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La cornice normativa nazionale sui Pepp: il d.lgs 114/2022

Lorenzo Cicero
05 settembre 2022
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
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  • Fondi pensione

Si è recentemente concluso l’iter legislativo di approvazione del decreto attuativo del regolamento sui Pepp.

È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2022, il decreto legislativo n. 114 del 3 agosto 2022 recante le disposizioni attuative del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (Pepp), in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 20 l. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) la cui scadenza era proprio fissata entro l’8 agosto 2022.

Il provvedimento è entrato in vigore il 23 agosto 2022.

Il decreto attuativo definitivo replica sostanzialmente le previsioni dello schema di decreto che era già stato commentato all’interno del blog Mefop.

Lo scopo di questo contributo è fissare la cornice normativa nazionale che regola la partecipazione al nuovo prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria le cui caratteristiche sono armonizzate su base europea proprio in virtù del regolamento (UE) 2019/1238.

Dunque, il citato Regolamento sul prodotto pensionistico paneuropeo detta una disciplina generale sovranazionale che riguarda alcuni aspetti come la fase di autorizzazione, la politica di investimento, la portabilità del Pepp a livello transfrontaliero.

Nello specifico vengono regolati gli obblighi precontrattuali di distributori e fornitori, la documentazione informativa utile per le scelte di investimento (le informazioni chiave sul Pepp o Pepp Key information document – Kid), la possibilità di trasferimento del montante accumulato da un fornitore ad un altro, la possibilità di continuare la contribuzione sul proprio Pepp in caso di trasferimento della residenza in altro Stato membro, giovandosi in tal modo di una portabilità del Pepp ammessa grazie all’apertura di sottoconti nazionali, nonché le norme che regolano la fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche complementari (c.d. fase di decumulo).

Per il resto è rimesso agli Stati membri il compito di definire sul piano nazionale la normativa di attuazione con riferimento in particolare alla vigilanza, alla fase di accumulo e alla erogazione delle prestazioni allo scopo di inserire questo nuovo prodotto pensionistico nell’ambito del sistema di previdenza complementare nazionale.

Si commentano di seguito i tratti salienti del decreto seguendo l’articolato delle disposizioni legislative.

L’articolo 1 riporta un glossario contenente varie definizioni, tra cui appunto quella di Pepp, quella di fornitore e distributore del prodotto pensionistico, di sottoconto italiano e di beneficiario del Pepp.

L’articolo 2 elenca le autorità nazionali di vigilanza competenti in base alla natura del soggetto fornitore individuale nella Covip, nella Banca d’Italia, Consob e Ivass. In ogni caso la Covip è l’Autorità competente a vigilare sul rispetto di tutti gli obblighi del regolamento europeo, considerata la natura pensionistica del prodotto e tenuto presente il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La Covip è in generale l’Autorità preposta a ricevere le domande di registrazione dei Pepp aventi sede legale in Italia e alla relativa cancellazione (sentite le rispettive Autorità di settore a seconda della tipologia di fornitore).

Si ricorda a tal proposito che i prodotti qualificati come Pepp possono essere distribuiti da assicurazioni, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, nei vari Stati membri in quanto dotati di un passaporto europeo.

Al di là delle norme di coordinamento fra le Autorità di vigilanza che impegnano i primi articoli del decreto in commento (artt. 2,5,6 e 7) è interessante focalizzare l’attenzione sugli aspetti relativi al regime sanzionatorio, a quelli della trasparenza e a quelli relativi al finanziamento di questo nuovo prodotto pensionistico nonchè alle modalità accesso alle relative prestazioni.

L’articolo 8 reca le disposizioni sanzionatorie applicabili in caso di violazione del regolamento Pepp  che sono distinte tra sanzioni pecuniarie e misure amministrative, a seconda della gravità, del fatto che il  soggetto che le compie sia una persona fisica o giuridica e del grado di responsabilità e di capacità finanziaria dell’autore della violazione.  Le sanzioni sono applicate dalla Covip, dall’Ivass, dalla Banca d’Italia e dalla Consob, sui soggetti vigilati e secondo le rispettive competenze.

