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A proposito di RITA: nuovi chiarimenti Covip!
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A due anni di distanza dall'entrata in vigore della relativa disciplina, Covip torna a fornire chiarimenti in merito all'erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata con la circolare n. 4209 del 17 settembre 2020.
Data la particolarità di questa forma di liquidazione, che ha aggiornato la gamma delle opzioni del fondo pensione prospettando un innovativo compromesso tra il riscatto in capitale e la rendita vera e propria, diversi sono stati i dubbi applicativi che il sistema ha registrato nella vigenza della nuova disciplina.
Con le circolari n. 888 e 4216 del 2018 Covip aveva fornito una serie di chiarimenti in merito alle modalità di erogazione e agli oneri informativi da osservarsi nei riguardi degli aderenti.
Rita: essere pensionato o non esserlo
Tuttavia, nel tempo, diversi altri quesiti (che Mefop ha puntualmente raccolto in occasione dei vari incontri con gli stakeholder per gli aggiornamenti normativi e fiscali) hanno rimesso alla prassi la soluzione interpretativa, primo fra tutti l'amletico dubbio "essere pensionato o non esserlo".
La questione della compatibilità tra la pensione anticipata di primo pilastro e la RITA ha, infatti, sollevato diversi dubbi sin dagli albori della nuova disciplina.
Di seguito si riepiloga una sintesi delle recenti indicazioni Covip.
Come anticipato, Covip ha avuto modo di puntualizzare un aspetto rilevante che riguarda una folta platea di potenziali soggetti interessati a beneficiare della prestazione anticipata in forma di RITA: l’aderente può chiedere la RITA anche se risulti già titolare di pensione anticipata (es. quota 100, opzione donna, pensione anticipata per precoci, ecc…) o di anzianità prevista nel regime obbligatorio di appartenenza.
È chiarita altresì, l’assenza di incompatibilità tra la ripresa del lavoro e la fase di erogazione della RITA.
Inoltre, in coerenza con la formulazione letterale della norma che parla di “erogazione frazionata del capitale”, si precisa l’impossibilità per il fondo pensione di erogare la RITA in un’unica soluzione, essendo necessaria la frazionabilità, almeno in due rate, della prestazione.
Non è preclusa, invece, la possibilità di effettuare versamenti contributivi in corso di erogazione della RITA: in caso di richiesta di RITA per il totale del montante accumulato, i versamenti aggiuntivi creano un montante a sé stante, mentre in caso di RITA parziale andranno ad alimentare la porzione di montante non dedicata alla RITA.
Rita e status di inoccupato
Altro aspetto su cui Covip fornisce delucidazioni riguarda l’annosa questione dell’attestazione dello status di inoccupato che ha riflessi anche su tutte le fattispecie di liquidazione che la normativa subordina a tale condizione (riscatti totali e parziali ex art.14, comma 2, del d.lgs 252/2005).
L’Autorità precisa infatti che, ai fini dei 24 mesi di inoccupazione utili all’accesso alla RITA con anticipo massimo di dieci anni dall’età della pensione di vecchiaia, occorre considerare i concetti di inoccupazione e disoccupazione alla luce della legislazione vigente. Pertanto, lo status di disoccupazione perdurante sarà attestato tramite certificato di disoccupazione a seguito di rilascio, da parte dell’iscritto agli uffici competenti, di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) o, in alternativa, ove il fondo vi consenta, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione (c.d. autocertificazione).
Se viceversa l’aderente non è interessato a rendere la suddetta DID ed è quindi impossibilitato a rendere una certificazione o un’autocertificazione nel senso sopra espresso, allora sarà possibile provvedere ad attestare lo status di inoccupazione perdurante tramite dichiarazione sostituiva di atto notorio.
Rita e requisiti anagrafici
Altro profilo controverso su cui Covip si esprime riguarda l’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia utile a definire il margine temporale per l’erogazione della RITA. Ai fini dell’attestazione della maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia la stessa può essere oggetto di dichiarazione direttamente da parte dell’aderente, sollevando così il fondo dall’onere di individuare i requisiti vigenti per la categoria di lavoratore di cui si tratta.
A puntuale precisazione di quanto indicato nella circolare n. 888/2018, Covip chiarisce che i cinque anni e i dieci anni antecedenti il compimento dell’età della vecchiaia, che segnano l’arco temporale massimo per la rateizzazione della prestazione anticipata a seconda delle due casistiche in cui l’aderente si trova, decorrono dal momento della richiesta legittima della RITA e non già dalla cessazione dell’attività o dalla maturazione dei 24 mesi di inoccupazione.
Infine, i cinque anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare necessari per la richiesta di tutte le prestazioni pensionistiche del fondo, tra cui rientra la RITA, sono ridotti a tre anni per lavoratori che si spostano in altri Stati membri.
Si ricorda che questi ed altri temi saranno approfonditi nei workshop in partenza il 16 ottobre prossimo.
Si tratta di 4 appuntamenti via web per ripercorrere le fasi di gestione della posizione di previdenza complementare dall’adesione alle prestazioni e ai relativi vincoli.
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Lorenzo Cicero
Mefop
In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.