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Requisiti di professionalità: quando scade il corso professionalizzante? Il corso da 150 ore vale ancora?
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Con la risposta a quesito di dicembre 2020, Covip torna sul tema dei requisiti di professionalità degli esponenti dei fondi pensione. Il tema di questo recente pronunciamento è la validità del corso professionalizzante.
In particolare, chi abbia esperienza triennale in attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero abbia svolto funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, possiede il requisito di cui alla lettera g) (art. 2, comma 1 del Dm 108/2020) se ha frequentato il corso professionalizzante (art. 3, Dm 108/2020) in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.
Un primo problema applicativo riguarda la circostanza che il Dm 108/2020 richiede che il corso professionalizzante abbia durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300, a fronte di una previsione della regolamentazione previgente (Dm 79/07) che richiedeva una durata semestrale e 150 ore.
Come messo in evidenza nell’Osservatorio Giuridico n. 48 (cfr. il mio “Nuovi requisiti di professionalità per i vertici dei Fondi pensione”), Covip conferma che i corsi da 150 ore mantengono la propria validità anche per chi assuma la carica di consigliere dopo l’entrata in vigore del Dm 108/2020, purché il corso non sia stato conseguito da più di tre anni.
La Commissione si pronuncia anche sulla possibilità di applicare a quest’ultimo termine di tre anni la proroga disposta dall'art. 103, comma 2, primo periodo, del DL 18/2020 (decreto Cura Italia).
La disposizione sopra citata prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Sul punto Covip chiarisce che la proroga deve considerarsi applicabile anche all’attestazione di aver frequentato un corso professionalizzante e di aver superato la prova finale.
La conseguenza pratica è quando il termine triennale è scaduto tra il 31 gennaio 2021 e la fine dello stato di emergenza (attualmente il 31 gennaio 2021), il corso professionalizzante mantiene la sua validità per ulteriori 90 giorni, anche se ha avuto durata di 150 ore.
Sono aperte le iscrizioni al Corso Professionalizzante 2021 Sapienza-Mefop in partenza a gennaio 2021.
Paolo Pellegrini
Mefop
In Mefop dal 2001. Avvocato. Laureato con lode in Giurisprudenza. È vicedirettore e responsabile dell'Area Normativa ed istituzionale.