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Risposta ad interpello n. 213 del 30 ottobre 2024: Regime fiscale applicabile alle somme trasferite al FUG e ritenuta da applicare alle prestazioni di previdenza complementare
Si segnala la Risposta all’istanza di
L’Agenzia delle entrate precisa che sulle somme versate al FUG non andrà applicata alcuna ritenuta, che gli importi intestati al FUG siano imputati prioritariamente ai montanti più vecchi, che tali importi siano imputati in modo proporzionale fra le componenti esenti e le componenti imponibili del singolo montante, che il Fondo Pensione dovrà effettuare il conguaglio fiscale in caso di anticipazione erogata prima del sequestro preventivo e tassata in via separata e che in caso di dissequestro il Fondo dovrà procedere al ricalcolo della tassazione delle prestazioni tenendo conto anche delle somme restituite dal FUG e corrisposte agli aderenti.