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Prestazioni per i residenti nelle zone terremotate: sospensione delle ritenute su richiesta
Il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (in vigore dal 10 febbraio 2017) all'art. 11, comma 1, lett. b), introduce nel D.L 189/2016, all'art. 48 il seguente comma
"1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".
Conseguentemente, su richiesta dell'aderente, fino al 30 novembre 2017 il fondo pensione eroga le prestazioni di cui agli artt. 11 e 14 del D.Lgs. 252/05 senza applicazione di ritenute.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti a decorrere dal mese successivo al termine della sospensione.