi potrebbero cioè, previa stipula di accordi con le varie amministrazioni interessate, riscontrare direttamente con le stesse amministrazioni la veridicità delle dichiarazioni acquisite. In tal caso, dovrà essere, comunque, ottenuto il preventivo consenso del dichiarante all'effettuazione delle verifiche.
In relazione, poi, alle modalità di redazione e presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, si osserva che non sono previste particolari formalità. Elemento fondamentale della dichiarazione sostitutiva è solo la sottoscrizione autografa (o digitale), dalla quale deriva la riferibilità della dichiarazione al dichiarante e la connessa assunzione di responsabilità.
A proposito della validità temporale delle autocertificazioni, si osserva che le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art.48 del D.P.R. n. 445 del 2000). Considerato che, ai sensi dell'art.41 del citato decreto, le certificazioni hanno, di regola, validità di sei mesi dalla data di rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore, è da tenere presente che il certificato del casellario, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato di iscrizione al registro dei revisori contabili, come pure le eventuali dichiarazioni sostitutive di siffatte certificazioni, hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Con riguardo al disposto di cui all'art.7, comma 3, del D.M. Lavoro n.211/1997, secondo il quale i documenti attestanti i requisiti di onorabilità, prodotti dagli esponenti ed esaminati dal consiglio di amministrazione, non devono essere di data anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione, si evidenzia che il predetto termine va oggi riconsiderato alla luce della sopravvenuta disposizione normativa di cui al sopra citato art. 41 del DPR n. 445 del 2000; tale norma di rango primario, nel dettare la regola dei sei mesi di validità dei certificati amministrativi, riconosce la possibilità che disposizioni di legge o regolamentari dispongano diversamente solo peraltro per durate maggiori, e non già inferiori.
Per completezza, si precisa che la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni si estende, oltre che ai cittadini italiani, anche agli altri cittadini dell'Unione Europea senza alcuna limitazione riguardo alla loro residenza. Nel caso dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia l'utilizzo delle certificazioni sostitutive resta, peraltro, limitato agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
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Con riferimento, invece, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che devono essere prodotte dagli esponenti dei fondi pensione ai rispettivi c.d.a. per la verifica di quegli stati, qualità personali e fatti indicati nell'art.7 comma 2 lett c) del D.M. Lavoro n. 211 del 1997, si ritiene opportuno sottolineare che le stesse, in quanto dirette a soggetti privati quali i fondi pensione, dovranno essere autenticate secondo le modalità indicate nell'articolo 21 del D.P.R. n. 445 del 2000 (autentica della sottoscrizione a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco).
Tale formalità dovrà essere, inoltre, rispettata ogniqualvolta le due dichiarazioni (la dichiarazione sostitutiva di certificati e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dovessero confluire in un unico documento sottoscritto dall'interessato.
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In merito alle cc.dd. "certificazioni antimafia" riguardanti gli esponenti dei fondi pensione, si evidenzia che, in ragione di quanto disposto dall'art.46, comma 1 lett. aa) e bb) del D.P.R. n.445 del 2000, devono intendersi ora sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato anche le predette certificazioni.
A tale proposito, è utile ricordare che, stante quanto previsto nel Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione (Deliberazione Covip del 22 maggio 2001), i fondi pensione possono trasmettere alla COVIP, unitamente all'istanza di autorizzazione, la prevista certificazione antimafia dei componenti degli organi e dei responsabili dei fondi pensione così da agevolare, in un'ottica di maggior speditezza del procedimento autorizzatorio, la verifica, da parte della Commissione, circa l'insussistenza di cause impeditive all'assunzione delle cariche da parte degli stessi. Analogamente, in caso di rinnovo delle nomine, unitamente al verbale della riunione nella quale il consiglio di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti, può essere trasmessa alla COVIP la predetta certificazione antimafia.
Nelle ipotesi di cui sopra, i fondi potranno anche far pervenire alla COVIP dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dagli interessati, delle certificazioni antimafia. Tali dichiarazioni sostitutive, in quanto dirette ad una pubblica amministrazione, dovranno, comunque, recare menzione della conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Si riporta, in allegato, un fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia.
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Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità che in sede di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive siano posti in essere, da parte dei fondi pensione o dalle società istitutrici di fondi pensione aperti, gli adempimenti (consenso ed informativa) previsti dal d.lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali (privacy).
Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
della certificazione antimafia
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritt___________________________________________________ nat______ a ___________________________________________provincia di ____________________________(__________) il ______/_______/_________/, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle norme speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _______________________________ del Fondo pensione _________________________________________
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono, alla data odierna, procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art.10, commi 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater comma 2 della Legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
Documento approvato dalla Commissione il 17 maggio 2004
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Numerosi fondi pensione e società istitutrici di fondi pensione aperti hanno chiesto di conoscere se sia possibile sostituire alcune delle certificazioni amministrative previste dall'art. 7 del D.M. Lavoro n. 211 del 1997 per la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e del responsabile del fondo, con dichiarazioni sottoscritte dagli interessati (cc. dd. "autocertificazioni").
