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Terremotati del centro Italia: una misura di sostegno arriva dal fondo pensione
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Tra le misure governative adottate in favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha piegato il centro Italia nei mesi di agosto ed ottobre 2016, si annovera un’agevolazione importante per i titolari di una posizione di previdenza complementare.
Si tratta di una deroga provvisoria alle regole ordinarie contenuta all’art.48, comma 13-bis, introdotto dalla legge 229/2016 di conversione del decreto legge n.189/2016, che trova applicazione per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016.
In particolare, per soggetti residenti in uno dei Comuni indicati dalla normativa (allegati 1 e 2 della summenzionata legge), le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze possono essere richieste secondo le seguenti modalità:
- ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione al sistema di previdenza complementare;
- alle somme erogate si applica la tassazione agevolata prevista per le spese sanitarie;
- restano fermi i limiti percentuali stabiliti dal D.Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale.
Una misura agevolativa analoga di durata triennale era stata prevista per i terremotati dell’Emilia (art.11, comma 4, D.L 174/2012, dal 22 maggio 2012 fino al 21 maggio 2015).
Si ritiene che le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate relativamente al provvedimento attinente il terremoto dell’Emilia mantengano la loro validità anche rispetto agli eventi sismici del 2016 data l’evidente analogia delle fattispecie in questione.
Quindi, al fine di consentire una parità di trattamento dei soggetti colpiti dal sisma a prescindere dai periodi di maturazione degli importi accumulati presso una forma pensionistica complementare, le somme erogate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione, compresa la causale delle spese sanitarie, sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l’eventuale eccedenza al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 (c.d. M1).
La norma è in vigore dal 18 dicembre scorso e trova applicazione a condizione che gli aderenti attestino la residenza in uno dei comuni interessati alle date del sisma (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016), risultando irrilevante l’eventuale successivo trasferimento della stessa. Pertanto, sebbene la disposizione sia operativa a prescindere da un recepimento formale all’interno della documentazione del fondo pensione, risulta opportuno darne evidenza riportando la deroga in commento nei documenti sulle anticipazioni e sul regime fiscale e precisando inoltre, nei singoli moduli utili alla domanda di anticipazione, la necessità di reperire un’autocertificazione o altra documentazione idonea a dimostrare il requisito della residenza.
Un fac simile di autocertificazione utilizzabile dal fondo pensione è disponibile cliccando qui.
Inoltre, è possibile visualizzare la pillola Mefop sul tema in oggetto cliccando qui.
Lorenzo Cicero
Mefop
In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.