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L’opzione inconsapevole del “vecchio” iscritto sul regime fiscale applicabile al montante accumulato dal 2007
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Con un’istanza di interpello del 13 luglio 2017 un fondo pensione di categoria ha chiesto all’Agenzia delle entrate se un “vecchio” iscritto possa chiedere l’intera prestazione pensionistica in capitale con applicazione del previgente regime tributario anche sul montante accumulato dal 2007 benché in passato lo stesso aderente avesse percepito due anticipazioni che avevano intaccato il montante post 2007 sulle quali il fondo pensione aveva applicato le ritenute fiscali di cui al d.lgs. 252/2005.
In altri termini, il caso riguarda il carattere vincolante o meno della opzione esercitata in modo inconsapevole dal “vecchio” iscritto in sede di richiesta dell’anticipazione ai fini della erogazione della successiva prestazione pensionistica.
In proposito si ricorda che i “vecchi” iscritti (aderenti a un fondo pensione prima del 29 aprile 1993) hanno la facoltà di scegliere o di richiedere la prestazione pensionistica tutta in forma di capitale ma scontando il regime di tassazione separata vigente alla data del 31 dicembre 2006 anche sul montante accumulato a partire dalla data del 1° gennaio 2007 (compresa la norma che prevede l’inclusione nell’imponibile dei rendimenti maturati dal 2001 e già tassati in capo al fondo pensione) ovvero di applicare sul montante post 2007 la disciplina civilistica e fiscale dell’art. 11 d.lgs. 252/2005. In questo secondo caso, il limite del 50% del montante erogabile in prestazione in capitale opera solo per la posizione maturata dal 2007, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% dello stesso importo sia inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Con la circolare 70/E/2007, l’Agenzia delle entrate aveva precisato che l'opzione può essere esercitata al momento di erogazione della prestazione finale o in occasione della richiesta di una anticipazione, a meno che l’anticipazione riguardi esclusivamente montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 consentendo all’iscritto di rinviare l’esercizio dell’opzione.
Nella recente risposta all’interpello, dunque, le Entrate precisano che nessun atto della Covip o della stessa Agenzia ha fornito indicazioni sulle modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo regime da parte del “vecchio” iscritto, risultando pertanto necessario fare riferimento a quanto previsto dal regolamento del fondo pensione.
In modo condivisibile l’Amministrazione finanziaria afferma che se il regolamento (o verosimilmente altra disciplina interna) del fondo pensione non prevede l’esercizio dell’opzione in modo tacito o per comportamenti concludenti, non può considerarsi implicitamente esercitata l’opzione qualora il “vecchio” iscritto, in sede di percezione dell’anticipazione, abbia tacitamente “accettato” la tassazione applicata dal fondo pensione.
Dal mancato esercizio (consapevole) dell’opzione in sede di erogazione dell’anticipazione consegue che il fondo pensione è tenuto, a richiesta dell’aderente, ad erogare l’intera prestazione pensionistica in forma di capitale applicando le regole di tassazione vigenti fino al 31 dicembre 2006, anche se alle anticipazioni riferite al capitale maturato a decorrere dal 1 gennaio 2007 ha applicato la ritenuta a titolo di imposta di cui al d. lgs. 252/2005. Tale imposta sostitutiva (con aliquota dal 15 al 9% o del 23%) applicata all’anticipazione sarà scomputata dall’imposta calcolata in sede di erogazione della prestazione pensionistica soggetta a tassazione separata.
La possibilità di cambiare il regime fiscale sul montante post 2007, dunque, riguarda solo i casi in cui la regolamentazione del fondo pensione non ha previsto l’esercizio dell’opzione neanche in modo tacito o per comportamenti concludenti. Si rileva, infine, che la possibilità di scomputare l’imposta sostitutiva dall’imposta calcolata a titolo di tassazione separata probabilmente comporterà l’implementazione degli attuali modelli fiscali.
Flavio De Benedictis
Mefop
Consulente esterno di Mefop. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia fiscale.