Al fine della predetta verifica, i soggetti chiamati a ricoprire, a vario titolo, una carica nei fondi pensione sono tenuti, infatti, a presentare ai rispettivi consigli di amministrazione una serie di certificazioni amministrative atte a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti. Assumono, nello specifico, rilievo le seguenti certificazioni: certificato generale del casellario giudiziale, nel quale sono riportate le iscrizioni dipendenti da sentenze passate in giudicato; certificato dei carichi pendenti, nel quale sono indicati i procedimenti penali pendenti; certificato di iscrizione al ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
In merito a tale adempimento, è, quindi, emersa l'esigenza di un chiarimento circa la possibile applicazione delle disposizioni recanti una semplificazione della documentazione amministrativa anche ai rapporti, di natura privata, intercorrenti tra i fondi pensione (o le società istitutrici di fondi pensione aperti) e i loro amministratori, sindaci e responsabili, specie per quanto attiene la consentita sostituibilità di talune certificazioni con autodichiarazioni. E', inoltre, necessario effettuare talune precisazioni circa i controlli da compiersi nel caso in cui siano acquisite dette dichiarazioni in luogo delle certificazioni.
Al riguardo, si osserva che la materia della documentazione amministrativa è stata da ultimo organicamente riordinata dal D.P.R. n. 445 del 2000. In particolare, il decreto sopra citato ha previsto che, nei rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione, possano essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46) un esteso novero di stati, qualità personali e fatti, individuati specificamente.
Stante l'ampia elencazione ivi contenuta, si ha, in primo luogo, presente che tra le certificazioni sostituibili mediante dichiarazione dell'interessato rientrano anche le certificazioni, sopra individuate, inerenti la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione. Ciò, in quanto la predetta casistica include, tra l'altro, la possibilità di comprovare con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato: "l'iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni" (art.46 lett.i); "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa" (art.46, lett.aa); "di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali" (art.46, lett.bb).
Sotto il profilo, poi, dei soggetti che possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive, merita di essere segnalata la prevista inclusione anche dei privati; l'art.2 del D.P.R. n.445 del 2000 dispone, infatti, che "Le norme del presente testo unico......disciplinano altresì la produzione di atti e documenti ... ai privati che vi consentono". E, pertanto, consentito anche ai privati di accettare dichiarazioni sostitutive in luogo di certificazioni, nelle stesse ipotesi previste per le pubbliche amministrazioni. A differenza, peraltro, delle pubbliche amministrazioni, le quali sono obbligate ad accettare, nei casi previsti dalla normativa, le autocertificazioni, nei rapporti intercorrenti tra privati l'applicazione di tale normativa non ha carattere obbligatorio, ma solo facoltativo.
Per quanto attiene, dunque, ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione, si ha presente che le certificazioni amministrative da produrre in sede di verifica dei requisiti sono suscettibili di essere sostituite con autodichiarazioni e che è da intendersi rimessa a ciascun consiglio di amministrazione dei fondi pensione (o delle società istitutrici dei fondi aperti) ogni valutazione di opportunità circa l'accettazione o meno delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni amministrative dovute.
Giova, a tale proposito, ricordare che un aspetto significativo della disciplina in materia di semplificazione della documentazione amministrativa riguarda i controlli da effettuare per riscontrare la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Fermo, dunque, restando che anche i fondi pensione, quali soggetti di diritto privato, possono avvalersi delle agevolazioni consentite in tema di semplificazione della documentazione amministrativa, si ritiene che una specifica attenzione debba essere dagli stessi posta alla verifica di quanto dichiarato dai propri consiglieri, sindaci e responsabili.
E', così, necessario che i fondi pensione che intendono avvalersi della facoltà di accettare dichiarazioni sostitutive si pongano nella condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute. Pertanto, i consigli di amministrazione dei fondi pensione, cui spetta l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità, non dovranno accettare le dichiarazioni sostitutive che non fossero verificabili.
Circa le modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei privati (e, quindi, anche da parte dei fondi pensione che vi abbiano consentito), si rileva, innanzitutto, che è, in generale, rimessa al privato ogni valutazione in ordine alla periodicità ed al numero di controlli da effettuare sulle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Tenuto, tuttavia, conto dell'importanza che i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione rivestono per la sana e prudente gestione dei fondi stessi, si evidenzia la necessità che i consigli di amministrazione effettuino congrue verifiche, sia pure a campione, delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto attiene a coloro che sono nominati per la prima volta ovvero per i soggetti riconfermati in ordine ai quali la verifica sia stata effettuata in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di dubbio sul contenuto delle dichiarazioni rese.
Onde poter realizzare detti controlli dovrà essere, così, acquisito, contestualmente alla presentazione dell'autodichiarazione, l'impegno scritto dello stesso dichiarante a produrre, su richiesta del consiglio di amministrazione del fondo pensione, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni effettuate.
