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Al via il Part Time Agevolato della Legge di stabilità 2016
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Il 2 giugno 2016 è entrato in vigore il DM Poletti attuativo della misura sperimentale introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 relativa al c.d. part time agevolato con l’obiettivo di alleggerire le mansioni per i lavoratori più anziani ed eventualmente creare opportunità per neo occupati.
Si tratta di uno strumento che consente a soggetti prossimi al pensionamento (cui manchino non più di 3 anni alla pensione di vecchiaia) di optare per una riduzione dell’orario di lavoro, in una misura che va dal 40% al 60%, senza subire per ciò stesso una decurtazione proporzionale dello stipendio.
Il lavoratore che accede al part time agevolato ottiene infatti in busta paga, oltre alla retribuzione dovuta per l’orario di lavoro effettivamente svolto, un importo (c.d. “bonus”) esente da prelievo fiscale o contributivo pari alla contribuzione previdenziale che l’azienda avrebbe dovuto versare se il contratto si fosse mantenuto a tempo pieno ed un accredito figurativo a carico dello Stato (fino ad esaurimento delle risorse finanziare stanziate) in misura pari alla contribuzione previdenziale che sarebbe stata corrisposta in assenza di riduzione oraria.
La decurtazione dello stipendio che il lavoratore subisce è di circa il 20% rispetto alla retribuzione netta spettante nel rapporto a orario pieno.
La circolare Inps n. 90 del 26 maggio 2016 detta le modalità operative per l’accesso al beneficio che potrà riguardare unicamente i contratti part time stipulati a decorrere dal 2 giugno 2016.
I requisiti soggettivi al momento della domanda di accesso al part time agevolato:
- sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno nel settore privato, compreso quello agricolo;
- iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
- anzianità contributiva minima di 20 anni e maturazione del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.
La procedura per ottenere il beneficio:
- Il lavoratore richiede all’Inps la certificazione dei requisiti contributivi e anagrafici avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito Inps ovvero tramite l’assistenza dei patronati;
- Ottenuta la certificazione Inps, lavoratore e datore di lavoro stipulano il c.d. “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” la cui durata sarà pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio (primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della richiesta) e la data di compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia;
- Il datore di lavoro trasmette il contratto alla Direzione Territoriale del Lavoro che entro 5 giorni o rilascia provvedimento di autorizzazione oppure decorso inutilmente quel termine opera un meccanismo di silenzio assenso,
- Ottenuta l’autorizzazione il datore di lavoro invia apposita domanda all’Inps tramite il modulo di istanza on line “PT-284”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del Contribuente” sul sito INPS.
Qualora il lavoratore che ha optato per il part time dovesse intraprendere nello stesso periodo di accesso al beneficio un’altra attività lavorativa che comporti iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o esclusivi o esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali per lavoratori autonomi e la gestione separata, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro che prima dell’inizio della nuova attività comunicherà all’Inps la revoca del beneficio attraverso apposita procedura telematica interrompendo così l’erogazione in busta paga del c.d. bonus.
Lorenzo Cicero
Mefop
In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.