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L’adesione del fiscalmente a carico: ecco le novità per il 2019
- Previdenza complementare
- Tfr
- Trasferimenti
- Fondi pensione
Come noto la normativa che disciplina la previdenza complementare consente l’adesione dei familiari fiscalmente a carico.
L’iscrizione al sistema di previdenza complementare è consentita sia per le forme ad adesione individuale sia per quelle collettive. In caso di fondo negoziale l’apertura della forma pensionistica a soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti principali è rimessa alla facoltà del fondo stesso tramite apposita previsione nello statuto.
Fiscalmente a carico: chi sono
Perché si parli di soggetto fiscalmente a carico sono necessarie due condizioni:
- legame di parentela o affinità così come indicato all’articolo 12 del Tuir;
- limite reddituale: il fiscalmente a carico dispone di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti quali indennità, pensioni ed assegni corrisposti per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). Va invece conteggiata l’eventuale rendita derivante dalla prima abitazione. Dal 1° gennaio 2019 il predetto limite reddituale di 2.840,51 euro è elevato a 4.000 euro esclusivamente per i figli di età non superiore a 24 anni.
La contribuzione può essere attivata dallo stesso soggetto fiscalmente a carico o dall’iscritto cui tale soggetto è a carico.
Adesione, contribuzione e perdita dei requisiti
L’adesione dei fiscalmente a carico consente l’apertura di una posizione previdenziale a soggetti che, pur essendo in grado di partecipare autonomamente ad una forma pensionistica complementare, non potrebbero usufruire delle agevolazioni fiscali. Tali vantaggi sono dunque attribuiti al soggetto cui l’iscritto è a carico.
Infatti, i contributi versati a favore del fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto cui è a carico nei limiti di € 5.164,57 complessivi. In questo ammontare si computano anche i contributi versati dall’iscritto per proprio conto (escluso il Tfr che è versato in sospensione di imposta e sarà tassato dal fondo unitamente al resto della posizione in fase di liquidazione).
In caso di minore l’adesione viene sottoscritta dal genitore in nome e per conto del minore fiscalmente a carico.
L’iscrizione del familiare fiscalmente a carico, una volta attivata, acquista una propria e distinta autonomia e sarà destinataria dei diritti tipici della previdenza complementare. Pertanto è possibile anche che l’iscritto principale, uscito dal fondo, continui a finanziare la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.
In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro che non sia associato al Fondo, sono riconosciute diverse opzioni:
- il mantenimento della posizione presso il fondo con o senza prosecuzione della contribuzione individuale;
- il trasferimento della posizione alla forma pensionistica collettiva di riferimento per la nuova attività lavorativa o, decorsi almeno due anni di partecipazione, ad una forma pensionistica ad adesione individuale.
In ogni caso, non è consentito il riscatto per perdita della condizione di fiscalmente a carico (risposta a quesito Covip del novembre 2013).
Il Tfr di iscritti ex fiscalmente a carico
In una recentissima risposta a quesito Covip di novembre 2018 la Commissione di vigilanza ha fornito indicazioni circa il conferimento del Tfr da parte di iscritti ex fiscalmente a carico in caso di occupazione da parte degli stessi presso un datore di lavoro non associato al fondo. A tal proposito Covip ha ammesso la possibilità che l'aderente in questione possa versare il Tfr maturando anche al fondo negoziale cui l'ex fiscalmente a carico risulti già iscritto, nonostante non ne possieda i requisiti lavorativi di partecipazione.
In tal caso, però, si rende necessaria una comunicazione al medesimo iscritto da parte del fondo interessato, contenente l'avvertenza dell'opportunità di verificare la presenza di un fondo ad adesione collettiva di riferimento in azienda per aver diritto alla contribuzione datoriale altrimenti non spettante.
Riscatti, anticipazioni e trasferimenti
Per i riscatti, come per le anticipazioni, qualora il soggetto fiscalmente a carico sia di minore d’età si ritiene necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione del giudice tutelare in conformità con quanto previsto all’articolo 320 Cod. Civ. (“i capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego”).
L’autorizzazione del giudice non è necessaria invece per il trasferimento della posizione, non essendoci, in questo caso, smobilizzazione di capitale. A maggior ragione non occorre autorizzazione nel caso di switch (cambio comparto).
Nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico sia un minore, il fondo pensione può servire come strumento di risparmio da utilizzare dopo la maggiore età ad esempio per pagare gli studi (chiedendo un’anticipazione del 30%) o per l’acquisto della prima casa. A tal proposito, si consideri che l’adesione del minore consente allo stesso di maturare un’anzianità contributiva e di partecipazione già dalla giovane età utile sia ai fini delle richieste di anticipazioni, per le quali si richiedono 8 anni di partecipazione, ma soprattutto ai fini della riduzione dell’aliquota sostitutiva che si applica alle prestazioni, aliquota del 15% che decresce proprio in considerazione degli anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
Decorsi 35 anni di partecipazione la tassazione delle prestazioni pensionistiche e delle anticipazioni per spese sanitarie avverrà infatti con aliquota minima del 9%.
In conclusione, prima si aderisce alla previdenza complementare e meglio è.
PER APPROFONDIRE
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Per approfondire Leggi la pillola n. 89 dedicata ai fiscalmente a carico
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Lorenzo Cicero
Mefop
In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.