Novità
Quesito in materia di riscatto della posizione individuale in caso di morte dell’aderente
In allegato la recente risposta a quesito di Covip in materia di riscatto per premorienza (articolo 14, comma 3, decreto 252 del 2005).
Il Fondo richiedente si interrogava in particolare sulla prassi da porre in essere a fronte del mancato esercizio del diritto di riscatto in parola da parte degli eredi o dei diversi beneficiari designati dall'iscritto e sui termini e sulle modalità di acquisizione, da parte delle forme pensionistiche collettive, delle posizioni degli aderenti.
Covip nell'occasione ribadisce che il diritto di chiedere la liquidazione della posizione dell'iscritto premorto è soggetto a prescrizione decennale e che la predetta prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 2935 del c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di decesso dell’iscritto.
Sul punto, la Commissione richiama altresì il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto, che il citato art. 2935 c.c. considera come fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e pertanto chiarisce che la mancata conoscenza del diritto da parte di beneficiari o eredi non impedisce il decorrere della prescrizione stessa, salva l'ipotesi di dolo da parte del fondo debitore.
Proprio al fine di scongiurare tale evenienza Covip richiama l’attenzione dei Fondi sull’opportunità che, in caso di acquisizione della notizia del decesso dell’iscritto, siano adottati comportamenti volti alla salvaguardia dell’utilità altrui consistenti nell'informare per tempo gli eredi e i beneficiari designati dell’esistenza del credito e avvisando gli stessi del termine di prescrizione del loro diritto.
In generale, sarebbe buona prassi dotarsi di procedure idonee ad accertare l’esistenza in vita degli iscritti in ordine ai quali non affluiscano versamenti da tempo prolungato, prima della scadenza dei dieci anni dall'ultimo
versamento ricevuto. L’iscritto infatti potrebbe aver semplicemente sospeso i versamenti o perso i requisiti di partecipazione.
Nella risposta la Commissione chiarisce inoltre che l’eventuale acquisizione delle posizioni individuali degli aderenti premorti andrà ad accrescere le posizioni degli altri iscritti.