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In vigore la legge di bilancio per il 2018

Paolo Pellegrini
04 gennaio 2018
TEMI MEFOP
  • Previdenza di base
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  • Rita
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  • Fondi pensione
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Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge di bilancio (legge 205/2017).
Tante le novità per il settore previdenziale. Passiamole brevemente in rassegna.

 

​1. Novità in materia di previdenza di base (commi 146 e seguenti)

Prosegue la flessibilizzazione della fase di pensionamento: il termine per la richiesta dell’APE volontario è prorogato al 31 dicembre del 2019; sono ampliate le categorie dei soggetti ammessi all’APE sociale e alla pensione anticipata dei precoci prevedendosi una riduzione del requisito contributivo per le donne con figli. Quanto all’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita è confermato l’incremento di 5 mesi dal 2019, con esclusione di alcune categorie ritenute meritevoli di tutela. Inoltre dal 2021 l’aumento sarà pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Il meccanismo viene rivisto pro futuro. In particolare gli incrementi, con cadenza biennale, non potranno essere superiori a 3 mesi e, ai fini del calcolo, la speranza di vita relativa al biennio di riferimento sarà computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente.

2. Nuova RITA (commi 168 - 169)

Al debutto dal 1 gennaio la nuova RITA che unifica e sostituisce le versioni precedentemente previste dalla legge di bilancio per il 2017 e dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017.

La nuova RITA, in particolare, prende il posto delle prestazioni anticipate, sostituendo integralmente l’art. 11 comma 4 del D.Lgs. 252/05.

Hanno diritto alla RITA:

  • i lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza; ovvero
  • i lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

La RITA decorre dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. L’intero montante destinato all’erogazione in forma di RITA è soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9%, a prescindere dal relativo periodo di maturazione.

È inoltre soppresso l’art. 14, comma 2, lettera c), ultimo periodo del D.Lgs. 252/05. Conseguentemente viene meno la preclusione del riscatto totale che quindi, anche in prossimità del pensionamento, potrà richiedersi in alternativa alla RITA.

3. Parificazione fiscale e silenzio assenso per i dipendenti pubblici (commi 156 - 157)

Finalmente anche per i dipendenti pubblici iscritti ai loro fondi collettivi si applica la fiscalità del D.Lgs. 252/05. La norma riguarda i contributi versati a decorrere dal 1 gennaio 2018 e le prestazioni corrispondenti ai relativi contributi, senza tuttavia prevedere esplicitamente una parificazione del regime civilistico delle prestazioni.

Viene inoltre assegnata alla contrattazione collettiva di settore la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione dei neo assunti post 1 gennaio 2019, anche mediante forme di silenzio-assenso.

4. Soppressione Fondinps (commi 173 - 176)

Si prevede la soppressione di Fondinps, con sua sostituzione da parte di un fondo individuato tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotato del comparto garantito ai sensi dell’art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/05. Questo fondo sarà individuato con un DM Lavoro, di concerto con il MEF, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato. Il DM Lavoro indicherà la data di soppressione di Fondinps e di trasferimento delle posizioni attive.

5. Contributi aggiuntivi e fondi territoriali (commi 171 - 172)

La norma riguarda i “contributi aggiuntivi” – nozione introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento – alla contribuzione ordinaria, disciplinati dalla contrattazione collettiva o dalla legge. Il comma 171 stabilisce che, salva diversa volontà del lavoratore, questi contributi sono versati ai fondi pensione negoziali territoriali di riferimento. Se la contrattazione collettiva o la legge prevedono che l’interessato debba esprimere una volontà in merito alla loro destinazione, in caso di silenzio il fondo di riferimento viene individuato secondo le regole del tacito conferimento del TFR, a meno che non sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

6. Investimenti agevolati per fondi pensione e casse professionali (comma 73)

Agli investimenti fiscalmente agevolati per fondi pensione e casse professionali, per i quali rendimenti è prevista l’esenzione da tassazione, si aggiungono – L. 232/2016, art. 1, comma 89, lett. b-bis – le quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB).

7. Casse professionali – Bail in e spending review (commi 182 -183)

Vengono introdotte norme per la tutela delle somme di denaro e gli strumenti finanziari di pertinenza delle Casse professionali rispetto all’eventuale risoluzione del depositario e del sub-depositario, analogamente a quanto già previsto per i fondi pensione.

Inoltre le Casse sono escluse, a decorrere dall’anno 2020, dalle norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT.

8. Altre disposizioni fiscali: Revisione limiti bonus 80 € e rimodulazione figli fiscalmente a carico

I limiti minimi e massimi per aver diritto al bonus di 80 € al mese sono rivisti da 24-26.000 € a 24.600-26.600 €. Dal 1 gennaio 2019 il limite reddituale attualmente previsto per la qualifica di fiscalmente a carico di 2.840,51 euro è elevato a 4.000 euro, ma solo per i figli di età inferiore a 24 anni.

 

Il testo integrale della Legge di bilancio 

La Pillola 119 sulla nuova RITA 

 

 

Paolo Pellegrini
Mefop

In Mefop dal 2001. Avvocato. Laureato con lode in Giurisprudenza. È vicedirettore e responsabile dell'Area Normativa ed istituzionale.