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Cessione del V: i nuovi pronunciamenti dell’Osservatorio sulle Linee Guida

Paolo Pellegrini
03 gennaio 2022
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
ARGOMENTI
  • Cessione del V
DESTINATARI
  • Fondi pensione

Raccolti vari suggerimenti ed elementi critici dagli operatori, il 16 novembre 2021 si è riunito l’Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V, composto da rappresentanti di Ufi, Assofondipensione e Mefop.

Oggetto di esame sono state le seguenti questioni

Premorienza e rate insolute

La questione riguarda il caso di decesso in costanza di lavoro di posizioni con vincolo. Il fondo eroga il riscatto per premorienza informando la finanziaria. In alcuni casi avviene che l’istituto di credito presenti ugualmente conteggio estintivo per le c.d. rate insolute. Le rate insolute potrebbero essere state oggetto di trattenuta, ma non erogate alla finanziaria per inadempimento del datore di lavoro, ovvero potrebbero non essere state addebitate dal datore (es. aspettativa non retribuita).

L’Osservatorio ha ritenuto che il fondo pensione, a fronte della richiesta della finanziaria ed in assenza di contestazioni, eroghi alla finanziaria le rate insolute ed il resto agli eredi/designati dandone evidenza nel prospetto di liquidazione. In caso di contestazione/richiesta di chiarimenti, sarà possibile per gli aventi titolo rivolgersi all’amministrazione terza ceduta o alla finanziaria cui è stato effettuato il pagamento delle rate insolute.

Riscatto della finanziaria e posizione residua al netto del debito

Una seconda questione riguarda il caso in cui la finanziaria eserciti la delega al riscatto per importi inferiori alla posizione. Come noto, in questo caso di eroga una liquidazione parziale alla finanziaria e si chiede all’aderente se intende riscattare la restante parte il fondo o lasciare la posizione residua aperta. Tendenzialmente i fondi preferiscono attendere una risposta dell’aderente in modo da smobilizzare nel caso la posizione contestualmente per l’istituto di credito e per l’aderente che intenda procedere al riscatto.

L’osservatorio ha reputato ammissibile che il fondo chieda all’aderente assegnando un termine congruo per rispondere, ma resta inteso che in caso di mancato riscontro deve procedere allo smobilizzo parziale in tempi ragionevoli, lasciando per il resto la posizione aperta.

Richiesta di riscatto da parte della finanziaria in caso di perdita requisiti per cambio contratto senza cessazione del lavoro (forme collettive)

La delega al riscatto inserita nel contratto è generalmente subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la finanziaria non ha diritto di escutere la garanzia del fondo pensione se l’iscritto ha perso i requisiti senza cessare l’attività, cosa possibile solo nelle forme pensionistiche collettive.

Se l'iscritto che abbia perso i requisiti in costanza di rapporto di lavoro chiede il riscatto, certamente il fondo dovrà chiedere la liberatoria alla finanziaria: se la finanziaria concede la liberatoria si liquida l'aderente; se invece non concede la liberatoria, non si liquida né l'iscritto né la finanziaria e si mantiene il vincolo in favore della finanziaria. L’Osservatorio però ammette che aderente e finanziaria possano accordarsi per erogare un riscatto che venga utilizzato a saldo parziale o totale del debito.

Questi temi sono stati oggetto di approfondimento nel corso del 4° incontro dei Workshop tenutosi il 26 novembre us, cui ha partecipato anche UFI, Net Insurance e circa 180 rappresentanti di fondi pensione e finanziarie. Si è tornati sull’argomento in occasione dell’Aggiornamento normativo e fiscale del 16 dicembre (Scarica i materiali della giornata)


Per approfondire

Visita la pagina dedicata alle Linee guida sulla cessione del V 

Considerazioni dell’Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V del 16 novembre 2021 

 

Paolo Pellegrini
Mefop

In Mefop dal 2001. Avvocato. Laureato con lode in Giurisprudenza. È vicedirettore e responsabile dell'Area Normativa ed istituzionale.