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Le nuove agevolazioni sui crediti contributivi degli enti di previdenza dei liberi professionisti
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La legge finanziaria per l’anno 2023 (l. 197/2022) contiene una serie di misure dirette a contenere il peso dei debiti inseriti nelle cartelle di pagamento. Più di una volta il legislatore è intervenuto con provvedimenti simili diretti a produrre un effetto di parziale condono dell’ammontare dei crediti tributari e contributivi che, nel tempo, si sono accumulati e rispetto ai quali le procedure di riscossione dell’Agenzia delle entrate si sono rivelate non sempre efficaci. Si tratta di disposizioni che sollevano polemiche nell’opinione pubblica in quanto premiali rispetto a chi ha omesso il pagamento del dovuto oltre a costituire fonte di oneri per il bilancio dello Stato.
Le disposizioni agevolative in materia di cartelle di pagamento hanno coinvolto anche i contributi posti in riscossione dagli enti di previdenza dei professionisti. Due le tipologie di intervento: lo stralcio ossia l’annullamento dei debiti residui entro determinati importi e la definizione agevolata e quindi, su domanda dell’interessato, l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora con la possibilità di pagare la sorte capitale residua in unica soluzione o a rate con l’applicazione di un tasso di interesse particolarmente favorevole.
Salvo una sola eccezione (il caso del c.d. “saldo e stralcio” previsto dalla legge di bilancio per il 2019) il legislatore è intervenuto direttamente sugli importi dovuti senza tener conto dell’autonomia degli enti di previdenza e della loro competenza anche in materia di eventuali condoni.
Si è anche sostenuto, a giustificazione di queste misure agevolative, che l’intervento riguardava le cartelle di pagamento come strumento di riscossione e non il credito di cui gli enti conserverebbero la disponibilità, affermazione che si presta quanto meno all’obiezione che per buona parte dei crediti contributivi stralciati è ormai intervenuta la prescrizione.
L’art. 1, comma 227 della legge di bilancio per il 2023, per gli enti di previdenza dei professionisti prevede, con effetto dal 31 marzo 2023, l’annullamento per i debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all’agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; l’annullamento è riferito solo alle sanzioni, agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e agli interessi di mora.
La medesima legge, al comma 229, riconosce però agli enti medesimi la facoltà di decidere di non applicare le disposizioni relative allo stralcio e di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento di diniego. Il provvedimento deve essere comunicato all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 ed entro lo stesso termine gli enti dovranno dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet. Con questa disposizione il legislatore mostra di riconoscere, dunque, l’autonomia delle casse anche in merito all’adozione di eventuali misure agevolative.
Sempre la legge di bilancio, ai commi 231-252, prevede nuovamente la definizione agevolata in base alla quale, al contribuente che ne faccia richiesta, entro il 30 aprile 2023, è riconosciuta la possibilità di estinguere i debiti contenuti in carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza versare gli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi di mora e oneri; il richiedente potrà, quindi, versare soltanto la sorte capitale e le spese per le procedure esecutive eventualmente intraprese dall’agente e le spese di notifica della cartella; il versamento potrà avvenire in unica soluzione o in diciotto rate al tasso di interesse del due per cento. Anche in questo caso il legislatore ha, tuttavia, salvaguardato l’autonomia degli enti di previdenza dei professionisti prevedendo che la normativa sulla nuova definizione agevolata possa applicarsi anche ai contributi dovuti agli enti solo a seguito di apposita delibera di adesione da parte degli stessi. Il provvedimento deve essere adottato, nel rispetto delle forme previste dalla legislazione vigente per gli atti degli enti di previdenza, entro il 31 gennaio 2023.
Entro la fine del mese gli enti dovranno quindi adottare le proprie delibere facendosi guidare da una valutazione costi – benefici che tenga del conto del vantaggio che possa derivare dalla riscossione della sorte capitale rinunciando alle voci accessorie e sanzionatorie.
Paolo Giuliani
Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.