In tema di trasparenza, una disposizione particolare contenuta nel decreto (art. 9) pone a carico dei fornitori di Pepp l’obbligo di fornire ai risparmiatori in Pepp informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in via generale dal regolamento (UE) 2019/1238, in modo da consentire la confrontabilità di tali prodotti con i piani individuali pensionistici disciplinati dal d.lgs 252/2005. A tal fine si applicano le disposizioni sulle proiezioni pensionistiche emanate dalla Covip nell’ambito delle istruzioni in materia di trasparenza del 22 dicembre 2020 in attuazione degli articoli 13-quater, comma 3, e 19, comma 2, lett. g), del d.lgs 252/2005.

In merito alla norma di cui all’art. 10 del decreto, in maniera identica allo schema di decreto, regola la possibilità in fase di accumulo di contribuzione nei sottoconti italiani a carico del risparmiatore del Pepp, del datore o del committente precisando che possa avvenire solo su base volontaria. Sono richiamate inoltre tutte le disposizioni vigenti per le forme pensionistiche italiane in tema di deducibilità dei contributi, compresi quelli versati per i fiscalmente a carico. Sebbene non vi sia una chiara esclusione nel testo del decreto, deve ritenersi confermata l’impossibilità di versamento del Tfr maturato e maturando al Pepp. Tale esclusione è menzionata nella relazione di accompagnamento al testo dello schema di decreto ed è giustificata dall’intento del legislatore comunitario di creare un terzo pilastro della previdenza complementare che si affianchi e che risulti alternativo rispetto agli schemi pensionistici già esistenti sul mercato italiano.

Relativamente alla portabilità della posizione individuale presso altro fornitore del Pepp il decreto all’art.12 prevede che il trasferimento avvenga in esenzione di imposta e che si applichi una voce di costo massima dello 0,2% degli importi da trasferire.

La c.d. fase di decumulo è disciplinata distinguendo da un lato le opzioni ante pensionamento e dall’altro le prestazioni pensionistiche vere e proprie.

Relativamente alla liquidazione del montante accumulato prima dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche il decreto attuativo sui Pepp, all’art. 13, conferma tutte le forme di erogazione disciplinate dall’ordinamento italiano per i fondi pensione già esistenti, escludendo tuttavia il riscatto immediato per perdita dei requisiti di cui all'art 14, comma 5, del d.lgs 252/2005. Restano per il resto identiche, rispetto alle disposizioni del d.lgs 252/2005, le norme che regolano l’accesso alle anticipazioni, ai riscatti ante pensionamento, al riscatto per decesso e alla rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. Rita).

La peculiarità delle opzioni di decumulo dei Pepp rispetto ai fondi italiani, come si ha già avuto modo di evidenziare commentando lo schema di decreto, riguardano invece le modalità di liquidazione delle prestazioni pensionistiche indicate all’art. 15.

Infatti, oltre alla rendita vitalizia e alla prestazione in capitale in misura non superiore al 50% del montante accumulato (a meno che la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale superi il 50% dell’assegno sociale), sono previste ulteriori opzioni al pensionamento rispetto alla disciplina di settore della previdenza complementare italiana: si tratta della facoltà di accesso relativa ai c.d. “prelievi” e alla possibilità di beneficiare sempre ed in via generalizzata della prestazione interamente in capitale in alternativa alla rendita, scontando però in tal caso la tassazione più gravosa del 23% rispetto alla tassazione agevolata, tipica delle prestazioni di previdenza complementare che prevede la tassazione del 15% che può ridursi fino ad un minimo del 9% in base agli anni di partecipazione nel sottoconto italiano.

L’articolo 16, rubricato “Coordinamento fiscale”, disciplina le modifiche alle disposizioni fiscali applicabili alle forme di previdenza complementare al fine di favorire il coordinamento con la regolamentazione dei Pepp.

Si rammenta che il regime fiscale della contribuzione e la tassazione dei rendimenti e delle prestazioni sono uguali alle norme vigenti per i fondi italiani già esistenti.

L’articolo 17 prescrive, poi, l’obbligo per i fornitori di Pepp con sede legale in Italia di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela aventi  a  oggetto diritti ed obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/1238 e dallo schema di decreto in esame.

I criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie sono determinati da un regolamento della Covip. Il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie così delineato è alternativo  rispetto al procedimento di mediazione, a quello di conciliazione e al procedimento previsto dal Testo unico bancario.

Infine, l’articolo 18, recante appunto le disposizioni finali, pone a carico dei fornitori di Pepp il versamento di un contributo alla Covip per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, non prima di aver precisato che dall’attuazione del decreto in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Leggi il testo ufficiale del d.lgs 114/2022

 

Lorenzo Cicero
Mefop

In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.