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Risoluzione 8-E del 18 gennaio 2005

19 gennaio 2005
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 8/E
_______________
Roma, 18 gennaio 2005
Oggetto: Istanza d'interpello- ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212.
Fondo di Previdenza Complementare per i dirigenti (T)

Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, pervenuta per il tramite della Direzione Regionale Z, il Fondo di
Previdenza Complementare per i Dirigenti T, ha chiesto il parere in merito alla
corretta interpretazione di quanto disposto dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124.
Esposizione del quesito
All'interno del gruppo W è stato costituito un fondo di previdenza
complementare per i dirigenti (fondo chiuso) denominato T.
Il regolamento del fondo attualmente prevede che il dirigente iscritto che
abbia cessato il rapporto di lavoro in concomitanza con la maturazione dei
requisiti che danno diritto alla prestazione pensionistica da parte di T, debba
esercitare, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, l'opzione per ottenere
l'erogazione della prestazione attraverso il versamento di un capitale "una
tantum" ovvero di una rendita vitalizia.

Si tratta, in particolare, del lasso di tempo entro il quale l'avente diritto può
effettuare la scelta in merito alla forma della prestazione previdenziale da
richiedere, termine peraltro in linea con quello previsto dall'articolo 10, comma
3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il periodo temporale
entro il quale i fondi devono effettuare gli adempimenti richiesti dagli iscritti.
Viene avanzata l'ipotesi di modificare detto regolamento con l'intento di
accordare agli aventi diritto il più ampio termine di due anni entro il quale poter
esercitare la scelta tra l'erogazione del capitale o di una rendita vitalizia.
Al riguardo, viene specificato che nel corso di tale periodo il "conto
individuale" del beneficiario non verrebbe incrementato da ulteriori contributi
previdenziali né da parte del datore di lavoro, né del contribuente. Tuttavia, la
somma maturata continuerebbe a maturare i proventi finanziari specifici delle
forme di investimento di natura previdenziale adottate dal fondo su indicazione
dell'interessato.
Il differimento della liquidazione della prestazione pensionistica maturata
comporterebbe, a parere dell'istante, il differimento del versamento delle ritenute
Irpef sulle somme erogate, effetto tanto più significativo in presenza di
corresponsione dell'intero capitale sotto forma di "una tantum".
Viene pertanto richiesto, in questa sede, se possa ritenersi legittimo
l'ipotizzato allungamento del termine entro il quale l'avente diritto può effettuare
l'opzione (da sei mesi a due anni) e se, in caso di favorevole interpretazione, lo
stesso termine possa essere ulteriormente prorogato, anche in misura illimitata.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il Fondo pensione istante ritiene che possano essere considerate fiscalmente
legittime le modifiche statutarie e regolamentari che prevedono la possibilità da
parte degli aventi diritto di un più ampio termine entro il quale esercitare la scelta
sul tipo di prestazione previdenziale complementare di cui intendono beneficiare.
Un termine più ampio produrrebbe, inoltre, effetti analoghi a quelli derivanti
dalla previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 9 bis del Decreto Legislativo n. 124/1993, in base al quale "i regolamenti dei fondi aperti possono
disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma
pensionistica non oltre cinque anni dal raggiungimento del limite di età
pensionabile".
Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Il Fondo pensione dirigenti del gruppo W (T) è un fondo pensione negoziale -
cosiddetto "fondo chiuso" - a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.
Scopo del fondo, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, è quello di erogare agli
associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico mediante un sistema di gestione a capitalizzazione individuale in regime
di contribuzione definita e secondo il principio di corrispettività delle prestazioni
sulla base dei contributi previsti dalla fonte istitutiva, in conformità al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
L'entità delle prestazioni corrisponde ai contributi accantonati e capitalizzati,
nonché ai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione. In particolare,
l'articolo 26 dello Statuto prevede che il Fondo possa erogare:
a) una prestazione pensionistica complementare di vecchiaia al compimento
dell'età pensionabile, quest'ultima stabilita nel regime obbligatorio applicabile,
purché l'associato sia stato iscritto al Fondo per almeno cinque anni;
b) una prestazione pensionistica complementare di anzianità a condizione che sia
cessata l'attività lavorativa, l'associato sia stato iscritto al Fondo per almeno
quindici anni e abbia un'età di non più di dieci anni inferiore a quella richiesta
per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Regolamento di T, gli associati
che abbiano cessato il rapporto di lavoro e che abbiano maturato i requisiti di
accesso alle prestazioni di vecchiaia o di anzianità devono comunicare al Fondo,
