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Alert Normativo

Rapporto Ceiops su outsourcing nei FP

03 novembre 2008
In tutti i paesi la responsabilità finale per i servizi appaltati a terzi ricade sul fondo pensione.
Non c'è un approccio univoco nell'individuazione delle funzioni che il fondo dovrebbe gestire direttamente e quelle che possono essere date in outsourcing, una funzione che può essere trasferita in un paese, in un altro può essere di esclusiva competenza del fondo.

La funzione di banca depositaria è trasferita a soggetti terzi in tutti i paesi anche se con approcci diversi (in alcuni tale devoluzione è obbligatoria in altri volontaria).

Approcci diversi si registrano anche nella scelta dei soggetti cui destinare tali funzioni, in alcuni casi ai provider è richiesto il rispetto di una serie di regole prudenziali in altri casi queste clausole possono non essere previste. In alcuni paesi le autorità di vigilanza possono effettuare anche delle ispezioni e richiedere materiale informativo nelle sedi del provider.

La cessione in outsourcing è soggetta alla stipula di un contratto, in alcuni casi tali accordi debbono inoltre passare al vaglio preventivo delle autorità competenti.

Le clausole degli accordi di outsourcing variano notevolmente da paese a paese inoltre in alcuni casi tali servizi possono essere affidati anche ad un altro fondo pensione.

Vincoli di natura geografica sono previsto soprattutto nel caso della banca depositaria e, in alcuni casi, anche nella gestione finanziaria.