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La cessione del V e i fondi pensione: nodi ancora da sciogliere?

Lorenzo Cicero
06 settembre 2021
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
  • Organizzazione e Comunicazione
ARGOMENTI
  • Cessione del V
DESTINATARI
  • Fondi pensione
  • Operatori di mercato

Il tema della cedibilità dei crediti interessa il sistema di previdenza complementare senza sosta, anche in considerazione delle esigenze di liquidità che accompagnano in particolar modo l’attuale fase storica. 

Mefop, Assofondipensione e Ufi, nell’ambito dell’iniziativa sulle linee guida avviata da tempo, non mancano di monitorare il tema anche attraverso pronunciamenti dell’Osservatorio sulla cessione V che periodicamente si esprime sulle tematiche concernenti le relazioni tra fondi pensione e istituti di credito che erogano prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e cessione in garanzia delle posizioni di previdenza complementare.

Molte questioni sono state affrontate e risolte negli anni per poi essere riprese in conseguenze degli aggiornamenti normativi intervenuti. Altre tematiche vengono approfondite in considerazione delle problematiche che via via si riscontrano nonostante gli indubbi miglioramenti registrati nelle prassi adottate.

Il presente contributo ha lo scopo di riesaminare le questioni che potrebbero essere portate all’attenzione dell’Osservatorio sulla cessione del V dello stipendio di cui sarà data evidenza nei workshop su procedure modulistica e cessione V che quest’anno Mefop svolgerà, con modalità telematiche, il prossimo mese di novembre.

Segue un elenco di possibili questioni da approfondire.

 

Premorienza ed escussione della garanzia

La questione riguarda la cessazione del lavoro precedente al decesso; in tal caso la finanziaria esercita la delega al riscatto escutendo legittimamente la posizione previdenziale perché non opera la polizza rischio vita (visto che il lavoro è cessato prima del decesso). Ma non sono sempre evidenti le date di cessazione e di decesso.

Soluzioni possibili
  • Ricevere dall'erede/designato attestazione della data decesso e della data di cessazione del lavoro (ove nota)
  • Ricevere sempre dalle aziende indicazioni sia sulla data della cessazione del lavoro che del decesso
  • In caso di decesso dell’iscritto gravato da vincolo verificare direttamente con l'azienda che la cessazione del lavoro non sia avvenuta prima del decesso e, solo nel caso in cui il lavoro sia cessato prima del decesso, chiedere liberatoria alla finanziaria prima di liquidare gli eredi/designati.
     

Riscatto della finanziaria e posizione residua al netto del debito

Se l’istituto di credito esercita la delega al riscatto e ha diritto alla liquidazione parziale della posizione per saldare il debito residuo, in merito alle sorti della restante parte il fondo chiede all’aderente se intende riscattare per suo conto o lasciare la posizione residua aperta. In caso di silenzio dell’iscritto la posizione resta aperta per la parte che residua al netto della liquidazione in favore della finanziaria. Ma se l’aderente non risponde la pratica resta sospesa?

Soluzione possibile

Assegnare un termine congruo per il riscontro dell’aderente, in modo da smobilizzare nel caso la posizione contestualmente, sia per l’istituto di credito che per l’aderente che intenda ottenere il riscatto, nonché per evitare lungaggini adottando prassi comuni.
 

Tempi di attesa della liberatoria della finanziaria

È possibile attribuire un termine all’istituto mutuante per il riscontro sulla liberatoria decorso il quale il vincolo è liberato?

Soluzioni possibili
  • Scaduto il termine del contratto il vincolo è liberato (se aderenti alle linee guida)
  • In ogni caso (aderenti o meno alle linee guida) se è scaduto il termine si scrive alla finanziaria facendo presente che entro un mese il vincolo si intende estinto salva diversa comunicazione
  • Viceversa, se non è scaduto termine e l’aderente sostiene di aver estinto il debito, potrebbe essere utile cercare conferme (es. contatti azienda, Crif?) e assegnare termine (es. 1 mese) per riscontro della finanziaria.
     

Novazione del contratto di cessione del V

La questione concerne la presenza di una pluralità di vincoli facenti capo a istituti diversi e gravanti sulla medesima posizione rispetto alla quale l’istituto che ha notificato successivamente potrebbe far valere il precedente vincolo già notificato ed estinto in quanto sostituto da una novazione del contratto originario.

Soluzione possibile

Se l’istituto di credito informa il fondo che il vincolo è il medesimo di quello precedentemente notificato e si tratta appunto di novazione, il fondo continua a registrare la data di prima notifica prendendo atto della nuova scadenza, viceversa il primo contratto è estinto.


Contributi datoriali pervenuti al fondo successivamente alla chiusura della posizione

Nel caso in cui, dopo la liquidazione in favore dell’istituto di credito, con chiusura della posizione senza aver estinto totalmente il debito, il fondo pensione dovesse ricevere contributi datoriali “tardivi”, il fondo integra la liquidazione in favore della finanziaria oppure eroga quelle somme sopraggiunte all’aderente ormai uscito?

Soluzioni possibili
  • Il fondo eroga la finanziaria per il debito residuo (richiedendo conteggio aggiornato)
  • Il fondo considera estinto il vincolo verso la finanziaria ed eroga in favore dell’aderente 
  • Se si è a conoscenza del fatto che alcuni contributi sono in procinto di essere versati (es. margine due mesi) allora si attende per una liquidazione unica alla finanziaria.

PER APPROFONDIRE

Su questi ed altri temi si tornerà in occasione dei workshop che Mefop organizza per il prossimo mese di novembre.
Vai alla brochure e alla form d’iscrizione.

 

Lorenzo Cicero
Mefop

In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.