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Manovra correttiva convertita in legge
- Previdenza complementare
- Gestione delle risorse
- Fondi pensione
Sospensione delle imposte per i residenti nelle zone sismiche
La legge di conversione del Decreto legge 50/2017 conferma quanto indicato all’art. 43. In particolare la proroga della sospensione delle imposte, su richiesta dei residenti nelle zone sismiche, slitta dal 30 novembre al 31 dicembre 2017. Le richieste di prestazione dei residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 189/2016 (per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, solo per i soggetti danneggiati), se accompagnate da richiesta di sospensione dell’applicazione delle imposte, saranno erogate senza ritenuta alla fonte. I contribuenti dovranno in seguito versare direttamente le imposte all’Erario.
Premi di produttività
Per i premi produttività previsti in contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, per i casi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, in sostituzione dell’ampliamento del limite da 3.000 a 4.000 € viene introdotta una parziale decontribuzione (cfr. art. 55). In particolare, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota del premio erogato in busta paga non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. La norma precisa che è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
Investimenti a lungo termine di fondi pensione e casse professionali
L’art. 57 interviene sulla materia della detassazione dei rendimenti di fondi pensione e casse professionali introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017. In linea generale, agli investimenti qualificati sono ora equiparati gli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100, anche oltre i limiti stabiliti per gli investitori retail, ma comunque entro il 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.
Inoltre si precisa che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni, i fondi pensione e le casse devono produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni.
Fondi pensione e casse, inoltre, devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati che beneficiano dell’esenzione.
Bail in e fondi pensione
L'art. 60-quinquies introduce all’art. 7 del D.Lgs. 252/05 il comma 3-ter, relativo all'esclusione dei fondi pensione dal bail-in. La norma precisa che sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Allo stato restano teoricamente assoggettabili a bail in le sole disponibilità liquide depositate presso banche diverse dalla depositaria al di fuori di un mandato di gestione.
Il testo del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è disponibile cliccando qui
Paolo Pellegrini
Mefop
In Mefop dal 2001. Avvocato. Laureato con lode in Giurisprudenza. È vicedirettore e responsabile dell'Area Normativa ed istituzionale.