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Welfare, ecco gli ultimi chiarimenti forniti dalle Entrate!
- Welfare contrattuale e aziendale
- Fondi pensione
L’Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha pubblicato sul proprio sito alcuni provvedimenti che, direttamente o incidentalmente, riguardano la materia del welfare aziendale.
Il primo di tali provvedimenti è la Circolare 5/E dello scorso 7 marzo, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi riguardo al reddito di lavoro dipendente.
Fringe benefit
Come noto, l’art. 1, comma 16, Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), transitoriamente per il solo anno fiscale in corso, ha previsto una nuova deroga alla soglia di 258,23 euro indicata all’articolo 51, comma 3, del Tuir per gli emolumenti in natura erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti (fringe benefit).
In particolare, tale soglia è aumentata - nel 2024 - a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri.
Come già previsto in passato da una serie di provvedimenti (Decreto Aiuti bis, Decreto Aiuti quater, Legge di Bilancio per il 2023), anche per il 2024 e per effetto della disposizione in commento queste somme possono essere erogate per il pagamento (o il rimborso delle spese sostenute per il pagamento) delle utenze di luce, gas e acqua.
Per la prima volta, invece, gli stessi importi possono essere utilizzati altresì per coprire i costi sostenuti dai lavoratori per il pagamento delle spese di affitto o degli interessi del mutuo relativo all’acquisto della prima casa di abitazione.
Con la citata Circolare, l’Agenzia fornisce alcune indicazioni su quest’ultimo punto: viene ad esempio chiarito che per “spese per l’affitto” deve intendersi il “canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno“. È poi specificato che qualora gli importi erogati a titolo di fringe benefit siano utilizzati per il pagamento di tali voci di spesa “il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute“.
Premi di risultato
L’art, 1, comma 18, della Legge di Bilancio 2024 ha operato un intervento derogatorio, anche qui per il solo anno fiscale 2024, sulla tassazione dei premi di risultato disciplinata dalla Legge di Stabilità per il 2016. L’art. 1, comma 182, di tale legge prevede infatti che, sulle somme erogate in busta paga a titolo di premio di risultato, venga applicata un’aliquota sostitutiva dell’Irpef pari al 10%. Per effetto della norma citata l’aliquota applicata ai premi pagati nel 2024 sarà del 5%. Sul punto l’Agenzia delle Entrate non fornisce ulteriori indicazioni, ritenendo già valide quelle pubblicate nel corso degli anni precedenti.
Tuttavia, su questo tema, ha pubblicato la risposta ad interpello n.59 del 5 marzo – uno dei provvedimenti che si menzionavano – con la quale viene ribadito che il premio di risultato può beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dalla normativa solo nel caso sussistano, in modo concorrente, le seguenti condizioni:
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l'erogazione del premio;
- sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all'anno precedente.
In assenza di una delle due condizioni il premio potrà essere erogato ma non potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale.
Trattamento fiscale del welfare per le lavoratrici madri
Il terzo provvedimento di nostro interesse è la risposta all’interpello n. 57 del 1° marzo, con la quale l’Agenzia fornisce indicazioni sul trattamento fiscale delle somme erogate, a titolo di “welfare”, alle lavoratrici madri dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
In particolare, nel provvedimento viene chiarito che non è possibile riconoscere il beneficio fiscale e contributivo nel caso in cui un’azienda decida di erogare sotto forma di beni e servizi di welfare, durante il periodo di maternità facoltativa (o di congedo parentale), una somma equivalente alla differenza tra l’indennità di congedo di maternità facoltativa (o di congedo parentale a carico dell’INPS) e il 100% della retribuzione mensile lorda.
Chiara Costantino
Mefop
In Mefop dal 2013. Laureata con lode in Giurisprudenza. Si occupa di consulenza legale e formazione, collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche. Segue il coordinamento editoriale della rivista Prospettive. Cura inoltre gli aspetti normativi dei fondi sanitari, del welfare aziendale e dei premi di risultato.