entro sei mesi dalla data di maturazione di tali requisiti, se intendono richiedere la
prestazione in forma di capitale. In mancanza di tale comunicazione, il Fondo
provvederà a costituire la rendita vitalizia impiegando l'intero importo del conto
individuale maturato dagli associati stessi.
Ciò premesso, T intende ampliare il termine entro il quale gli aventi diritto alla
prestazione pensionistica complementare possono optare per l'erogazione in
forma di capitale ovvero in forma di rendita, portandolo da sei mesi a due anni
mediante apposita modifica statutaria e regolamentare - così come risultante dalla
documentazione integrativa fornita.
In merito occorre premettere che dovrebbe essere preliminarmente verificata la
compatibilità di una siffatta modifica con le disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 124 del 1993. Infatti, per effetto dell'ampliamento del termine in
questione, si consentirebbe il mantenimento dell'iscrizione al fondo pensione,
oltre il termine ragionevolmente stabilito in sei mesi, di posizioni previdenziali
che hanno invece maturato tutti i requisiti per la loro definizione.
D'altra parte, la prosecuzione volontaria della partecipazione al fondo pensione
successivamente alla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazioni, entro
limiti temporali ben precisi, è stata espressamente prevista dal legislatore
esclusivamente per i fondi pensione cosiddetti "aperti". L'articolo 9-bis del
decreto legislativo n. 124 del 1993 concede, infatti, alle forme pensionistiche
individuali attuate mediante fondi pensione aperti la possibilità di disciplinare nei
relativi regolamenti la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma
pensionistica complementare non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite
dell'età pensionabile. In tal caso, tuttavia, tale prosecuzione implica un maggior
periodo di contribuzione e non la cessazione del versamento dei contributi e il
mantenimento in gestione presso il fondo pensione del capitale maturato, così
come intendono stabilire le modifiche statutarie e regolamentari ipotizzate da T.
Al riguardo, si ricorda che il mantenimento in quiescenza della posizione
maturata è stata ammessa dalla COVIP, commissione di vigilanza dei fondi
pensione, esclusivamente nei casi in cui gli iscritti, pur avendo perso i requisiti di
partecipazione al fondo pensione, non hanno ancora maturato il diritto
all'erogazione della prestazione pensionistica, in mancanza del raggiungimento
dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica obbligatoria (cfr. circolare
COVIP del 15 febbraio 2001).
Pertanto, la prospettata modifica statutaria e regolamentare investe questioni di
natura civilistica che andrebbero sottoposte al vaglio dell'organo di vigilanza
competente che nella fattispecie è rappresentato dalla COVIP.
Ciò posto, deve essere rilevato che, dal punto di vista fiscale, l'erogazione
della prestazione spettante al pensionato effettuata in un momento successivo a
quello in cui si realizza la maturazione del diritto ben oltre i tempi tecnici (sei
mesi) ritenuti necessari per consentire all'avente diritto di scegliere la forma con
la quale ricevere la prestazione maturata (capitale o rendita), comporta uno
slittamento dei termini di versamento delle relative imposte all'Erario (slittamento
che, di fatto, produce un effetto distorsivo rispetto al meccanismo fiscale della
previdenza complementare che prevede l'esclusione dalla tassazione dei contributi
versati e la tassazione delle prestazioni al momento dell'erogazione).
Non può, infatti, essere assoggettato a tassazione un reddito fintantoché non sia
entrato in possesso e nella disponibilità del contribuente (art. 1 del TUIR).
In ogni caso, qualora la modifica statutaria ipotizzata fosse realizzata, per la
liquidazione in forma di rendita la tassazione progressiva applicabile sarà quella
vigente al momento della corresponsione della pensione, mentre, in caso di
liquidazione in forma di capitale, la tassazione avverrà comunque con riferimento
all'anno di maturazione del diritto e non a quello della percezione.
Rimane fermo tuttavia che i rendimenti che dovessero essere riconosciuti sulla
posizione previdenziale, a decorrere dalla data in cui è maturato il diritto alla
prestazione e fino al momento della sua effettiva erogazione, non possono essere
considerati come parte integrante della prestazione previdenziale ed usufruire del
regime fiscale agevolato previsto per i rendimenti conseguiti dai fondi pensione.
Si ritiene, infatti, che il trattamento fiscale previsto dal decreto legislativo n. 124
del 1993, che assoggetta ad un'imposta sostitutiva ridotta (nella misura dell'11%)
il risultato della gestione dei fondi pensione, debba essere riferito esclusivamente
a quei rendimenti che abbiano natura previdenziale.

Nel caso di specie, invece, la finalità previdenziale è cessata al momento della
maturazione del diritto alla prestazione e non può essere estesa ai rendimenti di
natura prettamente finanziaria che dovessero essere erogati dal fondo pensione
successivamente.
Pertanto, tali rendimenti devono essere assoggettati al regime proprio dei
redditi di capitale con tassazione ad aliquota ordinaria.