In alternativa a quanto sopra indicato, si ricorda che l'art. 71, comma 4, del DPR n. 445 del 2000 prevede la possibilità per i privati di sottoscrivere appositi accordi con le amministrazioni competenti al fine di ottenere conferma scritta in ordine alla veridicità di quanto dichiarato da un terzo soggetto. I fondi potrebbero cioè, previa stipula di accordi con le varie amministrazioni interessate, riscontrare direttamente con le stesse amministrazioni la veridicità delle dichiarazioni acquisite. In tal caso, dovrà essere, comunque, ottenuto il preventivo consenso del dichiarante all'effettuazione delle verifiche.
In relazione, poi, alle modalità di redazione e presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, si osserva che non sono previste particolari formalità. Elemento fondamentale della dichiarazione sostitutiva è solo la sottoscrizione autografa (o digitale), dalla quale deriva la riferibilità della dichiarazione al dichiarante e la connessa assunzione di responsabilità.
A proposito della validità temporale delle autocertificazioni, si osserva che le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art.48 del D.P.R. n. 445 del 2000). Considerato che, ai sensi dell'art.41 del citato decreto, le certificazioni hanno, di regola, validità di sei mesi dalla data di rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore, è da tenere presente che il certificato del casellario, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato di iscrizione al registro dei revisori contabili, come pure le eventuali dichiarazioni sostitutive di siffatte certificazioni, hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Con riguardo al disposto di cui all'art.7, comma 3, del D.M. Lavoro n.211/1997, secondo il quale i documenti attestanti i requisiti di onorabilità, prodotti dagli esponenti ed esaminati dal consiglio di amministrazione, non devono essere di data anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione, si evidenzia che il predetto termine va oggi riconsiderato alla luce della sopravvenuta disposizione normativa di cui al sopra citato art. 41 del DPR n. 445 del 2000; tale norma di rango primario, nel dettare la regola dei sei mesi di validità dei certificati amministrativi, riconosce la possibilità che disposizioni di legge o regolamentari dispongano diversamente solo peraltro per durate maggiori, e non già inferiori.
Per completezza, si precisa che la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni si estende, oltre che ai cittadini italiani, anche agli altri cittadini dell'Unione Europea senza alcuna limitazione riguardo alla loro residenza. Nel caso dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia l'utilizzo delle certificazioni sostitutive resta, peraltro, limitato agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
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Con riferimento, invece, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che devono essere prodotte dagli esponenti dei fondi pensione ai rispettivi c.d.a. per la verifica di quegli stati, qualità personali e fatti indicati nell'art.7 comma 2 lett c) del D.M. Lavoro n. 211 del 1997, si ritiene opportuno sottolineare che le stesse, in quanto dirette a soggetti privati quali i fondi pensione, dovranno essere autenticate secondo le modalità indicate nell'articolo 21 del D.P.R. n. 445 del 2000 (autentica della sottoscrizione a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco).
Tale formalità dovrà essere, inoltre, rispettata ogniqualvolta le due dichiarazioni (la dichiarazione sostitutiva di certificati e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dovessero confluire in un unico documento sottoscritto dall'interessato.
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In merito alle cc.dd. "certificazioni antimafia" riguardanti gli esponenti dei fondi pensione, si evidenzia che, in ragione di quanto disposto dall'art.46, comma 1 lett. aa) e bb) del D.P.R. n.445 del 2000, devono intendersi ora sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato anche le predette certificazioni.
A tale proposito, è utile ricordare che, stante quanto previsto nel Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione (Deliberazione Covip del 22 maggio 2001), i fondi pensione possono trasmettere alla COVIP, unitamente all'istanza di autorizzazione, la prevista certificazione antimafia dei componenti degli organi e dei responsabili dei fondi pensione così da agevolare, in un'ottica di maggior speditezza del procedimento autorizzatorio, la verifica, da parte della Commissione, circa l'insussistenza di cause impeditive all'assunzione delle cariche da parte degli stessi. Analogamente, in caso di rinnovo delle nomine, unitamente al verbale della riunione nella quale il consiglio di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti, può essere trasmessa alla COVIP la predetta certificazione antimafia.
Nelle ipotesi di cui sopra, i fondi potranno anche far pervenire alla COVIP dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dagli interessati, delle certificazioni antimafia. Tali dichiarazioni sostitutive, in quanto dirette ad una pubblica amministrazione, dovranno, comunque, recare menzione della conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Si riporta, in allegato, un fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia.
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Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità che in sede di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive siano posti in essere, da parte dei fondi pensione o dalle società istitutrici di fondi pensione aperti, gli adempimenti (consenso ed informativa) previsti dal d.lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali (privacy).
Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
della certificazione antimafia
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritt___________________________________________________ nat______ a ___________________________________________provincia di ____________________________(__________) il ______/_______/_________/, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle norme speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _______________________________ del Fondo pensione _________________________________________
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono, alla data odierna, procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art.10, commi 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater comma 2 della Legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)