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L’esperienza delle Casse di previdenza nella elaborazione e nello sviluppo del Modello 231
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Dall’ottobre del 2018 Mefop ha avviato delle riunioni tecniche per la condivisione delle procedure adottate dalle Casse di previdenza in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo definito dal d.lgs. 231/2001.
L’iniziativa ha consentito ai partecipanti uno scambio di visioni circa la documentazione predisposta e le misure adottate all’interno del singolo ente al fine di individuare efficaci linee di indirizzo comuni; il confronto ha permesso inoltre a tutti un aggiornamento sulle più recenti novità introdotte, nel corso dei lavori, nel panorama normativo di riferimento.
In questa sede si intende dare evidenza degli esiti dei “tavoli di lavoro 231” ai quali hanno partecipato attivamente i seguenti enti: Cassa Forense, Enasarco, Cassa Ragionieri, Eppi, Enpacl, Enpav, Fasc, Inpgi, Enpap. Tutti hanno dato un contributo fattivo con professionalità e interesse. Un apporto di rilievo è derivato anche dalla collaborazione dell’avv. Michele Pansarella, professionista esperto in tema di reati 231.
In sede di avvio dei lavori l’opportunità dell’adozione del modello organizzativo gestionale (di seguito MOG) è stata evidenziata dai presenti mettendo in rilievo la necessità di stabilire una procedimentalizzazione delle fasi operative che giova in generale al corretto sistema di governance e alla reputazione degli enti di previdenza. L’adozione del MOG risponde altresì all’esigenza di sottolineare ancora una volta, per tale via, la natura privatistica dell’ente.
La maggior parte degli enti presenti al tavolo ha adottato il MOG (sebbene ciascuno con tempi e peculiarità differenti); coloro che non hanno ancora provveduto o sono in fase di implementazione necessitano per questo di un confronto approfondito sulle prassi in essere.
Nello specifico si è svolta in primis un’analisi comparata di un campione dei modelli che Mefop ha avuto modo di visionare preventivamente, con lo scopo di focalizzare l’attenzione sugli elementi indispensabili di cui il MOG “ideale” dovrebbe essere composto.
L’analisi preliminare impone una mappatura dei c.d. reati presupposto individuati dal d.lgs. 231/2001 che il singolo ente prende in considerazione in relazione alla propria realtà.
Per tale motivo Mefop ha predisposto un file da condividere con i presenti per l’individuazione delle fattispecie criminose di cui è astrattamente configurabile il rischio di realizzabilità.
Sul punto, nel corso dei vivaci e partecipati dibattiti, si è puntualizzata la necessità di non prevedere un’analisi dei rischi con evidenza di livelli di gradazione differenti, visto che un reato valutato con rischio di realizzabilità basso potrebbe non avere misure di prevenzione adeguate che condurrebbero, in caso di concretizzazione della fattispecie criminosa, ad una condanna da parte del giudice che reputerebbe il modello come inefficace.
Pertanto, si è condivisa l’idea che un documento informale di analisi organica dei reati presupposto con individuazione di livelli diversi di rischio avrebbe potuto essere un utile punto di partenza per lo sviluppo e l’implementazione successiva del modello; dovrebbe tuttavia trattarsi di un documento da utilizzarsi a latere, non integrato formalmente al MOG, dovendo quest’ultimo piuttosto limitarsi ad escludere unicamente i reati palesemente improbabili rispetto alle attività dell’ente.
In merito al più specifico tema dell’anticorruzione, alcuni modelli analizzati hanno presentano già delle misure minime derivanti anche dalla previsione di presidi contro il conflitto di interessi in dipendenza dell’applicazione della disciplina del codice degli appalti.
Relativamente a questo tema si è posta l’attenzione sulle Linee guida Anac n.15/2019, che attengono all’individuazione e gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere durante la procedura di aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016.
La normativa in commento viene in rilievo in presenza di un interesse personale da parte di soggetti in grado di compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio della società appaltante; in tal caso si sottolineano gli obblighi dichiarativi in fase di conferimento dell’incarico nonché l’eventuale consequenziale obbligo di astensione. Saranno pertanto elaborate dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 riportanti chiare indicazioni delle sanzioni applicabili in caso di falsa o omessa attestazione.
Sotto questo profilo e, più in generale con riferimento al tema della prevenzione della corruzione interna all’ente, i presenti hanno evidenziato l’opportunità di regolare i presidi in un documento apposito, distinto dal MOG.
Inoltre, il tavolo si è proposto di condividere le integrazioni essenziali al MOG necessarie per rispondere alla regolamentazione del c.d. whistleblowing (di cui alla legge 179/2017); sotto questo profilo si è reputato opportuno implementare sia la parte generale, inserendo un richiamo a tale disciplina, sia la parte speciale, nonché tutti i documenti collegati per le sanzioni previste in caso di violazione del divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.
