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Ivass risponde su compilazione questionari di adeguatezza nel caso di adesione a Fpa o Pip
In allegato la risposta di Ivass in merito al quesito avanzato da Ania relativamente alla compilazione dei questionari di adeguatezza nel caso di sottoscrizione di una forma pensionistica individuale (pip e fondo aperto).
L'Ania, in particolare, chiedeva di chiarire se gli intermediari assicurativi debbano rispettare sia gli obblighi di valutazione dell’adeguatezza dei contratti offerti stabiliti dalla normativa Ivass (art. 52, Reg. n. 5/2006) sia le nuove disposizioni Covip che prevedono la compilazione, nell'ambito del modulo di adesione, di un questionario di autovalutazione articolato i due parti: la prima diretta a valutare le conoscenze del contraente in materia di previdenza, la seconda finalizzata a fornire un ausilio al contraente nella scelta delle diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione.
Per evitare parziali duplicazioni di informazioni, Ivass ha ritenuto possibile una semplificazione degli adempimenti informativi che consenta all'intermediario assicurativo di acquisire parte delle informazioni di adeguatezza del prodotto offerto attraverso l’utilizzo del questionario Covip. Lo stesso, tuttavia, ha finalità parzialmente coincidenti con i criteri di valutazione dell’idoneità dei contratti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa assicurativa.
In considerazione di ciò e di quanto previsto dalla normativa Ivass in termini di informativa da richiedere al contraente e di adempimenti in caso di mancata o parziale acquisizione delle informazioni richieste o di inidoneità del contratto previdenziale scelto dal contraente, l'Istituto di Vigilanza ha specificato che il processo di valutazione dell’idoneità del prodotto previdenziale deve essere adeguatamente implementato da parte dell'intermediario assicurativo.