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Risposta all’istanza di interpello n. 105 del 16 maggio 2024 sugli investimenti qualificati di Casse e Fondi Pensione
Si segnala la Risposta all’istanza di interpello n. 105 del 16 maggio 2024 sul regime di esenzione fiscale dei redditi derivanti da investimenti qualificati delle casse di previdenza e dei fondi pensione.
Richiamando la Circolare 19/E/2021 sull'analoga disposizione normativa sui PIR, l’Agenzia delle entrate chiarisce che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l'annullamento delle quote o delle azioni, ma ne riducano semplicemente il valore unitario, non comportano l'obbligo di reinvestimento ai fini del computo del vincolo temporale di 5 anni di detenzione degli investimenti qualificati, sempreché il rimborso anticipato avvenga a fronte di disinvestimenti operati dall'OICR in relazione ai quali non sono previsti, nell'interesse degli investitori, ulteriori investimenti (in linea con le disposizioni regolamentari dell'organismo di investimento).