In sintesi, le riunioni si sono svolte in step graduali scanditi dalle seguenti attività:
1. individuazione dei reati presupposto ipotizzabili: Mefop ha inviato ai partecipanti una tabella con l’elenco dei reati presupposto, attendendo riscontro circa la maggiore o minore probabilità di accadimento della singola fattispecie, al fine di condividere le eventuali diverse valutazioni;
2. analisi comparata delle Parti speciali dei modelli presentati dai partecipanti allo scopo di definire le misure organizzative minime e i presidi essenziali;
3. individuazione e regolamentazione dei compiti dell’OdV, partendo dall’analisi dei MOG trasmessi;
4. integrazione del MOG con disciplina del whistleblowing: Mefop ha analizzato vari documenti al fine di addivenire ad un regolamento tipo.
Si è dunque condiviso con i partecipanti un file word riportante le fattispecie di reato presupposto con richiesta di inserire le misure di prevenzione adottate nell’ambito del proprio modello organizzativo in corrispondenza delle fattispecie criminose considerate. L’esito dell’indagine ha condotto all’elaborazione di un documento unico riepilogante le misure di prevenzione ritenute più idonee al monitoraggio dei reati presupposto reputati rilevanti.
Successivamente, previa disamina del documento recante principi consolidati per la redazione del modello 231 e dell’attività dell’OdV elaborato dal gruppo interdisciplinare su iniziativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in collaborazione con organizzazioni esterne (Confindustria, ABI, Consiglio nazionale forense), si sono approfonditi gli aspetti legati alla regolamentazione dell’attività dell’OdV e alla procedura di whistleblowing. Nello specifico, si è svolto un esame dei regolamenti/statuti adottati da un campione di enti partecipanti.
A margine dei lavori si sono condivisi gli elementi essenziali da riportare in Statuto/Regolamento OdV nonché le misure minime per gli obblighi relativi al divieto di atti discriminatori e ritorsivi per la tutela del segnalante (c.d. whistleblowing, ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001).
Elementi essenziali del regolamento OdV:
Elementi essenziali del regolamento OdV:
- delibera di nomina da parte del CdA
- composizione; durata della carica
- requisiti onorabilità e professionalità
- cause di ineleggibilità, decadenza e revoca per giusta causa
- continuità d’azione
- tracciabilità (modalità di archiviazione)
- risorse a disposizione (budget e compenso)
- Interazione con altri organi (internal audit, compliance …)
- flussi informativi bilaterali (da e verso l’OdV)
- indicazione chiara dei canali per flussi informativi e segnalazioni
Elementi essenziali delle misure Whistleblowing:
- previsione di uno o più canali per segnalazioni circostanziate, fondate su elementi certi e concordanti, con garanzia di riservatezza del segnalante
- almeno un canale alternativo che assicuri con modalità informatiche la riservatezza
- esplicitare la possibilità o meno di presentare denunce anonime
- sistema disciplinare che preveda sanzioni per violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante e per chi con dolo o colpa grave presenta segnalazioni che risultino infondate
Relativamente al profilo dedicato alla tutela del segnalante – vista la previsione normativa ex art. 6, comma 2-bis, lett.b, del d.lgs. 231/2001, che impone almeno un canale di segnalazione alternativo che assicuri con modalità informatiche la riservatezza del segnalante – si è condivisa l’operatività dello strumento elaborato sulla base del software messo a disposizione nell'ambito del progetto Whistleblowing PA e recentemente adottato all’interno dell’EPPI, il cui referente ha dato dimostrazione esemplificativa della trattazione telematica delle segnalazioni in ottemperanza alla disciplina vigente.
Da ultimo sono stati affrontati i temi dedicati al codice etico e al sistema disciplinare, componenti essenziali del Modello organizzativo.
I lavori per l’individuazione delle best practices in tema di modelli di organizzazione e gestione adottati dagli enti previdenziali privatizzati volgono al termine ma Mefop si riserva di tenere alta l’attenzione sul tema.
Il MOG, al di là degli effetti giudiziali volti a costituire effettivamente un esimente per la eventuale responsabilità dell’ente per reati commessi in vantaggio o nell’interesse di quest’ultimo, rappresenta prima di tutto uno strumento utile ad ottimizzare le soluzioni organizzative e gestionali adottate in sede ad ogni impresa per un controllo interno integrato necessitato dalle crescenti esigenze di corporate governance e di risk management. L’organizzazione sottesa ai principi normativi del d.lgs. 231/2001 prospetta in tal modo un sistema in grado di proporsi, in ogni realtà aziendale, come efficace collante tra le citate esigenze di risk management e il perseguimento degli obiettivi strategici da realizzare.
Lorenzo Cicero
Mefop
In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.