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È possibile chiudere le posizioni nulle o incapienti? Covip risponde!

Chiara Costantino
27 settembre 2017
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
ARGOMENTI
  • Vigilanza
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  • Fondi pensione

A giugno 2017 la Commissione di Vigilanza ha fornito una risposta a quesito in merito alla possibilità di risolvere i contratti inerenti a posizioni nulle o incapienti.

A tal proposito, si definiscono nulle le posizioni per le quali l’iscritto non abbia provveduto ad effettuare almeno un versamento entro sei mesi dalla sottoscrizione del modulo di adesione; sono invece incapienti le posizioni che, seppur alimentate con uno o più versamenti iniziali, abbiano un valore inferiore all’importo annuale delle spese di gestione in seguito all’interruzione della contribuzione.

Posizioni nulle o incapienti degli iscritti ai fondi pensione

Il quesito era stato posto da una società istitutrice di fondi aperti che s’interrogava, in particolare, sulla possibilità di inserire nel modulo di adesione una clausola risolutiva che consentisse al fondo di chiudere le posizioni di previdenza complementare aperte e non alimentate con una prima contribuzione versata entro sei mesi dall’adesione stessa.

La risposta di Covip sul punto è stata positiva. Da tale comportamento si può infatti ragionevolmente dedurre che l’iscritto non sia più interessato alla costruzione del proprio piano previdenziale, non avendo lo stesso dato avvio al suo finanziamento. Tuttavia trattandosi di clausola risolutiva espressa ex 1456 c.c., la risoluzione non potrà mai operare in via automatica. Sarà quindi necessario che il soggetto nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva (nel caso di specie, il fondo pensione) comunichi al soggetto inadempiente (l’iscritto) l’intenzione di avvalersene.

Allo stesso modo, Covip ha affermato la possibilità di risolvere anche le adesioni di coloro che avevano già aderito alla forma pensionistica in un periodo antecedente all'introduzione nella documentazione contrattuale della predetta clausola risolutiva, naturalmente laddove si tratti di posizioni nulle. In tali casi sarebbe necessario trasmettere preventivamente agli iscritti interessati una diffida ad adempiere, in modo da consentire ai medesimi di evitare la risoluzione del contratto effettuando un versamento entro un termine predefinito che non dovrebbe essere inferiore a 60 giorni.

Ad oggi non sarebbe invece possibile - dati gli elevati profili di problematicità - procedere alla risoluzione anche dei contratti inerenti alle posizioni incapienti​, ​ “senza alcun obbligo di restituzione” delle somme residue.

Clausola risolutiva fondi pensione

PER APPROFONDIRE

L’argomento sarà ulteriormente approfondito nell’Osservatorio Giuridico n. 42. 

 

 

Chiara Costantino
Mefop

In Mefop dal 2013. Laureata con lode in Giurisprudenza. Si occupa di consulenza legale e formazione, collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche. È responsabile del servizio Alert.