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Al via il bonus da 200 euro anche per i liberi professionisti

Paolo Giuliani
28 settembre 2022
TEMI MEFOP
  • Welfare liberi professionisti
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  • Casse di previdenza

Il “Decreto aiuti” d.l. 50/2022 (convertito in l. 91/2022) contiene una serie di misure dirette a contenere gli effetti della crisi energetica ed economica. È stata prevista, tra l’altro, l’erogazione di una indennità una tantum pari a 200 euro a favore di tutti i pensionati, anche degli enti di previdenza dei liberi professionisti, con reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

L’art. 33 dello stesso decreto ha poi stabilito la corresponsione, a favore dei professionisti iscritti agli enti di previdenza di categoria, di una indennità una tantum, non imponibile ai fini fiscali, al pari di quella riconosciuta ai pensionati. La norma rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’indennità nonché per l’individuazione del limite di reddito complessivo del professionista, per l’anno 2021, per ottenere l’indennità. 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre del decreto interministeriale si accende il semaforo verde per l’inoltro delle domande. 

Spetta agli enti di previdenza dei professionisti fissare il termine iniziale e finale per la presentazione della domanda da parte dell’iscritto. Considerato che per l’indennità è fissato uno stanziamento comune per tutte le casse (95,6 milioni di euro) i due termini sono stati concordati dagli enti in modo da equiparare la posizione di tutti gli iscritti (gli enti di previdenza dei professionisti convergono sulle date del 26 settembre e del 30 novembre); l’erogazione dell’indennità avverrà, infatti, secondo l’ordine cronologico delle domande fino all’esaurimento dell’importo stanziato. L’importo dell’indennità è stato fissato a 200 euro ed ai fini della sua corresponsione il decreto prevede che il professionista non deve avere percepito per il 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro. Si segnala che la norma non si riferisce al reddito professionale, ma richiama appunto la nozione di reddito complessivo al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, dal computo vanno anche esclusi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati

  • il reddito della casa di abitazione

  • tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Il decreto ministeriale non contiene alcuna ulteriore precisazione, potrebbe ritenersi che per reddito complessivo si intenda quello riportato al rigo RN1 colonna uno (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali) della dichiarazione dei redditi 2022.

I destinatari dell’iniziativa devono essere iscritti, avere attivato la partita Iva ed avviato l’attività entro il 17 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si prevede, inoltre, che l’iscritto debba avere effettuato, entro la stessa data, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione con competenza a decorrere dal 2020.   

L’iscritto che faccia domanda non deve essere titolare di pensione e non deve avere già percepito l’indennità prevista per i pensionati dallo stesso decreto-legge.

Se il professionista fosse iscritto a più di un ente di previdenza la domanda potrà essere presentata ad uno solo di essi ed in caso di contemporanea iscrizione anche all’Inps l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto. 

Gli enti di previdenza dei professionisti attiveranno i controlli sulla posizione dell’iscritto sia prima della erogazione dell’indennità che successivamente.

Il decreto-legge “aiuti ter” licenziato dal Consiglio dei ministri nella giornata del 16 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre ha apportato una significativa modifica all’impianto della normativa prevedendo che l’indennità una tantum possa essere aumentata di 150 euro, passando quindi a 350 euro nel caso in cui il reddito complessivo del professionista per il 2021 non sia superiore a 20.000 euro.

In conclusione è comunque lecito chiedersi se la politica delle erogazioni “una tantum” già avviata nel corso dell’emergenza Covid e proseguita nell’attuale fase di crisi energetica ed economica rappresenti una risposta effettivamente adeguata (considerata l’esiguità degli importi pro capite) o se, invece, non sarebbe stato più utile convogliare le risorse complessive verso iniziative di carattere strutturale in grado di incidere in modo più efficiente sul tessuto del sistema.

 

Paolo Giuliani

Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.