Novità
Risposta di Covip in tema di incompatibilità
In allegato la risposta al quesito Covip del Luglio 2016, relativa al tema dell'incompatibilità ex art. 9, DM 166/2014.
Il quesito attiene, in particolare, all'incompatibilità tra lo svolgimento delle “funzioni di amministrazione e controllo nel fondo pensione” e lo svolgimento delle medesime funzioni (di amministrazione e controllo) nel gestore convenzionato e in altre società del gruppo cui appartiene il gestore convenzionato.
La Commissione, nel fornire il parere, richiama il testo del citato art. 9 del D.M. n.166 del 2014 nella parte in cui prevede che “Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario”.
In base alla disposizione riportata, Covip ritiene che l’incompatibilità operi tra lo svolgimento di funzioni di amministrazione e controllo nel fondo pensione e lo svolgimento delle medesime funzioni nel gestore convenzionato e in altre Società del Gruppo di appartenenza dello stesso gestore.
L'Autorità di Vigilanza sottolinea inoltre come l’attuale disciplina delle incompatibilità non preveda più, a differenza della precedente normativa (art. 8, comma 8, del D.M. n. 703 del 1996), l’incompatibilità tra le funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione e le funzioni di direzione presso i soggetti sottoscrittori.