Piattaforma per la finanza sostenibile: categorizzazione dei prodotti finanziari SFDR
La Piattaforma per la finanza sostenibile ha proposto l’introduzione di una classificazione dei prodotti finanziari nell’ambito della SFDR che vada a sostituire l’attuale suddivisione tra prodotti art. 6, art. 8 e art. 9.
Il contributo si aggiunge a quelli già presentati dalle ESAs e da ESMA e suggerisce di classificare i prodotti finanziari in tre categorie: Sostenibili (investimenti allineati alla Tassonomia UE); Transizione (investimenti che favoriscono la transizione verso un’economia sostenibile e a zero emissioni); ESG collection (prodotti sostenibili diversi da quelli precedenti); tutti gli altri prodotti sarebbero “non classificati”.
Tale categorizzazione renderebbe più chiari i profili di sostenibilità dei prodotti finanziari, consentendo al contempo l’allineamento delle preferenze degli investitori con l’offerta.
Categorisation of products under the SFDR: Proposal of the Platform on Sustainable Finance
Eiopa: Financial Stability Report Dicembre 2024
EIOPA ha pubblicato l’aggiornamento di dicembre 2024 del Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, analizzando i rischi e le vulnerabilità per le assicurazioni e i fondi pensione.
Francoforte nota che nonostante le tensioni globali abbiano avuto finora un impatto limitato sui due settori, i rischi stanno aumentando, rendendo il sistema vulnerabile a shock imprevisti. L’inflazione è scesa vicino al target della BCE (2%), mentre i tassi di interesse si sono ridotti dopo una serie di tagli da parte delle banche centrali. Tuttavia, emergono preoccupazioni per la crescita economica europea.
Le assicurazioni e i fondi pensione paiono ben posizionati per assorbire eventuali shock dato che le prime hanno un rapporto di solvibilità pari a 239,2% per le assicurazioni vita e a 212,6% per le assicurazioni non vita e il funding ratio dei fondi pensione a prestazione definita si è attestato a 120,6%.
EMIR: Regolamento (UE) 2024/2987
È in vigore dal 24 dicembre 2024 il cosiddetto EMIR 3.
Tra le novità principali che vengono introdotte e che rilevano anche per i fondi pensione si segnalano:
- all’art. 1, punto 4 (nuovo art. 4.bis del Regolamento 648/2012) le nuove procedure per l'individuazione delle controparti finanziarie soggette ad obbligo di compensazione dei derivati OTC soggetti a tale vincolo
- all’art. 1, punto 7 (nuovo art. 7.bis) l’obbligo per le controparti già soggette ad obbligo di compensazione alla data del 24 dicembre 2024 o per le quali tale obbligo scatterà successivamente, di dotarsi di un conto attivo presso una controparte centrale operante nel territorio dell'Unione Europea e istituita da una persona giuridica stabilita nell'Unione Europea (cfr. art. 14 Regolamento 648/2012) e di compensare almeno un numero rappresentativo di operazioni in tale conto attivo.
Per l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 1, punto 4, è necessario attendere l’entrata in vigore delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione.
Sul tema del conto attivo (cfr. art. 1, punto 7) si segnala la consultazione ESMA relativa agli elementi caratterizzanti di tale conto.
Fornitori di servizi ICT - Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956
L'art. 28(3), del Regolamento DORA prevede che le entità finanziarie mantengano e aggiornino un registro di informazioni su tutti gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT prestati da fornitori terzi. Il Regolamento definisce i modelli standard in relazione a tale registro ed è corredato da quattro allegati che definiscono le informazioni generali e specifiche per la compilazione del registro. Il provvedimento è in vigore dal 22 dicembre 2024.
Il 13 febbraio 2025, inoltre, le ESAs hanno rilasciato la documentazione relativa alla compilazione del registro dei fornitori ICT. Tali informazioni andranno trasmesse alle ESAs tramite la Covip entro il 30 aprile 2025 e successivamente ogni anno entro il 31 di marzo.
Sempre sul tema dei fornitori di servizi ICT, si segnala il chiarimento della Commissione Europea sul perimetro dei fornitori di servizi finanziari in ambito DORA.
L'erogazione di servizi finanziari può talvolta prevedere il supporto di componenti ICT. Nel caso in cui le entità finanziarie forniscono servizi ICT ad altre entità finanziarie in connessione ai loro servizi finanziari, l'entità finanziaria ricevente dovrebbe valutare se:
- i servizi rientrino nella definizione di servizio ICT e
- l'entità finanziaria fornitrice e i servizi finanziari che essa fornisce siano regolamentati dal diritto UE, dalla legislazione nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo.
Nel caso in cui entrambi i criteri siano soddisfatti, il servizio ICT in questione dovrebbe essere considerato prevalentemente come un servizio finanziario e non dovrebbe essere ricompreso nel perimetro dei servizi ICT ai sensi dell'art. 3(21).
Nel caso in cui il servizio sia fornito da un'entità finanziaria regolamentata che fornisce servizi finanziari regolamentati, ma sia indipendente da tali servizi finanziari regolamentati, il servizio dovrebbe essere considerato come un servizio ICT a fini DORA. Lo stesso criterio trova applicazione ai servizi ancillari forniti da un'entità finanziaria, a seconda che essi siano servizi finanziari regolamentati o un servizio indivisibile, preparatorio o necessario per la fornitura di un servizio finanziario regolamentato e non siano forniti in modo autonomo.
La Circolare Covip 1154/25 del 27 febbraio anticipa che saranno fornite nei prossimi giorni istruzioni operative per la trasmissione del registro alle ESAs.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956
Materiali ESAs sul registro dei fornitori ICT
Circolare Covip 1154/25 del 27 febbraio 2025
Proposta di regolamento FIDA (accesso ai dati finanziari)
Il Consiglio Europeo ha approvato il mandato per la negoziazione con il Parlamento e la Commissione Europea finalizzata all’approvazione della proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’accesso ai dati finanziari dei consumatori (FIDA - Financial Data Access).
I diritti pensionistici maturati presso uno IORP sono esclusi dalla definizione di dati dei consumatori, è tuttavia prevista la facoltà per gli stati membri di prevedere tale possibilità; di contro sono ricompresi nella medesima definizione le informazioni relative alle posizioni maturate presso schemi pensionistici ad adesione individuale. Gli IORPs sono ricompresi tra gli utilizzatori/possessori di dati nella misura in cui gestiscono schemi pensionistici ad adesione individuale.
In precedenza anche il Parlamento Europeo aveva definito la propria posizione negoziale: i diritti pensionistici maturati presso uno IORP sono ricompresi nella definizione di dati dei consumatori nella misura in cui lo schema pensionistico è aperto a tutti i consumatori interessati; parimenti gli IORPs sono ricompresi tra le entità che possono agire come utilizzatori/possessori dei dati se lo schema è aperto a tutti i consumatori interessati.